– Come funzionano l’affido congiunto e l’affido condiviso?

Separazione e divorzio – affidamento condiviso e congiunto, diritti genitore non collocatario

Come funzionano l’affido congiunto e l’affido condiviso?

Quali sono i diritti spettanti al genitore non collocatario, ovvero il genitore presso il quale non vivranno in maniera abituale i figli a seguito di separazione o divorzio? In sede di separazione e divorzio la normativa vigente propone l’opzione tra affido condiviso ed esclusivo; ricordiamo che, a partire dal 2006, sono stati superati l’affidamento alternato e quello congiunto.

In questa guida facciamo chiarezza in merito alle differenze che intercorrono tra affidamento condiviso, congiunto ed esclusivo.

Affido condiviso, affido congiunto, affido esclusivo: quali sono le differenze? – Torna all’indice ^

In sede di separazione e divorzio sorgono tanti dubbi in merito alle peculiarità che caratterizzano la normativa relativa all’affido ed ai diritti del genitore non collocatario.

Pertanto, occorre chiarirne il significato e le differenze.

Devi sapere che a partire dagli anni ’70 la Legge sul Divorzio ha introdotto sia l’affido alternato che quello congiunto, ma oggi oramai sono stati superati grazie all’introduzione della Legge n. 54/2006, la quale ha introdotto l’affido “condiviso”

Affido condiviso – Torna all’indice ^

In sede di separazione, ai sensi dell’art. 337 ter Codice Civile, i minori hanno diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, a mantenere un rapporto di equilibrio continuativo con ciascuno e a conservare rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ben si comprende che la normativa vigente miri a porre massima attenzione alla rilevanza dei bambini di minore età all’interno di un contesto familiare in crisi.

In caso di affido condiviso, il giudice deve determinare le modalità e le tempistiche della permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, in particolare in relazione ai criteri di collocamento dei figli.

Ciò significa che i coniugi separati, nonché genitori del/i minore/i possono organizzare la vita assieme ai propri figli, senza che venga privilegiato l’uno o l’altro.

Inoltre, il giudice deve stabilire a carico di uno dei genitori, la corresponsione di un assegno periodico in favore dei figli minori (cfr. articolo 337, quarto comma, Codice civile).

Per quanto concerne il quantum dell’assegno spettante, il giudice deve tenere debitamente conto delle condizioni finanziarie dei genitori, delle esigenze dei figli minori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.

Pertanto, ad ogni possibile mutamento delle tempistiche di permanenza dei figli minori, deve corrispondere una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento del minore (cfr. Tribunale Firenze n. 2945/2018).

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affido condiviso e congiunto

Possibile eliminazione dell’assegno di mantenimento – Torna all’indice ^

In caso di collocamento di un minore a settimane alterne presso ciascun genitore, il Giudice può eliminare l’assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori e stabilire un contributo diretto volto al mantenimento del figlio.

Per quanto concerne poi l’attribuzione della casa familiare, il Giudice deve tenere conto dell’interesse dei figli minori e dei tempi di permanenza dei minori presso l’uno e l’altro genitore.

In buona sostanza, in caso di separazione e di divorzio, il Tribunale può optare per l’affido condiviso dei figli minori che rappresenta la regola.

Inoltre, l’affido condiviso non esclude che il figlio minore possa essere collocato presso uno dei genitori, il quale può beneficiare del godimento della casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge, senza dover pagare l’IMU.

Ricordiamo che la giurisprudenza ha ribadito che l’“affidamento condiviso non implica aritmetica necessità di determinazione di identiche modalità di gestione del minore da parte di entrambi i genitori (non essendo un figlio un “pacco” suscettibile di collocamento alternato presso l’uno o presso l’altro), ben potendo di fatto prevedersi il collocamento del figlio, in via prevalente, presso uno dei genitori” (Trib. Perugia n. 571/2012).

Genitore non collocatario: tempi di permanenza dei figli – Torna all’indice ^

Nella prassi molti genitori non collocatari cercano di avere con sé i figli minori per il maggiore tempo possibile, i quali sono sottoposti a continui spostamenti.

Ciò può arrecare non pochi disagi che impattano sulla difficoltà di concentrazione e sulla scarsa performance scolastica.

