– La formazione di una nuova convivenza fa venir meno definitivamente il diritto all’assegno divorzile
Assegno di divorzio con nuova convivenza: addio definitivo dell’obbligo di versamento
A sancirlo definitivamente è la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 406/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’ex moglie, la quale si è vista negare l’assegno divorzile dalla Corte d’Appello.
Assegno divorzile: la funzione assistenzialistica – Torna all’indice ^
Pertanto, l’ex coniuge divorziato che instaura una nuova relazione dovrà, in questa, trovare le risorse economiche per mantenersi, senza poter gravare sull’ex coniuge con cui un tempo era unito in matrimonio.
Ben si comprende che il diritto a percepire l’assegno divorzile viene definitivamente meno quando un divorziato instaura una convivenza stabile e continuativa, una condivisione di spese e di risorse economiche, oltre che la realizzazione di un progetto di vita comune e la costruzione di una famiglia di fatto.
Di qui, viene ribadita ancora una volta la funzione assistenzialistica dell’assegno di divorzio, il quale deve essere percepito dall’ex coniuge economicamente più debole, almeno fino a quando non instauri una convivenza stabile con un nuovo partner o non contragga un nuovo matrimonio o l’ex coniuge muoia.
Ben si comprende che l’assegno divorzile consente di evitare il deterioramento delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge redditualmente disagiato, ex post divorzio.
Ma, a seguito dell’instaurazione di una nuova convivenza che abbia i requisiti della famiglia di fatto, viene meno ogni nesso assistenzialistico con l’ex coniuge. Ne consegue l’addio definitivo al diritto di ricevere l’assegno divorzile.
Ricade sul soggetto obbligato al versamento la dimostrazione del venir meno delle ragioni dell’assegno di divorzio e, quindi, la prova della nuova convivenza stabile e continuativa.
Divorzio: la nuova convivenza fa venir meno l’assegno divorzile – Torna all’indice ^
Infatti, la signora ha iniziato a convivere stabilmente con un altro uomo, da cui ricevere nuove risorse economiche.
La testimonianza resa da un investigatore privato ha consentito di dimostrare la nuova convivenza continuativa, stabile e duratura della donna.
La signora ha contestato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie: la stessa avrebbe indirettamente dimostrato l’insussistenza della stabile convivenza con il nuovo compagno.
Infatti, la donna beneficia di un contributo di assistenza del Comune di residenza.
Il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l’instaurazione di una nuova convivenza da parte di un ex coniuge fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016).
L’Ordinanza n. 23411/2015 del 16.11.2015 aveva già chiarito che non si ha diritto ad ottenere, dall’ex coniuge, l’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio se il richiedente ha deciso di avviare una nuova convivenza.
Pertanto, la concessione dell’assegno di mantenimento viene meno nel caso di avvio di una nuova relazione stabile e continuativa, sotto lo stesso tetto.
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