– La formazione di una nuova convivenza fa venir meno definitivamente il diritto all’assegno divorzile

Assegno di divorzio con nuova convivenza: addio definitivo dell’obbligo di versamento

Addio definitivo dell’obbligo di versamento dell’assegno di divorzio solo se l’interessato dimostra al giudice che l’ex coniuge ha ormai una nuova famiglia di fatto dalla quale può trarre risorse economiche.
La formazione di una nuova convivenza fa venir meno definitivamente il diritto all’assegno divorzile e all’assegno di mantenimento (conseguente alla separazione).

A sancirlo definitivamente è la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 406/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’ex moglie, la quale si è vista negare l’assegno divorzile dalla Corte d’Appello.
Scopriamo i dettagli normativi in questa guida dedicata.

Assegno divorzile: la funzione assistenzialistica – Torna all’indice ^

La recente ordinanza n. 406/2019 della Cassazione ha chiarito, una volta per tutte, che chi inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza “more uxorio” (tipica delle c.d. “coppie di fatto”) perde ogni diritto economico a percepire l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio.

Pertanto, l’ex coniuge divorziato che instaura una nuova relazione dovrà, in questa, trovare le risorse economiche per mantenersi, senza poter gravare sull’ex coniuge con cui un tempo era unito in matrimonio.

Ben si comprende che il diritto a percepire l’assegno divorzile viene definitivamente meno quando un divorziato instaura una convivenza stabile e continuativa, una condivisione di spese e di risorse economiche, oltre che la realizzazione di un progetto di vita comune e la costruzione di una famiglia di fatto.

Pertanto, l’ex coniuge che ricostituisce una famiglia di fatto deve rinunciare definitivamente all’assegno divorzile, dato che può godere del sostegno economico e fare affidamento sulle risorse derivanti dalla nuova convivenza.

Di qui, viene ribadita ancora una volta la funzione assistenzialistica dell’assegno di divorzio, il quale deve essere percepito dall’ex coniuge economicamente più debole, almeno fino a quando non instauri una convivenza stabile con un nuovo partner o non contragga un nuovo matrimonio o l’ex coniuge muoia.

Ben si comprende che l’assegno divorzile consente di evitare il deterioramento delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge redditualmente disagiato, ex post divorzio.

Ma, a seguito dell’instaurazione di una nuova convivenza che abbia i requisiti della famiglia di fatto, viene meno ogni nesso assistenzialistico con l’ex coniuge. Ne consegue l’addio definitivo al diritto di ricevere l’assegno divorzile.

Ricade sul soggetto obbligato al versamento la dimostrazione del venir meno delle ragioni dell’assegno di divorzio e, quindi, la prova della nuova convivenza stabile e continuativa.

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Divorzio: la nuova convivenza fa venir meno l’assegno divorzile – Torna all’indice ^

L’Ordinanza n. 406/2019 ha dichiarato non ammissibile il ricorso di una donna che si è vista negare l’assegno divorzile dalla Corte di Appello.

Infatti, la signora ha iniziato a convivere stabilmente con un altro uomo, da cui ricevere nuove risorse economiche.

La testimonianza resa da un investigatore privato ha consentito di dimostrare la nuova convivenza continuativa, stabile e duratura della donna.

La signora ha contestato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie: la stessa avrebbe indirettamente dimostrato l’insussistenza della stabile convivenza con il nuovo compagno.

Infatti, la donna beneficia di un contributo di assistenza del Comune di residenza.

Il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l’instaurazione di una nuova convivenza da parte di un ex coniuge fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016).

L’Ordinanza n. 23411/2015 del 16.11.2015 aveva già chiarito che non si ha diritto ad ottenere, dall’ex coniuge, l’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio se il richiedente ha deciso di avviare una nuova convivenza.

Pertanto, la concessione dell’assegno di mantenimento viene meno nel caso di avvio di una nuova relazione stabile e continuativa, sotto lo stesso tetto.

Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
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