Molto interessante è la pronuncia della Corte d’appello di Catania del 7 marzo 2012, secondo cui non è conforme all’interesse del minore “una statuizione che dividendo i detti tempi tra i due genitori in rigida quota matematica costringe la prole, nella migliore delle ipotesi, a disturbanti pellegrinaggi che, a causa della loro insistita reiterazione e della brevità della durata, impediscono alla stessa il necessario radicamento abitativo”.

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Affido congiunto – Torna all’indice ^

Oramai non si deve più parlare di affido congiunto essendo un istituto introdotto oltre quarant’anni fa.

Contrariamente a quello condiviso, l’affido congiunto non prevedeva alcuna identica ripartizione del tempo da trascorrere con il minore.

Solitamente, il Giudice prevedeva l’affidamento dei minori alla mamma con diritto del padre di poterli frequentare solo per brevi periodi, generalmente a week end alterni. Questo istituto è stato abbandonato a seguito del recepimento della Riforma sul Divorzio del 2006.

Affidamento esclusivo – Torna all’indice ^

Ai sensi dell’art. 337 quater comma I Codice civile, l’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione rispetto alla regola generale.

Si parla di affidamento esclusivo quando uno dei due genitori viene escluso dall’esercizio della responsabilità in quanto ritenuto dannoso per il minore.

L’affidamento esclusivo ad un solo genitore si ha quando è provata l’inidoneità dell’altro coniuge, tanto da rendere l’affido condiviso dannoso per il minore.

Il genitore non affidatario è tenuto a monitorare sul comportamento dell’altro e può ricorrere al Giudice laddove ravvisi un pregiudizio per il figlio.

Anche se il genitore affidatario ha l’esercizio esclusivo della responsabilità sul minore, quello non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, oltre alle modalità di esercizio dei suoi diritti verso i minori.

Ai sensi della Sentenza Cass. 12.04.2010 n. 8676 il genitore non affidatario non ha il diritto di intervenire sulle spese straordinarie.

La tutela del minore e il piano genitoriale – Torna all’indice ^

La riforma Cartabia prevede una maggiore attenzione ai figli minori in caso di separazione dei genitori.

In particolare, sarà necessario depositare un “piano genitoriale” che illustri gli impegni quotidiani dei figli, le loro attività e il calendario. Nel caso in cui il piano venga accolto, il Giudice potrà sanzionare il genitore che non rispetta le disposizioni del piano stesso.

Il piano genitoriale dovrà contenere informazioni riguardo alle attività, alla scuola, alla gestione dei pomeriggi e delle vacanze, con lo scopo di fornire al Giudice tutti gli elementi necessari per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori, al fine di poter valutare l’apporto specifico che ciascun genitore fornisce per l’accudimento, istruzione ed educazione del figlio.

Inoltre, il Giudice avrà la possibilità di sanzionare la parte che ha precedentemente accettato il piano genitoriale, ma che successivamente non lo abbia rispettato nei tempi e modalità previste.

Tali sanzioni potranno essere sotto forma di ammonizioni o, in alternativa, sottoforma del pagamento di una ammenda fino a 5.000,00 Euro.

Ascolto dei figli minorenni da parte del Giudice – Torna all’indice ^

Nel processo di separazione e divorzio giudiziale, in caso di mancato accordo sull’affidamento dei figli, questi ultimi sono sempre ascoltati dal giudice se hanno almeno 12 anni o anche di età inferiore, se dimostrano di avere capacità di discernimento.

In caso contrario, se i genitori si accordano, i figli non vengono ascoltati.

L’ascolto del figlio è diretto e avviene di solito alla prima udienza, con la presenza di un professionista terzo, come uno psicologo o un neuropsichiatra infantile. Tuttavia, se l’ascolto del figlio è pregiudizievole per i minori, non viene effettuato. idem se il minore dichiara di non voler essere ascoltato, la sua volontà viene rispettata.

Se i genitori trovano un accordo sull’affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto solo se necessario. Questo significa che in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto, dove i genitori si siano già accordati su tutti gli aspetti riguardanti i figli, il Giudice non procede all’ascolto dei minori.

Dopo aver ascoltato i figli, il giudice istruttore prende decisioni sul loro affidamento, ovvero se affidarli ad entrambi i genitori o ad uno solo, sulla collocazione dei figli presso uno dei genitori (ad esempio la madre) e sui tempi di permanenza con l’altro genitore (ad esempio, il padre).

