– Principale obiettivo della riforma è ridurre le tempistiche per ottenere separazione e divorzio, rendendo le pratiche più snelle e veloci per le parti interessate ad avviare tali procedure.

Separazione e divorzio nuova legge

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Per i contenziosi in ambito di separazione e divorzio instaurati dopo il 28 febbraio 2023 vengono applicate le nuove norme che regolano la materia di separazione e il divorzio, introdotte con la riforma avviata dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Principale obiettivo della riforma è ridurre le tempistiche per ottenere separazione e divorzio, rendendo le pratiche più snelle e veloci per le parti interessate ad avviare tali procedure.

Diverse sono le novità introdotte con la cosiddetta “Riforma Cartabia” in tema di diritto di famiglia. Di seguito analizzeremo i principali effetti della riforma sulle procedure di separazione e divorzio.

separazione e divorzio nuova legge 2023

Un unico giudice per il procedimento di separazione e divorzio – Torna all’indice ^

Con la riforma Cartabia, a livello procedurale, viene eliminata l’udienza presidenziale, ovvero la prima comparizione delle parti davanti al Presidente; i procedimenti, quindi, si svolgeranno sin da subito davanti al Giudice Istruttore.

Una modifica procedurale che produce effetti non solo sulle tempistiche dei procedimenti ma anche sul contenuto dell’atto introduttivo.

Quest’ultimo, infatti, dovrà essere esaustivo e completo; nel ricorso dovranno quindi essere indicati documenti e mezzi di prova, esporre in modo chiaro e sintetico i fatti e gli elementi di diritto sui quali il ricorso stesso si fonda.

Centrale l’interesse del minore e la redazione di un “piano genitoriale” – Torna all’indice ^

L’udienza davanti al Giudice Istruttore dovrà tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso in tribunale. Con il ricorso introduttivo la parte dovrà depositare un “piano genitoriale” con gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche e alle frequentazioni con amici e parenti; questo piano rappresenta la base per il Giudice per iniziare a stabilire a chi andrà affidato il figlio minore nonché per regolare il diritto di visita da parte del genitore che non conviverà con il minore.

Va sottolineato che i figli saranno sempre ascoltati dal Giudice anche se minori di 12 anni.

In che città si svolgerà il procedimento? La competenza territoriale sarà in primis quella di residenza dei figli, altrimenti del ricorrente. Il provvedimento del Giudice sarà subito completo e nella prima udienza di comparizione potrà emettere provvedimenti provvisori sul contributo di mantenimento e sull’affidamento dei minori.

Si dovrà, inoltre, allegare un documento che attesti la reale situazione patrimoniale ed economica degli ultimi tre anni (reddito da lavoro, beni posseduti, quote sociali, estratti conto bancari e finanziari) da parte dei genitori.

In caso di omissioni il giudice ha la facoltà di sanzionare il genitore che accetta il “piano genitoriale” proposto ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità.

Domanda unica di separazione e divorzio – Torna all’indice ^

Il nuovo articolo 473 bis. 49 comma 1 del codice di procedura civile prevede infatti che, con il ricorso introduttivo del giudizio di separazione, è possibile presentare anche la domanda di divorzio.

Per le parti che lo volessero, quindi, non vi è più bisogno di fare prima un ricorso per chiedere la separazione e poi un secondo ricorso separato per il divorzio in quanto con la riforma Cartabia si possono chiedere insieme redigendo una domanda unica.

Ricordiamo che con la riforma Cartabia la separazione resterà e non viene abolita, ma semplicemente i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio saranno più rapidi.

La procedura, quindi, prevede che entro 90 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice. Per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario inserire da subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice.

In sintesi per ottenere il divorzio è necessario:

– il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione (sentenza sullo status che viene pronunciata durante il giudizio di separazione dopo l’udienza davanti al Giudice Istruttore, la quale prosegue in seguito per tutte le altre eventuali questioni quali ad esempio la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento…).
– la cessazione senza interruzioni della convivenza tra i coniugi.
– che siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito a giudizio consensuale o giudiziale.

