Trattamento fine servizio
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Un dipendente pubblico che termina il proprio rapporto di lavoro ha diritto al trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR).
Quando spetta l’erogazione del TFS e del TFR? Come si calcolano? Entro quanto tempo vengono corrisposti ai dipendenti pubblici?
Vediamo le principali caratteristiche del TFS e TFR nonché le tempistiche di erogazione con particolare riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.130 depositata il 23 giugno 2023).
Il TFR: a quale categoria di dipendenti pubblici spetta? – Torna all’indice ^
Il TFR spetta ai dipendenti pubblici che rientrano in una delle seguenti casistiche:
- personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle categorie “non contrattualizzate”
- Personale assunto con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
- Personale assunto con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisca a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico in questo caso)
Il TFR ha carattere di retribuzione differita e consiste nell’accantonamento di una quota di retribuzione rivalutata negli anni ed erogata al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Come si calcola il TFR? – Torna all’indice ^
In linea di massima la retribuzione annua include diverse voci da aggiungere allo stipendio base ovvero gli straordinari, i premi di produzione, festività e/o ferie non godute e il lavoro prestato in occasioni di festivi o notturno
Non rientrano invece i rimborsi e gli eventuali compensi occasionali. Importante è sempre verificare quanto previsto nel CCNL perché alcune voci potrebbero non rientrare nel calcolo. Inoltre, ogni anno la cifra accantonata va rivalutata tenendo presente l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai dell’anno precedente fornito dall’ISTAT, rivalutato a sua volta del 75%.
L’importo ottenuto infine va ulteriormente rivalutato aggiungendo l’1,5% alla cifra ottenuta.
TFR: In che modalità e tempistiche viene corrisposto oggi? – Torna all’indice ^
- in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza rata saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenerlo. La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.
Il TFS: a quale categoria di dipendenti pubblici spetta? – Torna all’indice ^
Il TFS è il trattamento di fine servizio che viene erogato al dipendente pubblico che cessa la sua attività al servizio della pubblica amministrazione.
Il TFS ha carattere previdenziale e prevede contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’indennità di anzianità).
Come si calcola il TFS? – Torna all’indice ^
Il TFS, inoltre, è articolato in tre diversi tipi di “liquidazione”:
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- L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
- L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
- L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.
TFS: In che modalità e tempistiche viene corrisposto? – Torna all’indice ^
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio stesso.
In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro il pagamento del TFS è effettuato non prima di 24 mesi.
Anche il TFS può essere erogato:
- in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Va infine ricordato che quando il dipendente pubblico va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero (ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico “Quota 100”), i termini per l’erogazione del TFS decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole.
Sentenza Corte Costituzionale n. 130 del 23 giugno 2023: Come si sono espressi i Giudici sulle tempistiche di pagamento del TFS/TFR – Torna all’indice ^
Inoltre la Corte Costituzionale ribadisce che “la corresponsione differita e rateale dell’indennità di fine servizio arrecherebbe al beneficiario un’utilità inferiore rispetto a quella derivante da una liquidazione tempestiva, posto che «proprio attraverso l’integrale e immediata percezione» di tali spettanze il lavoratore si propone «di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti»”.
La Corte Costituzionale, quindi, ravvisa una lesione dell’art 36 della Costituzione. “In linea con le enunciazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 159 del 2019, il giudice a quo sostiene che le disposizioni in scrutinio ledano in modo irragionevole e sproporzionato i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., in quanto, pur essendo state introdotte per far fronte ad una situazione di crisi contingente, hanno ormai assunto carattere strutturale”.
Non rientra, invece, per la Corte Costituzionale un comportamento anticostituzionale il differimento e la rateizzazione della buonuscita per le forme di pensionamento anticipato in quanto trova la sua giustificazione nella finalità di disincentivare tali trattamenti e favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Anticipo TFS e TFR: Anche su questa questione si è pronunciata la Corte Costituzionale – Torna all’indice ^
Un’alternativa, quindi, alla procedura del prestito bancario sul TFS/TFR.
Nel caso del prestito bancario, infatti, dopo aver ottenuto la certificazione e quantificazione del TFS/TFR maturato, il dipendente pubblico aveva la facoltà di rivolgersi ad un istituto bancario aderente all’accordo ABI sull’anticipo della buonuscita per ottenere un prestito massimo di 45 mila euro con interesse teorico dello 0,4%; va sottolineato, però, che non vi è nessun obbligo da parte delle banche di aderire a questo accordo.
Diversi istituti di credito consentono all’anticipo del TFS/TFR applicando però un tasso di interesse tramite offerta di mercato che può arrivare anche oltre al 4%.