Inoltre, il giudice assegna la casa al genitore con cui il bambino andrà a vivere (ad esempio, se la madre ottiene l’affidamento, la casa coniugale viene assegnata alla madre). Queste decisioni sono prese in genere nella prima udienza e sono temporanee ed urgenti.

In seguito, il giudice può incaricare uno psicologo, denominato tecnicamente CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) di sua fiducia per una consulenza approfondita. Dopo aver ricevuto la relazione del consulente, il giudice potrebbe confermare o meno le decisioni temporanee assunte in precedenza.

Maggiori poteri al Giudice in presenza di minori – Torna all’indice ^

La riforma Cartabia ha l’obiettivo di proteggere i minori, come evidenziato dalla maggior autorità conferita al Giudice nei casi di separazione e divorzio.

Il Giudice può prendere decisioni ed emettere provvedimenti anche senza una specifica richiesta di una delle parti, e può accettare prove di propria iniziativa.

Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai principi tradizionali del rito civile italiano, introdotto con lo scopo di proteggere i figli minori che sono la parte più vulnerabile del processo. È importante sottolineare che il contraddittorio e il diritto alla prova contraria sono e saranno sempre garantiti.

Tra i maggiori poteri conferiti al Giudice citiamo ad esempio, la nomina di un curatore speciale, accettare prove al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, richiedere ulteriori documenti dalle parti e chiedere indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, con l’aiuto della Polizia tributaria.

Domande frequenti – Torna all’indice ^

Come si decide l’affidamento dei figli

Decidere sull’affidamento dei figli è un compito cruciale. Richiede una valutazione attenta delle esigenze e del benessere dei minori.

L’affido condiviso, ora preferito dalla legislazione italiana, mira a garantire ai figli il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio. Il processo decisionale coinvolge diversi fattori chiave.

Il giudice considera l’interesse superiore del minore. Valuta la stabilità emotiva, educativa e sociale del bambino. Esamina i rapporti affettivi con ciascun genitore e le capacità genitoriali dimostrate da entrambi.

La disponibilità dei genitori a collaborare è un altro aspetto cruciale. Comunicare efficacemente e prendere decisioni congiunte è fondamentale per un affido condiviso armonioso.

Anche la logistica è importante. La vicinanza delle abitazioni dei genitori e le esigenze quotidiane dei bambini vengono considerate. L’ affidamento è deciso attraverso un’analisi dettagliata e personalizzata della situazione familiare.

Affidarsi a professionisti qualificati può fare la differenza nella gestione del processo. Ogni decisione viene presa nel miglior interesse dei figli.

Investire in consulenze specialistiche facilita il percorso legale e assicura un futuro sereno per tutta la famiglia.

Come funziona l'affido dei figli

Quando si parla di affido condiviso, si pensa a una soluzione moderna ed equilibrata per il benessere dei figli in caso di separazione o divorzio. Entrambi i genitori mantengono la responsabilità e l’autorità genitoriale, partecipando attivamente alla vita dei bambini.

Ma come funziona davvero? L’affido condiviso implica una divisione del tempo trascorso con i figli, variabile in base alle esigenze della famiglia e al giudizio del tribunale.

L’obiettivo è assicurare continuità affettiva e stabilità emotiva ai bambini, riducendo i traumi legati alla separazione.

Un piano di affido condiviso ben strutturato copre dettagli pratici come la gestione delle spese scolastiche e sanitarie, le attività extracurriculari e le vacanze.

La comunicazione tra i genitori diventa cruciale per affrontare e risolvere prontamente eventuali problemi o cambiamenti nelle esigenze dei figli.

Professionisti esperti nel diritto di famiglia possono fare la differenza nel creare un accordo equo e sostenibile.

Con il supporto adeguato, l’affido condiviso si rivela vantaggioso per tutte le parti coinvolte, promuovendo un ambiente armonioso e sereno per la crescita dei bambini.

Qual è la differenza tra affido congiunto e affido condiviso

Capire la differenza tra “affido congiunto” e “affido condiviso” è cruciale per chi affronta una separazione o un divorzio con figli.

Questi termini spesso creano confusione, ma una scelta informata può fare una grande differenza per il benessere dei bambini.

L’affido congiunto implica la spartizione delle responsabilità genitoriali, ma non necessariamente una divisione equa del tempo trascorso con il bambino.

Entrambi i genitori mantengono l’autorità e la responsabilità decisionale sull’educazione, la salute e il benessere del figlio.

