Determinare il collocamento dei figli: prevalenza o parità dopo il divorzio
Implicazioni della Separazione sui Figli: Affidamento e Collocamento
In seguito a separazioni o divorzi, emerge l’importanza dell’affidamento e del collocamento dei figli. L’affidamento si riferisce ai diritti genitoriali mentre il collocamento stabilisce la residenza principale dei figli. In un affido condiviso, il collocamento può essere prevalente o paritario.
Il genitore collocatario, dove i figli risiederanno maggiormente, gestisce le loro necessità quotidiane, assistito dall’altro genitore tramite un assegno di mantenimento. Il giudice determina anche le modalità di frequentazione del genitore non collocatario, assicurando un equilibrio nel rapporto con entrambi i genitori.
Collocamento dei figli in caso di cessazione del matrimonio: collocamento prevalente o paritario – Torna all’indice ^
In primis è importante comprendere questi due istituti per addentrarci nella tematica del collocamento dei figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto.
Il collocamento interessa un aspetto materiale ovvero riguarda l’abitazione dei figli, il luogo dove vivranno e dove viene fissato il centro dei loro interessi. L’affidamento è invece l’insieme dei poteri relativi alla potestà genitoriale ed implica il diritto per i genitori di assumere le decisioni di maggiore interesse per i minori (istruzione, educazione, salute, ecc.).
In caso di affido condiviso tra i due genitori, è possibile stabilire un collocamento prevalente presso uno dei due genitori (con regime dettagliato di visita per l’altro) o paritario.
Chi è, quindi, il genitore collocatario? Rappresenta il genitore presso il quale i figli vivranno prevalentemente in seguito alla separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori. Il genitore collocatario è quindi colui che si prende cura quotidianamente delle necessità dei figli, supportato economicamente dall’assegno di mantenimento versato dall’altro genitore per sostenere i figli stessi.
Una volta stabilito il genitore collocatario, il giudice fissa tempi e modalità di frequentazione dei figli minori da parte del genitore non collocatario per garantire rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori, alla luce del diritto del figlio alla bigenitorialità.
A stabilire chi debba essere il genitore collocatario sono le parti (in caso di accordo spontaneo), oppure, in caso di mancato accordo, il giudice sulla base del prevalente interesse del minore e ascoltando il minore con un’età superiore ai 12 anni; diversamente, in caso di minore di 12 anni, dovrà ascoltarlo solo se ritenuto capace di discernimento.
Collocamento prevalente: quando e perché viene scelto – Torna all’indice ^
Con il collocamento prevalente il figlio fissa la propria residenza abituale presso uno dei due genitori; vengono inoltre concordati tempi di visita e di frequentazione con il genitore non collocatario.
La prevalente collocazione presso uno dei genitori viene determinata dall’analisi delle abitudini del minore per cercare di modificare il meno possibile la sua quotidianità. Ad esempio, se la madre ha sempre seguito il minore nell’organizzazione delle attività scolastiche, sportive e ricreative, verosimilmente dovrebbe essere lei stessa il genitore collocatario.
Il vantaggio nella scelta del collocamento prevalente per il minore è la continuità con la vita condotta fino al momento della cessazione del rapporto tra i genitori, cercando così di non mutare le sue abitudini e le amicizie.
Ai sensi dell’articolo 337-ter, primo comma, del codice civile ricordiamo, però, che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Collocamento paritario: come funziona e quali sono i vantaggi – Torna all’indice ^
Il collocamento paritario rappresenta un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori, permettendo così ai figli di trascorrere lo stesso tempo con il padre e con la madre.
Quando viene scelto il collocamento paritario? La valutazione viene fatta casa per caso; il giudice sarà chiamato, di volta in volta, ad una valutazione ponderata che tenga conto in primo luogo del benessere psicofisico dei minori.
Il collocamento paritario o paritetico sancisce una responsabilità genitoriale comune, sulla base di quanto stabilito dal giudice sulle tempistiche e modalità di permanenza dei figli con il padre e con la madre, il più possibile vicina al 50%. L’accordo potrebbe anche prevedere un doppio domicilio presso il domicilio dei due genitori.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha spesso ribadito che la bigenitorialità deve portare a una situazione idonea a garantire la presenza del padre e della madre nella quotidianità del figlio e che eccessive restrizioni alla possibilità di frequentare uno dei genitori possono pregiudicare la crescita del minore, anche quando si pensa che sia così piccolo da non avvertire questa assenza.
Il collocamento paritario rappresenta un vantaggio per il minore perché potrà trascorrere un tempo analogo sia con il padre che con la madre.
L’affidamento condiviso significa collocazione paritaria?
Anche se la Legge 8 febbraio 2006 n. 54 tenda ad una parificazione del ruolo dei genitori e a garantire una presenza costante di entrambi nella quotidianità dei figli, l’affidamento condiviso non significa automaticamente che i figli trascorreranno la metà del proprio tempo con la mamma ed il papà.
Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa più volte sancendo che la frequentazione del tutto paritaria tra genitori e figli ha natura “tendenziale” (Cassazione Civile, Ordinanza 4.10.2022 n. 28676). Ciò significa che, sebbene sia auspicabile che i figli trascorrano lo stesso tempo con entrambi i genitori, la realtà potrebbe essere diversa. Ricordiamo che il Giudice, in assenza di accordo tra le parti, può stabilire che la collocazione paritaria dei figli non sia la più opportuna per la loro crescita ed il loro benessere.
Come decidere il miglior tipo di collocamento per il figlio – Torna all’indice ^
Diversi sono i criteri seguiti per decidere qual è il miglior tipo di collocamento per il figlio. Ogni decisione viene assunta analizzando il caso di specie che il Giudice si trova ad affrontare. Di seguito analizziamo alcuni criteri per stabilire il collocamento del figlio, riportando alcune sentenze della Cassazione.
– Criterio della maternal preference
Il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario. Il Giudice, quindi, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori. Ai fini della decisione il giudice può fare riferimento al criterio della c.d. maternal preference, specie in mancanza di contestazioni sulla valenza scientifica di esso.(Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, n.18087)
– Trasferimento del genitore
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde, per ciò solo, l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, o di rendersi collocatario dei medesimi; sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto, ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, n.19455)
– Rispetto del principio della bigenitorialità nel collocamento del minore
In tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto del principio della bigenitorialità. (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9143)
– Interesse del figlio minore e capacità del genitore per l’individuazione del genitore collocatario
L’individuazione del genitore collocatario deve avvenire all’esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. (Cassazione civile sez. I, 16/02/2018, n.3913)
Esempi di Calendari di Affidamento Condiviso – Torna all’indice ^
– Il minore può trascorrere il fine settimana con il genitore non collocatario oltre ad un giorno infrasettimanale
Importante stabilire l’inizio e la fine di quello che viene denominato “fine settimana”: potrebbe avere inizio il sabato mattina prima dell’inizio della scuola fino alla domenica sera, oppure direttamente dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con impegno dal parte del genitore di accompagnare il figlio a scuola. Oltre al fine settimana, è possibile aggiungere un altro giorno durante la settimana con o senza pernottamento presso l’abitazione del genitore non collocatario.
– Fine settimana alternato e due giornate infrasettimanali
Week end alternato di settimana in settimana e previsione di due giornate infrasettimanali con pernottamento.
– In caso di ampia distanza in termini di chilometri tra i genitori: previsione di uno o due fine settimana al mese presso il genitore non collocatario
Il figlio rimane uno o due fine settimana al mese con il genitore non collocatario, senza prevedere giornate infrasettimanali.
Infine è importante stabilire la gestione delle festività natalizie, pasquali ed eventuali ponti scolastici, nonché le vacanze estive per permettere al figlio di trascorrere un tempo congruo anche con il genitore non collocatario, tenendo sempre presente la distanza in termini di chilometri tra le abitazioni dei genitori.
Impatti psicologici sui bambini nel collocamento prevalente e paritario – Torna all’indice ^
Da un punto di vista psicologico il collocamento paritetico potrebbe avere dei vantaggi rispetto al collocamento prevalente. In quest’ultimo caso (collocamento prevalente) il figlio si troverebbe inconsciamente a dover individuare un genitore primario (presso il quale vive stabilmente) e uno secondario.
Questo sbilanciamento dei ruoli tra i genitori potrebbe anche comportare, in alcuni casi, a uno sbilanciamento nella crescita psicologica del minore stesso.
La collocazione paritaria, dove possibile, potrebbe essere la prima opzione da valutare perchè darebbe psicologicamente eguale ruolo ai genitori, non solo a livello formale, ma anche di fatto; inoltre potrebbe aiutare il minore nella crescita quotidiana, permettendogli di avere costantemente presenti entrambi i genitori, secondo le modalità stabilite consensualmente o dal Giudice.
Affidamento condiviso in caso di conflitto tra genitori – Torna all’indice ^
L’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza ed il grave conflitto fra gli stessi non è di per sé idoneo ad escluderlo.
Questo il principio stabilito dall’ordinanza n. 21425/2022 della Corte di Cassazione in cui viene stabilito che conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
In tema di affidamento, si legge nel provvedimento, la Cassazione ribadisce che il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice secondo l’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Fino al compimento dei tre anni, il bambino risiede e dorme esclusivamente presso l’abitazione della madre affidataria – Torna all’indice ^
Questa decisione conferma il decreto emesso dalla Corte di Appello di Ancona, frutto di un procedimento di reclamo che ha portato a una parziale modifica della sentenza di primo grado, in particolare sulla calendarizzazione delle visite tra padre e figlio.
L’età del minore è stata considerata un fattore decisivo – il legislatore non ha fissato un’età specifica, lasciando al giudice la valutazione in base alle circostanze del caso – per stabilire quando il pernottamento presso il padre possa essere previsto in sicurezza e nel rispetto delle esigenze del bambino.
