– Il caso che ha scaturito la pronuncia della Corte di Cassazione nasce da un trasferimento di denaro e titoli tramite bonifico bancario da uno zio paterno a un nipote.

Donazione ai figli, interviene la Corte di Cassazione: quando non si paga l’imposta?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20/03/2024, ha stabilito che le donazioni informali e indirette tra genitori e figli non sono soggette a imposta, a meno che non superino 1 milione di euro, siano registrate volontariamente o emerse da accertamenti. Questo orientamento offre chiarezza sulla tassazione delle donazioni, facilitando gli aiuti familiari senza oneri fiscali eccessivi.

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Introduzione alle Donazioni dei Genitori ai Figli – Torna all’indice ^

La Corte di Cassazione – Sez V tributaria, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi al pagamento delle imposte per le donazioni indirette e informali tra genitori e figli.

Per analizzare le implicazioni pratiche che questa sentenza potrà avere sulle donazioni tra genitori e figli, è importante fare il punto sulle tipologie di donazioni previste dal nostro ordinamento.

Possiamo orientarci su tre tipologie di donazione:

  • Le donazioni formali, ovvero quelle che necessitano di essere registrate, redatte nella forma dell’atto pubblico e formalizzate da un notaio
  • Le donazioni informali, quelle che non necessitano di registrazione nè di redazione nella forma di atto pubblico (esempio: un bonifico da parte di un familiare nei confronti di un altro per dare un aiuto economico)
  • Le donazioni indirette, ovvero quando un soggetto acquista un bene a beneficio di un altro (ad esempio un genitore che utilizza i propri fondi per regalare un’automobile al figlio). In questo caso il beneficio è indiretto perchè il trasferimento di proprietà è effettuato a nome del beneficiario, ma il denaro proviene da un’altra fonte.

Sia nel caso di donazioni indirette che informali si realizzerà un arricchimento del soggetto donatario e un contestuale impoverimento del soggetto donante, senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione ex art. 769 codice civile.

donazioni ai figli in denaro

La Sentenza della Cassazione: Implicazioni Fiscali – Torna all’indice ^

Il caso che ha scaturito la pronuncia della Corte di Cassazione nasce da un trasferimento di denaro e titoli tramite bonifico bancario da un zio paterno a un nipote.

Quest’operazione era stata poi oggetto di una procedura di collaborazione volontaria con l’Agenzia delle Entrate, durante la quale era emerso un valore totale di € 816.116,14.

In un primo tempo il beneficiario aveva accettato il trasferimento, ma poco dopo depositava una dichiarazione di rifiuto della liberalità presso un studio notarile sito in Svizzera.

L’Agenzia delle Entrate era intervenuta ritenendo quel trasferimento una donazione indiretta, soggetta all’imposta sulle donazioni; la stessa ha emesso un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta nella misura di € 65.289,00.

Veniva però contesta dal ricorrente l’applicazione dell’imposta in quanto l’operazione non era da considerasi una donazione, mancando la forma pubblica; inoltre lo stesso ricorrente ha sostenuto che la rinuncia alla liberalità avrebbe dovuto escludere il trasferimento dal campo di applicazione dell’imposta sulle donazioni.

Analizzando la vicenda in esame, la V sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7442/2024 del 20 marzo 2024 firmata dal presidente Federico Sorrentino, Oronzo De Masi, Giacomo Maria Stalla, Milena Balsamo, Giuseppe Lo Sardo, ha affrontato l’ampio tema della correlazione tra imposta e donazioni indirette e informali.

Perché l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’imposta al trasferimento di denaro e titoli tramite bonifico bancario da zio a nipote? Sul punto è necessario ricordare la circolare  n. 30/E dell’11 agosto 2015 emessa dall’Agenzia delle Entrate attraverso la quale ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”.

L’Agenzia ha ritenuto che l’imposta di donazione si applicasse anche alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.

La Corte di Cassazione, con l’odierna sentenza, ha quindi superato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sul tema della tassazione delle donazioni “indirette”, ritenendo sul punto la circolare n. 30/E del 2015 dell’Agenzia “imprecisa e incompleta e pertanto non condivisibile”.

Questo perché l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe evocare un generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto (ovvero le donazioni indirette o informali).

La Cassazione ha quindi ritenuto non soggette ad imposta le donazioni informali e indirette non soggette a registrazione, a meno che non vengano registrate volontariamente o dichiarate.

Questo orientamento si basa sul fatto che:

  • la legge non prevede un obbligo generalizzato di registrare le donazioni indirette: Sia il donante che il donatario hanno solo la facoltà di registrarla.
Ricordiamo che l’imposta dovrà essere corrisposta se il trasferimento, per donazione informale o liberalità indiretta, supera il valore di un milione di euro e questo trasferimento viene dichiarato dal contribuente o emerge da un accertamento dell’amministrazione finanziaria.

In generale a quanto ammonta la tassazione sulle donazioni? L’imposta varia in base al beneficiario e al valore della donazione: il coniuge e i figli pagano il 4% del valore oltre una franchigia di un milione di euro, i fratelli il 6% sul valore dei beni eccedenti i 100 mila euro, il 6% del valore totale dei beni, senza franchigia, i parenti entro il terzo grado, l’8% sempre sul valore totale le altre persone.

