– I giorni di ferie non goduti dal dipendente pubblico vanno pagati al termine del rapporto di lavoro con l’Ente Pubblico.

Ferie non godute dal dipendente pubblico: la pronuncia della Corte di Giustizia Europea

In presenza di dimissioni del lavoratore, anche il dipendente pubblico ha diritto al pagamento delle ferie non godute.

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La pronuncia della Corte di Giustizia Europea trova la propria origine nella controversia tra un funzionario del Comune di Copertino (Lecce) e il Comune stesso.

Il dipendente aveva rassegnato le proprie dimissioni nel 2016 per godere del prepensionamento, chiedendo contestualmente che venisse corrisposta una cifra pari ai 79 giorni di ferie retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro.

Il Comune, dal canto suo, non aveva accolto la richiesta del funzionario, sostenendo che lo stesso fosse consapevole dell’obbligo di godere dei giorni residui di congedo prima delle dimissioni, senza poterli monetizzare.

ferie non godute dipendenti pubblici

Il Comune, nella sostenere la propria tesi, ha fatto espressamente riferimento alla normativa italiana ovvero all’art 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, c.d. decreto sulla spending review, secondo la quale “il dipendente pubblico non ha diritto in nessun caso a ricevere un’indennità finanziaria al posto delle ferie non godute, al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale decreto, quindi, prevede nel dettaglio che “le ferie – nonché i riposi e i permessi – spettanti al personale di determinati enti e amministrazioni non diano luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

Viene quindi precisato che tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Questa norma, introdotta nel 2012 con l’intento di ridurre la spesa pubblica e di reprimere gli abusi legati all’uso della monetizzazione delle ferie da parte delle amministrazioni, ha irrigidito le regole sulla possibilità di corrispondere un’indennità sostitutiva delle ferie in caso di rapporto di lavoro nel settore pubblico.

Sul contenzioso nato tra il funzionario pubblico e il Comune di Copertino si era pronunciato il Tribunale di Lecce, i cui giudici avevano espresso dubbi sulla norma citata dal Comune anche in correlazione con la direttiva Ue sull’orario di lavoro (direttiva originale 93/104/CE, adottata nel 1993, modificata nel 2000 dalla direttiva 2000/34/CE; entrambe successivamente consolidate nella direttiva 2003/88/CE).

Cosa prevede la direttiva europea sull’orario di lavoro e come argomentano i Giudici della Corte di Giustizia Europea? – Torna all’indice ^

La direttiva europea stabilisce quanto segue: nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, se il dipendente non ha usufruito di tutte le ferie annuali, ha diritto a una compensazione economica per i giorni non goduti.
Questo principio è stato confermato dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea, ribadendo altresì che la normativa italiana per i dipendenti pubblici non risulta essere in linea con quella europea.

La normativa italiana infatti, pone il divieto di versare al dipendente pubblico un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, in caso di dimissioni.

I giudici sottolineano, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, compresa l’eventuale monetizzazione, non può dipendere da esigenze prettamente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.

Bocciato, quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto nella normativa italiana per i dipendenti pubblici; gli Stati Membri, in generale, non possono quindi far leva su motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto dei dipendenti.

In conclusione, i Giudici della Corte di Giustizia Europea delineano la seguente posizione: il diritto dell’Unione non osta alla perdita del diritto del lavoratore in tema di ferie solo nel caso in cui il lavoratore non abbia goduto consapevolmente delle ferie stesse, nonostante l’invito del datore di lavoro e l’avvertimento del rischio di perdere tali giorni di riposo alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato.

Se il datore di lavoro, dunque, non è in grado di dimostrare di avere esercitato “tutta la diligenza necessaria” affinché il lavoratore andasse in ferie, si deve ritenere che la mancata corresponsione dell’indennità sia in contrasto e violi sia la direttiva sull’orario di lavoro che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Questa sentenza rappresenta un nuovo ulteriore elemento verso la parità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del privato, dopo le recenti sentenze del Tar del Lazio (n. 16305/2023 del 3 novembre) sull’illegittima disparità delle visite fiscali tra pubblico e privato con fasce di reperibilità maggiori per i dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, nonché la pronuncia emessa dalla Consulta (n. 130/2023) sull’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio.

Diritto alle ferie: quando spettano e in che misura ai dipendenti privati e pubblici – Torna all’indice ^

L’art. 36 della Costituzione stabilisce che un lavoratore ha diritto a un periodo annuale “irrinunciabile” di ferie retribuite, la cui durata è prestabilita dai rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro.

La durata delle ferie è stabilita dal D.lgs. n. 66/2003 e per i dipendenti privati può essere frazionata in tre periodi:

  • Un Primo periodo, di almeno due settimane, nel corso del periodo di maturazione;
  • Un secondo periodo per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
  • Un eventuale terzo periodo superiore al minimo delle quattro settimane e previsto dalla contrattazione collettiva che può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione stessa.

Oltre alla legge generale, si fa riferimento ai singoli contratti collettivi che disciplinano in modo dettagliato la distribuzione delle ferie.

Per quanto riguarda il diritto alle ferie dei dipendenti pubblici bisogna distinguere sulla durata dei turni di lavoro (5 o 6 giorni settimanali).

  • In caso di turno articolato su 6 giornate settimanali, il contratto collettivo indica che la durata delle ferie è pari a 32 giorni lavorativi all’anno (28 + 4 giorni di festività soppresse)
  • In caso di turno lavorativo articolato su 5 giorni, i giorni di ferie si riducono da 32 a 28.

Ricordiamo che le ferie vanno fruite nei periodi compatibili con le esigenze di servizio. Di solito l’Ente è chiamato alla pianificazione delle ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi e, inoltre, si tende ad assicurare al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative, solitamente nel periodo dal primo giugno al 30 settembre.

Riassunto – Torna all’indice^

  • La Corte di Giustizia Europea riconosce il diritto al pagamento delle ferie non godute per i dipendenti pubblici dimissionari.
  • La normativa italiana che proibisce la monetizzazione delle ferie viene considerata non conforme alla legislazione europea.
  • La sentenza critica il riferimento al contenimento della spesa pubblica come motivo per limitare i diritti dei lavoratori alle ferie retribuite.
  • Viene promossa l’uguaglianza di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e privato riguardo le ferie non godute.

In conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 gennaio 2024 rappresenta un passo importante verso la parità di trattamento tra i lavoratori pubblici e privati in tema di diritti alle ferie.

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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.

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