– La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35385 del 18 dicembre 2023 cambia nuovamente la modalità di quantificazione dell’assegno di divorzio.

Assegno di divorzio alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 35385 depositata il 18 dicembre 2023): cosa cambia

Secondo questa sentenza rileva la convivenza pre-matrimonio per la quantificazione dell’assegno di divorzio.

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35385 del 18 dicembre 2023 cambia nuovamente la modalità di quantificazione dell’assegno di divorzio ritenendo rilevante anche la convivenza pre matrimonialenei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza” della coppia “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”.

Questo nei casi in cui “emerga una relazione di continuità tra la fase ‘di fatto’ di quella medesima unione e la fase ‘giuridica’ del vincolo matrimoniale”. Così i Giudici della Suprema Corte argomentano la decisione assunta nella recente sentenza sull’assegno di divorzio.

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Il caso che ha portato alla decisione della Corte di Cassazione sull’assegno di divorzio – Torna all’indice ^

La sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023 sull’assegno di divorzio deriva dal caso portato alla luce alla Corte di Appello di Bologna nel quale la ricorrente aveva avanzato richiesta di includere il periodo di convivenza pre-matrimoniale nel computo della somma da destinarle in qualità di assegno di divorzio.

Nel caso di specie la convivenza, della durata di sette anni, aveva portato alla nascita del figlio della coppia; inoltre la ricorrente aveva rinunciato al lavoro, dedicandosi completamente alla famiglia.

La Corte di Appello di Bologna, analizzato il caso, ha puntualizzato che la ricorrente aveva rinunciato a lavorare per lagiatezza che proveniva dalla sua famiglia dorigine e non per essersi dedicata interamente alla cura del marito e del figlio”.

Questa risultanza nasceva, secondo la Corte d’Appello, dal fatto che non risultava dagli atti che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro, considerato che, avuto esclusivamente riguardo al periodo di durata legale del matrimonio, dal novembre 2003 al 2010, non anche al periodo anteriore, dal 1996, di convivenza prematrimoniale” perché gli obblighi giuridici nascono dal matrimonio e non dalla convivenza.

assegno di divorzio cassazione

La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto di dover riformulare il principio sulla quale si è basata la Corte di Appello.  I giudici hanno stabilito che lassegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone laccertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.

I Giudici delle Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno dato, quindi, la stessa rilevanza al tempo trascorso durante il matrimonio di quello passato insieme durante la convivenza. Una decisione importante che recepisce il cambiamento di costume ormai diffuso, aspetto non considerato  dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970.

I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono nella stesura della sentenza in esame che “la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”.

La natura dell’assegno di divorzio – Torna all’indice ^

L’assegno di divorzio, quindi, conserva la sua natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa; i Giudici, redigendo l’odierna sentenza, invitano a tenere presente anche i casi in cui al matrimonio sia collegata una convivenza prematrimoniale per la quantificazione dell’assegno di divorzio.

Questa convivenza prematrimoniale, però, deve rispondere a connotati di “stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto” di quella medesima unione e la fase giuridica”.

Il giudice, quindi, nello stabilire l’entità dell’assegno di divorzio, dovrà accertarsi del contributo offerto dal ricorrente che avanza richiesta “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi”.

Va valutata l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale “di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita allinterno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

L’assegno di divorzio: caratteristiche e criteri di attribuzione – Torna all’indice ^

In primis è utile ricordare che una coppia sposata può divorziare dopo un periodo di separazione di sei mesi (se la separazione è stata consensuale) o un anno (se la separazione è stata giudiziale) dall’instaurazione del procedimento di separazione.

Quali sono i requisiti per avanzare richiesta di assegno di divorzio?

Per rispondere a questo quesito è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (esempio Corte di Cassazione – Sezioni Unite sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018) la quale ha stabilito che l’attribuzione dell’assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa (ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6), richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

I criteri che determinano l’attribuzione o meno dell’assegno di divorzio non dipendono però dal tenore di vita assunto durante il matrimonio, consistendo appunto nel contributo economico che l’ex coniuge è obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.