Donazioni: Casi in cui le tasse non si pagano – Torna all’indice ^

Quali sono, in concreto, i casi in cui non si pagano le imposte sulle donazioni, alla luce della sentenza n. 7442/2024 del 20 marzo 2024 della Corte di Cassazione? Per poter rispondere a questa domanda è necessario riprendere le definizioni di donazioni informali e indirette.

Ci troviamo di fronte a ipotesi di donazioni informali quando il trasferimento di un certo bene, da cui deriva il trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro e l’arricchimento di chi riceve il bene, non segue le normali formalità previste dalla legge.

Esempio: Il trasferimento di denaro dai genitori a un figlio tramite bonifico bancario.

In questo caso non vi sarà l’applicazione dell’imposta perché il trasferimento di denaro avviene in via informale e non segue le procedure che richiedono le donazioni (atto pubblico presso notaio con altri requisiti di forma) nè si riferisce ad un atto che richiede registrazione.

Ci troviamo, invece, di fronte a ipotesi di donazioni indirette quando la donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, ovvero la forma dell’atto pubblico richiesta dall’articolo 782 del codice civile ma consiste comunque nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità.

Esempi:

  • l’acquisto di un immobile da parte dei genitori a beneficio del figli
  • la conclusione di un certo contratto da parte dei genitori a favore del figlio

Non è prevista l’applicazione dell’imposta quando l’atto che trasferisce o costituisce un diritto immobiliare non richiede uno specifico atto registrato e consiste nella messa a disposizione di una certa provvista economica finalizzata ad esempio alla compravendita di un immobile.

immagine bilancia della giustiziaDiventa più semplice per un genitore aiutare il figlio nell’acquisto di un’auto o di una casa tramite bonifico, ma occorre ricordare che questo riguarda solo le donazioni informali, NON soggette a registrazione.

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Le Donazioni Informali e Indirette: Trattamento Fiscale – Torna all’indice ^

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, emerso dalla sentenza n. 7442/2024, le donazioni informali e indirette non sono soggette ad imposta in quanto non seguono le formalità previste dalla legge e non si riferiscono ad un atto per il quale è richiesta registrazione.

Quali sono i casi in cui si paga l’imposta in caso di donazione indirette o informale?

  • Quando la donazione informale e la liberalità indiretta richiedono la registrazione dellatto
  • Se registrazione è avvenuta volontariamente
  • Se il trasferimento supera il valore di un milione di euro e tale trasferimento viene dichiarato dal contribuente o emerge per accertamento dellamministrazione finanziaria

Quando ci troviamo di fronte a un caso di donazione informale – ad esempio quando un genitore o un nonno versano denaro a un figlio come regalo – o nei casi di donazioni indirette – ad esempio quando un genitore compra un’auto o paga l’affitto al figlio – non si applica nessun regime di tassazione.

Le donazioni di modico valore, invece, sono soggette all’imposta sulle donazioni? In questo caso ci troviamo di fronte a una donazione che ha per oggetto un bene modesto, trasferito senza forme solenni.

Si tratta di una donazione che non è in grado di far diminuire in modo consistente il patrimonio del donante e tantomeno a far arricchire il donatario in maniera sensibile.


Le donazioni di modico valore non sono, quindi, soggette allimposta sulle donazioni né costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell’Unico.

Il Ruolo del Testo Unico dell’Imposta di Successione e Donazione – Torna all’indice ^

La Corte di Cassazione, partendo dalla fonte del Testo unico dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/90), nel quale non è fissato un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione, ha ritenuto che si deve desumere che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione.

Quindi le donazioni che non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto non sono oggetto di tassazione salvo che:

  • Non vi sia una registrazione volontaria della donazione
  • La donazione supera il milione di euro e venga confessata dal contribuente durante una procedura di accertamento tributario (es. voluntary disclosure).


Se ci si trova di fronte a una donazione indiretta risultante «da atti soggetti alla registrazione» scatta un obbligo di registrazione dell’atto e una conseguente imposta da pagare?

La Cassazione risponde in maniera negativa richiamando il Testo unico nella parte in cui si occupa della tassazione delle liberalità indirette e richiama due principi già accennati: la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il «potere» dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo nel caso il valore sia sopra al milione di euro e risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.

Conclusioni: Cosa Cambia per Donatori e Beneficiari – Torna all’indice ^

Grazie alla sentenza n. 7442/2024 del 20 marzo 2024 emessa dalla Corte di Cassazione si è fatta chiarezza su una questione controversa, ovvero l’applicazione o meno dell’imposta di donazione nei casi di donazioni indirette e informali.

Molto spesso lo strumento della donazione viene utilizzato per dare un aiuto ai propri figli o nipoti e questo chiarimento è importante per tranquillizzare i donanti nell’utilizzo dello strumento della donazione indiretta o informale.

Inoltre li rende consapevoli delle ipotesi in cui si applicherà l’imposta di donazione ovvero in caso di registrazione volontaria della donazione, di superamento del valore di un milione di euro o scoperta del trasferimento per il quale era necessario rispettare le formalità previste dalla legge emerso durante un accertamento dell’amministrazione finanziaria.

Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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