La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla possibilità proposta dall’Inps sull’anticipo del TFS/TRF; con la sentenza n. 130/2023 i giudici hanno ravvisato che “le norme in scrutinio, si limitano a riconoscere all’avente diritto la facoltà di evitare la percezione differita dell’indennità accedendo però al finanziamento oneroso delle stesse somme dovutegli a tale titolo”.
I Giudici specificano che “il legislatore non ha, infatti, espunto dal sistema il meccanismo dilatorio all’origine della riscontrata violazione, né si è fatto carico della spesa necessaria a ripristinare l’ordine costituzionale violato, ma ha riversato sullo stesso lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che (…) è parte del compenso dovuto per il servizio prestato”.
Sentenza n. 130/2023: Cosa accadrà alle tempistiche di erogazione del TFS/TFR? – Torna all’indice ^
I Giudici della Corte Costituzionale che hanno emesso la sentenza n. 130/2023 hanno specificato che “questa Corte non può, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore”.
Di fatto, quindi, spetta al legislatore intervenire per adeguare le norme e garantire il pagamento tempestivo del TFS/TFR ai dipendenti pubblici.
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Quando viene pagato il trattamento di fine servizio?
Diversamente dai lavoratori del settore privato, i dipendenti pubblici hanno tempi di liquidazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) variabili a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore, il TFS/TFR verrà liquidato dopo 90 giorni dal termine dell’attività lavorativa.
Nel caso di raggiungimento dei limiti di età e di servizio, la liquidazione avverrà dopo 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio. Per tutti gli altri casi di cessazione, come dimissioni e licenziamento, il TFS/TFR verrà erogato dopo 24 mesi.
Da considerare che nel primo caso è necessario aggiungere ulteriori 30 giorni dal conseguimento del diritto, mentre nel secondo e terzo caso devono essere aggiunti 90 giorni concessi all’ente previdenziale per l’istruttoria, senza interessi di mora.
Si sottolinea che i tempi di liquidazione si allungano per coloro che anticipano il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge Fornero.
Qual è la differenza tra TFS e TFR?
Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) è un’indennità riservata ai dipendenti del settore pubblico assunti prima del 31 dicembre 2000.
Esso può essere erogato come indennità di buonuscita (IBU) per i lavoratori dello Stato, indennità di premio di servizio (IPS) per i lavoratori del SSN e degli enti locali, e indennità di anzianità (IA) per i lavoratori di enti pubblici non economici e delle camere di commercio.
Una delle principali differenze tra il TFS e il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è che il TFS riguarda solo i dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000, mentre il TFR si applica sia ai dipendenti pubblici che privati con alcune eccezioni.
Inoltre, il TFR è basato sulla retribuzione del lavoratore, mentre il TFS ha anche una connotazione previdenziale, e i due trattamenti prevedono sistemi di calcolo differenti.
Come si calcola il trattamento di fine servizio?
Il calcolo del TFS (Trattamento di Fine Servizio) si basa sulla retribuzione pensionabile, pari a 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda, moltiplicata per il numero totale di anni di servizio svolti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ottenere il valore della retribuzione pensionabile, si divide la retribuzione annua lorda, inclusa la tredicesima, per 12 e si moltiplica per l’80%. Gli anni di servizio con più di sei mesi sono considerati come anni pieni, mentre quelli inferiori ai sei mesi non vengono considerati per il calcolo.
Tuttavia, bisogna tenere presente che lo stipendio varia a seconda della professione, quindi il trattamento di fine servizio varia per i diversi ruoli, come carabinieri, insegnanti, universitari o operatori scolastici.
Per determinare la retribuzione utile per il calcolo del TFS, è necessario consultare le tabelle specifiche per ciascun ruolo.
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Informazioni sull'Autore
Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.
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Alcuni approfondimenti in ambito Diritto del Lavoro
Diritto del lavoratore al godimento delle ferie
La corretta gestione delle ferie, in accordo con i contratti collettivi, è essenziale per garantire un equilibrio tra esigenze aziendali e il diritto al riposo.
Ferie non godute dai dipendenti pubblici
I giorni di ferie non goduti dal dipendente pubblico vanno pagati al termine del rapporto di lavoro con l’Ente Pubblico: lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Rappresenta una causa legittima che giustifica il recesso dal rapporto di lavoro che non dipende da fattori oggettivi, quali ad esempio la crisi aziendale o la ristrutturazione dell’organizzazione.
Il licenziamento per giusta causa
Attuare condotte particolarmente disdicevoli e gravi sotto il profilo disciplinare da parte del lavoratore può comportare l’adozione di un provvedimento di licenziamento per giusta causa.