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Applicazione pratica Riforma Cartabia – Sentenza del Tribunale di Milano depositata il 9 maggio 2023: sì a cumulo tra separazione consensuale e divorzio congiunto – Torna all’indice ^

Prima applicazione della riforma Cartabia da parte di un Tribunale italiano. Il Tribunale di Milano, con provvedimento depositato il 9 maggio (sentenza n.3542 del 05/05/2023), ha pronunciato la separazione consensuale fra due coniugi che hanno chiesto, con lo stesso ricorso, anche la pronuncia del divorzio.

Il Tribunale quindi, non si è limitato a pronunciare la separazione, ma ha invitato i coniugi a comunicare, trascorsi sei mesi, che non intendono riconciliarsi in vista del divorzio.

La legge, infatti, ancora prevede che fra la separazione consensuale e il divorzio passino almeno sei mesi.

Trascorso questo lasso di tempo, quindi, se i coniugi non si saranno riconciliati, il Tribunale pronuncerà il divorzio senza la necessità di un nuovo ricorso.

Sulla questione, però, la normativa non è di immediata interpretazione in quanto vi sono interpretazioni più restrittive che ritengono sia possibile chiedere separazione e divorzio in un unico atto solo nei procedimenti giudiziali, mentre secondo altri è applicabile anche in caso di accordo.

Il provvedimento del 9 maggio ha quindi dato una interpretazione estensiva della norma, accogliendo il ricorso simultaneo di separazione e divorzio in caso di procedimenti consensuali.

Nella sentenza di separazione è possibile altresì individuare l’invio dei giudici rivolto ai coniugi di comunicare al Tribunale (trascorsi i 6 mesi) la volontà di non riconciliarsi in vista del divorzio.

Una volta trascorsi i 6 mesi, quindi, le parti dovranno depositare in Tribunale una dichiarazione “di non volersi riconciliare”, ed il giudice potrà pronunciare il divorzio alle condizioni già accordate dai coniugi in sede di separazione.

In questo modo le parti non devono promuovere un altro giudizio per divorziare.

Nella sentenza del Tribunale meneghino poi viene espressamente specificato che, se nel corso dei 6 mesi necessari per la pronuncia di divorzio, uno dei due coniugi dovesse cambiare idea e non accettare le condizioni accordate per il divorzio, potrà comunicarlo, ma unicamente in caso di nuova circostanza sopravvenuta che rende l’accordo separativo ingiusto in vista del futuro divorzio.

Una decisione che rappresenta il primo passo applicativo della riforma Cartabia per ridurre le tempistiche di ottenimento del divorzio tra i coniugi.

Una delle questioni che questa sentenza ha sollevato riguarda la possibilità di chiedere separazione e divorzio simultaneamente anche in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto.

Sulla questione, però, la normativa non è di immediata interpretazione in quanto vi sono interpretazioni più restrittive che ritengono sia possibile chiedere separazione e divorzio in un unico atto solo nei procedimenti giudiziali, mentre secondo altri è applicabile anche in caso di accordo.

Il provvedimento del 9 maggio ha quindi dato una interpretazione estensiva della norma, accogliendo il ricorso simultaneo di separazione e divorzio in caso di procedimenti consensuali.

Nella sentenza di separazione è possibile altresì individuare l’invio dei giudici rivolto ai coniugi di comunicare al Tribunale (trascorsi i 6 mesi) la volontà di non riconciliarsi in vista del divorzio.

Una volta trascorsi i 6 mesi, quindi, le parti dovranno depositare in Tribunale una dichiarazione “di non volersi riconciliare”, ed il giudice potrà pronunciare il divorzio alle condizioni già accordate dai coniugi in sede di separazione.

In questo modo le parti non devono promuovere un altro giudizio per divorziare.

Nella sentenza del Tribunale meneghino poi viene espressamente specificato che, se nel corso dei 6 mesi necessari per la pronuncia di divorzio, uno dei due coniugi dovesse cambiare idea e non accettare le condizioni accordate per il divorzio, potrà comunicarlo, ma unicamente in caso di nuova circostanza sopravvenuta che rende l’accordo separativo ingiusto in vista del futuro divorzio.

nuova legge sul divorzio 2023

Applicazione pratica Riforma Cartabia – Tribunale di Firenze, sentenza del 15 maggio 2023: No a cumulo tra separazione consensuale e divorzio congiunto – Torna all’indice ^

Orientamento opposto per il Tribunale di Firenze che ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi.