Ai sensi dell’art. 5 comma sesto, della L. 898/1970 il Giudice, verificato che la parte richiedente si trovi nella situazione di assenza di mezzi o impossibilità oggettiva di procurarseli, per stabilire il valore del contributo economico dovrà basarsi sui seguenti parametri:

  • le condizioni dei coniugi (età, stato di salute, formazione professionale)
  • le ragioni della decisione
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
  • il reddito di entrambi gli ex coniugi

Tali parametri dovranno poi essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio.


Ricordiamo che già con l’ordinanza n. 27945 del 4 ottobre 2023, la Corte di Cassazione Civile Sezione Prima si era espressa nel merito dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, affrontando il collegamento tra assegno divorzile e lavoro durante il matrimonio.

Per ottenere l’attribuzione dell’assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera”.

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Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35385 del 18 dicembre 2023: pareri degli esperti – Torna all’indice ^

Diversi sono stati gli interventi di esperti nel settore del diritto matrimoniale per commentare la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35385 del 18 dicembre 2023. Gian Ettore Gassani – presidente dellAmi (Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani) – ha sottolineato come per la prima volta sia stata attribuita importanza alla convivenza prematrimoniale nel calcolo dell’assegno di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole.

«Molte coppie convivono per tanti anni prima di sposarsi – commenta Gassani-  spesso le scelte più importanti vengono condivise durante questa fase prematrimoniale e sovente si tratta di scelte che condizionano la coppia e le prospettive personali e lavorative di uno dei due partner.

Dunque la Cassazione ha elevato lasticella culturale del Paese conferendo alla pregressa convivenza prematrimoniale un valore importante anche per calcolare lassegno di divorzio sulla base, appunto, di tutto ciò che è accaduto ed è stato scelto dai coniugi prima di sposarsi».

Il periodo di convivenza prematrimoniale, quindi, assume un’importanza non solo fattuale ma anche giuridica. «Vengono valorizzati i sacrifici e le rinunce che un convivente può aver fatto in favore dellaltro prima di convolare a nozze – spiega Gassani – quindi la convivenza non è più terra di nessuno o un periodo insignificante ma viene ritenuta dalla Cassazione come un tuttuno con il matrimonio. Non c’è dubbio che questa sentenza proietti lItalia in Europa dal punto di vista del diritto di famiglia».

Anche sul portale dell’AIAF NazionaleAssociazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori – la decisione della Corte di Cassazione viene commentata con puntualità.

«La decisione dà atto di un inevitabile cambiamento dei costumi e constata lesistenza di un fenomeno sempre più diffuso nella nostra società, ignorato evidentemente dalla legge sul divorzio, promulgata in anni in cui la convivenza prematrimoniale risultava una fattispecie ancora piuttosto rara».

Riassunto – Torna all’indice^

  • La sentenza n. 35385 della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2023 modifica la quantificazione dell’assegno di divorzio, includendo la convivenza pre-matrimoniale nei casi di “progetto di vita comune” e “reciproche contribuzioni economiche”.
  • Caso specifico: la Corte di Appello di Bologna non considerava la convivenza pre-matrimoniale nel calcolo dell’assegno di divorzio, ma la Corte di Cassazione ha rivalutato il principio.
  • La Corte di Cassazione stabilisce che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, basata su uno squilibrio economico causato da scelte di vita familiare comuni.
  • Importanza data alla convivenza pre-matrimoniale, considerata parte integrante della vita coniugale per la quantificazione dell’assegno.
  • Criteri per l’attribuzione dell’assegno di divorzio: condizioni dei coniugi, contributo alla famiglia, reddito, e durata del matrimonio.
  • Rilevanza del sacrificio lavorativo/professionale del coniuge economicamente più debole.
  • Esperti del diritto matrimoniale vedono la sentenza come un passo avanti nella valorizzazione della convivenza pre-matrimoniale e un adeguamento ai cambiamenti di costume.
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