Nello specifico, secondo il decreto confermato dalla Cassazione, fino ai tre anni di età il padre può vedere il figlio due pomeriggi alla settimana e, in alternanza, il sabato o la domenica pomeriggio. Anche in estate, le due settimane di visita non consecutive saranno senza pernottamento presso la casa paterna
Dopo il terzo compleanno, il regime di visita potrà essere integrato con un pernottamento infrasettimanale e uno nel weekend, così come nelle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Questa disposizione non contrasta con il principio di bigenitorialità: i tempi paritetici e la possibilità di pernottamento presso il padre devono essere compatibili con l’età del bambino e le sue necessità. Inoltre, l’affidamento condiviso garantisce comunque al padre non convivente la possibilità di avere visite regolari e di mantenere contatti audio e video quotidiani con il figlio.
La Corte Suprema sottolinea quindi che al centro di tutto deve esserci l’interesse esclusivo del minore, e che anche i tempi di visita del genitore non collocatario devono essere pensati in funzione di questo. L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, del resto, consente restrizioni al diritto di visita, qualora siano giustificate dall’interesse superiore del bambino.
La Corte ribadisce che il pernottamento non è l’unico modo per preservare il legame genitoriale: il rapporto padre-figlio può essere coltivato anche attraverso altre forme e con tempi più adatti alle esigenze del bambino, che potrebbero differire dalle richieste avanzate dal padre.
Gestione delle spese nel collocamento prevalente e paritario – Torna all’indice ^
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 11.07.2024, n. 19069), pur sottolineando l’importanza del principio di bigenitorialità nel nostro ordinamento, ha stabilito che il bambino può iniziare a pernottare presso la casa del padre non collocatario solo dopo aver compiuto tre anni.
Questa decisione conferma il decreto emesso dalla Corte di Appello di Ancona, frutto di un procedimento di reclamo che ha portato a una parziale modifica della sentenza di primo grado, in particolare sulla calendarizzazione delle visite tra padre e figlio.
L’età del minore è stata considerata un fattore decisivo – il legislatore non ha fissato un’età specifica, lasciando al giudice la valutazione in base alle circostanze del caso – per stabilire quando il pernottamento presso il padre possa essere previsto in sicurezza e nel rispetto delle esigenze del bambino.
In caso di collocamento paritario, invece, in ipotesi di reddito dei due genitori sostanzialmente simile e nel caso in cui i figli minori trascorrano lo stesso tempo con la madre e con il padre, non si ricorre all’assegno di mantenimento da parte di uno dei due ex coniugi, ma resta la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Questo principio è stato ripreso da diversi Tribunali, tra i quali il Tribunale di Perugia con un decreto del primo settembre 2021.
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Come si sceglie il genitore collocatario?
Nel caso dell’affido condiviso, una delle decisioni più delicate è quella di scegliere il genitore collocatario, ossia il genitore presso cui i figli vivranno la maggior parte del tempo. Questa scelta dipende da diversi fattori, tutti valutati con estrema attenzione, poiché al centro c’è sempre il benessere del bambino.
I giudici valutano l’ambiente che possa offrire stabilità e sicurezza al minore. Si considera la continuità scolastica, le amicizie e le attività extra-scolastiche, affinché il bambino possa mantenere una certa routine e serenità nella sua vita quotidiana.
Un altro elemento importante è la disponibilità di ciascun genitore. Il genitore che può dedicare più tempo e risorse ai figli, non solo in termini di presenza fisica, ma anche di supporto emotivo e educativo, può essere scelto come collocatario. La vicinanza geografica tra i genitori è un ulteriore fattore, per facilitare le visite e garantire che il bambino mantenga un legame stabile con entrambi.
Infine, l’opinione del bambino può essere presa in considerazione, soprattutto se è abbastanza grande per esprimere un desiderio consapevole. In conclusione, la scelta del genitore collocatario è un processo complesso che mira sempre a tutelare il miglior interesse del minore, analizzando con cura le condizioni familiari e personali di ciascun genitore.
Quando i figli vengono collocati al padre?
Quando si parla di affido condiviso, molti pensano automaticamente che i figli vivano principalmente con la madre. Tuttavia, ci sono situazioni in cui è meglio che i figli siano collocati con il padre.
Questo può succedere per diversi motivi, ad esempio se il padre è più disponibile a occuparsi dei figli ogni giorno, o per ragioni pratiche come la vicinanza alla scuola o alle attività extracurriculari. In alcuni casi, il padre offre un ambiente domestico più stabile e sicuro. In queste circostanze, ciò che conta di più è il benessere e l’interesse dei bambini.
La decisione viene presa dopo una valutazione approfondita del giudice, che considera diversi fattori: il legame emotivo dei figli con ciascun genitore, la capacità di entrambi di rispondere ai bisogni emotivi e fisici dei bambini, e anche le preferenze dei figli, se abbastanza grandi da esprimersi.
È importante capire che l’affido condiviso non significa dividere esattamente il tempo a metà tra i genitori, ma piuttosto collaborare nell’educazione e nella crescita dei figli. Anche se i bambini vivono prevalentemente con il padre, la madre rimane una parte attiva e importante nella loro vita.
In conclusione, l’affido condiviso con collocazione presso il padre è una soluzione sempre più riconosciuta dalle autorità, con un solo scopo: il benessere dei figli.
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