Tuttavia, ciò non garantisce che il bambino passi lo stesso tempo con ciascun genitore. Questo modello può risultare sbilanciato quando uno dei genitori ha più tempo o risorse da dedicare ai figli.

L’affido condiviso, invece, è un’evoluzione normativa e culturale che mette al centro il benessere del bambino attraverso una presenza equilibrata di entrambi i genitori.

Con questo tipo di affido, il minore trascorre periodi alternati presso ciascun genitore, garantendo una partecipazione attiva ed equilibrata nella sua vita quotidiana.

Questo non solo favorisce una maggiore stabilità emotiva per il bambino, ma promuove anche una cooperazione tra i genitori nell’interesse comune del figlio.

Per chi cerca un ambiente armonioso e stabile per i propri figli dopo una separazione, l’affido condiviso rappresenta la scelta più idonea.

Come funziona l'affido condiviso?

Garantire il benessere del minore è l’obiettivo principale dell’affido condiviso, una gestione della genitorialità post-separazione che coinvolge entrambi i genitori in modo attivo.

Questo approccio, regolato dalla legge italiana n. 54/2006, impone che le decisioni sull’educazione, salute e sviluppo del bambino siano prese congiuntamente dai genitori. Si traduce in una suddivisione equilibrata del tempo che il minore trascorre con ciascun genitore.

Senza schemi rigidi, il giudice valuta ogni caso singolarmente, considerando le specificità della famiglia e le esigenze del bambino. L’obiettivo rimane una crescita serena e armoniosa.

La comunicazione tra i genitori è cruciale: cooperare e mantenere un dialogo costruttivo è fondamentale per risolvere contrasti e prendere decisioni nel miglior interesse del figlio.

L’affido condiviso non richiede necessariamente una parità perfetta di tempo trascorso con ciascun genitore. Piuttosto, mira a una distribuzione equilibrata delle responsabilità.

Scegliere l’affido condiviso significa mettere al centro il benessere del bambino e valorizzare entrambi i ruoli genitoriali nella sua crescita.

Come fare a chiedere l'affidamento condiviso?
Per richiedere un affidamento condiviso, occorre per prima cosa contattare il proprio avvocato per discutere di quali siano le opzioni così da avere avere una visione chiara del procedimento e dei documenti legali necessari.

Occorrerà anche assicurarsi di fornire al tribunale tutte le informazioni necessarie sulla proria situazione personale e su quella del coniuge.

Dopodiché bisogna presentare formalmente richiesta al tribunale competente. La documentazione da inviare deve includere una relazione scritta in cui vengono spiegate le ragioni per cui si richiede l’affidamento condiviso e un piano dettagliato che illustri come gestire la custodia dell’infante.

Quali sono le regole per l' affidamento condiviso?

L’affidamento condiviso è un tipo di affidamento in cui entrambi i genitori conservano la responsabilità della cura dei figli.

In questo caso, entrambi i genitori sono legalmente responsabili del benessere dei figli, prendendo decisioni su questioni come l’educazione, il benessere e le attività extra scolastiche. Per garantire che tutti gli interessati si attengano a questi accordi, esistono alcune regole da seguire.

In primo luogo, entrambi i genitori dovrebbero cooperare per fare in modo che l’affidamento condiviso sia un successo. Si tratta di una situazione altamente emotiva che dovrebbe essere gestita con molta sensibilità.

I genitori devono comunicare in modo aperto e collaborare per assicurarsi che le decisioni prese siano nell’interesse della famiglia e del bambino/a.

Quando si perde l'affido condiviso?

In caso di perdita di affido condiviso, entrambi i genitori non hanno più la possibilità di prendere decisioni in merito all’educazione dei figli. Dopo una sentenza da parte del tribunale, un genitore è designato come genitore con l’affido esclusivo e l’altro come lavoratore non residente.

Inoltre, il genitore non residente può avere ancora diritto a visitare i figli e a prendere parte alle decisioni importanti riguardanti la loro educazione. Tuttavia, ha meno possibilità di influence sulla vita dei figli rispetto al genitore con l’affido esclusivo.

Assistenza legale alle Imprese

Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti giuridici della famiglia con particolare riferimento alle procedure di risoluzione della crisi coniugale (separazione e divorzio), superando il tradizionale ruolo di assistenza per assumere una funzione di mediazione e tutela dei fondamentali interessi della prole.

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