Nel caso portato all’attenzione dei giudici è stato evidenziato che fosse applicabile l’art. 473-bis.51 e non il n.49, omologando così con sentenza del 15 maggio la separazione consensuale, dichiarando improponibile la domanda di divorzio.

Il Tribunale di Firenze ha rilevato che la norma atta a disciplinare il procedimento su domanda congiunta (art. 473-bis.51 cpc) non dà la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio, come invece espressamente previsto dall’art. 473-bis.49 cpc per i giudizi contenziosi.

Sulla base di questa motivazione consegue che sia possibile il cumulo di domande esclusivamente alle ipotesi di procedimento contenzioso tra le parti.

Domande frequenti – Torna all’indice ^

Cosa cambia nel diritto di famiglia con la riforma Cartabia?

In ambito del Diritto di Famiglia, importanti cambiamenti sono stati introdotti per migliorare la tutela dei minori e garantire la parità di diritti per tutti i figli.

Da luglio 2022, la negoziazione assistita è stata estesa ai genitori non sposati che desiderano regolamentare la responsabilità genitoriale e gli aspetti finanziari in caso di separazione. In precedenza, questa procedura era riservata solo ai genitori sposati che si separavano o divorziavano.

L’obiettivo della riforma del 2012, che ha equiparato i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, è stato così perfezionato. Ora una singola procedura negoziale si applica a tutti i figli, indipendentemente dal contesto in cui sono nati.

Al fine di proteggere i minori, è stata ampliata la situazione in cui è necessario nominare un curatore speciale per il minore, garantendo quindi una rappresentanza adeguata durante i procedimenti giuridici che li riguardano.

Inoltre, dal 28 febbraio 2023 è entrato in vigore un nuovo rito denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, che si applica sia ai coniugati che ai conviventi.

Questo ha eliminato le differenze tra i due procedimenti precedenti, contribuendo alla piena parità di diritti tra i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, nonché tra coloro che hanno scelto il matrimonio e quelli che hanno optato per la convivenza durante periodi di crisi familiare.

Questi cambiamenti sono fondamentali per garantire una maggiore giustizia e tutela dei diritti per tutte le famiglie coinvolte.

Come funziona il divorzio nel 2023?

Il 9 maggio 2023, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di separazione condivisa e divorzio per una coppia di coniugi. Questo rappresenta un importante cambiamento nella risoluzione dei conflitti matrimoniali.

La normativa Cartabia ha suscitato dibattiti sulla possibilità di richiedere la separazione e il divorzio contemporaneamente in casi di separazione consensuale.

La sentenza del Tribunale milanese ha interpretato in modo estensivo la norma, consentendo la presentazione congiunta di separazione e divorzio anche per le separazioni consensuali.

Il giudice milanese ha invitato i coniugi a comunicare la volontà di non riconciliarsi presso il Tribunale dopo 6 mesi dalla separazione. Dopo il 9 novembre 2023, il giudice potrà quindi pronunciare il divorzio alle condizioni stabilite durante la separazione.

Cosa dice la nuova legge sul divorzio?
Un unico atto per richiedere separazione e divorzio giudiziale, completo di tutte le domande, eccezioni, prove e richieste riconvenzionali.

La sentenza di separazione dovrà essere passata in giudicato per ottenere il divorzio e la non convivenza dovrà essere ininterrotta. La procedura si svolgerà in un’unica fase, con competenza territoriale basata sulla residenza dei figli o del convenuto.

L’udienza del giudice avverrà entro 90 giorni, e i figli saranno sempre ascoltati.

Nel ricorso introduttivo, la parte dovrà depositare un piano genitoriale con gli impegni quotidiani e le attività dei figli.

Il genitore che non rispetta il piano genitoriale sarà soggetto a sanzioni.

Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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