– Il dipendente che intende richiedere le ferie deve farlo preferibilmente in maniera scritta e con un congruo preavviso
Richiesta ferie negata per esigenze di servizio: cosa fare in questi casi?
Esiste un periodo di preavviso per le ferie?
Spetta al datore di lavoro valutare se la comunicazione è stata effettuata nei tempi adeguati, in modo tale da non compromettere la produttività aziendale e permettere la fruizione delle ferie richieste.
Tuttavia, la richiesta di ferie deve essere presentata per iscritto, seppure non sia indicato un termine preciso entro cui effettuarla.
Questo perché il diritto alla fruizione del riposo annuale spetta al lavoratore, ma spetta al datore di lavoro decidere quando concederlo, tenendo conto delle esigenze produttive aziendali.
In ogni caso, solitamente sono i contratti collettivi o il contratto individuale di lavoro a prevedere i tempi e le modalità per presentare la richiesta di ferie, compreso l’eventuale preavviso se previsto.
È importante verificare tali disposizioni contrattuali per garantire il rispetto delle regole in vigore.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Ord. n. 6411/18 del 15.03.2018) -, qualora il preavviso per richiedere le ferie non sia stato rispettato, il datore di lavoro può rifiutare la richiesta senza dover fornire particolari spiegazioni.
L’azienda potrà in ogni caso concedere le ore di ferie richieste purché queste non interferiscano con le proprie necessità operative.
Non è necessario motivare il rifiuto della richiesta in base a esigenze organizzative specifiche, ma la concessione delle ferie dovrà essere compatibile con le necessità dell’azienda.
Ferie negate o interrotte: cosa può fare il dipendente?
Proprio per tali ragioni, il datore di lavoro che non intende accogliere la richiesta di ferie avanzata dal dipendente è per legge obbligato a fornire tutte le motivazioni alla base della sua decisione ed, inoltre, ad offrire un periodo di ferie alternativo.
Qualora ciò non avvenisse, il lavoratore può rivolgersi alla Direzione territoriale del lavoro.
Cosa succede alle ferie non godute?
In questi casi, le ferie non godute non andranno perse, ma verranno compensate in un momento successivo dello stesso anno oppure addebitate all’anno successivo.
A seconda delle disposizioni contrattuali o aziendali, i lavoratori possono ottenere anche una retribuzione aggiuntiva per la mancata fruizione delle ferie.
Inoltre, se il lavoratore ha avuto l’obbligo di non fruire delle ferie nell’anno in corso, gli sarà consentito rimandare la fruizione delle ferie programmate anche oltre il primo gennaio dell’anno successivo.
Quando non si possono rifiutare le ferie?
In questi casi, il datore di lavoro deve fornire una motivazione valida, come ad esempio un aumento temporaneo del carico di lavoro o una richiesta particolare da parte del cliente.
Il diritto alla negazione delle ferie deve essere rispettato dal datore di lavoro in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Paese in cui opera. Inoltre, deve notificare al dipendente con sufficiente anticipo la motivazione per cui le sue ferie devono essere negate.
Il dipendente ha il diritto di contestare le ragioni addotte e chiedere che le sue ferie siano concesse in un altro momento.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro non ha il diritto di decidere unilateralmente quando i dipendenti possano richiedere e ottenere le ferie. A tale proposito è buona regola creare un apposito piano ferie, stabilito tenendo conto sia delle esigenze produttive dell’azienda che delle esigenze dei lavoratori.
Questo elementare principio, basato sulla buona fede, viene rimarcato anche nell’articolo 1375 del Codice Civile, laddove si afferma che l’imprenditore deve prendere decisioni che siano nell’interesse dell’azienda, ma allo stesso tempo non penalizzino i lavoratori.
Rispettare questi semplici obblighi consente di gestire le ferie in azienda in modo ottimale, dando ai lavoratori il tempo di organizzarsi e instaurando un clima trasparente e collaborativo, evitando il rischio che un dipendente accumuli ferie non godute.
Una equilibrata gestione delle ferie contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e migliorare la produttività, ragione per la quale le aziende dovrebbero prestare grande attenzione alla gestione delle ferie, adottando politiche chiare e trasparenti.
Le sanzioni irrogabili al datore di lavoro
Nel caso in cui il lavoratore si veda rifiutare del tutto le ferie, così come richieste e maturate, lo stesso potrà rivolgersi alla Direzione territoriale del lavoro, la quale, accertata la violazione da parte del datore e del suo comportamento, andrà ad irrogare nei suoi confronti una sanzione di importo variabile, da euro 130,00 ad euro 780,00.
Posta l’applicazione della sanzione, al lavoratore sarà consentito di godere a pieno delle ferie maturate.
Come può avvenire la richiesta ferie
È fondamentale chiedere una conferma scritta al proprio datore di lavoro o superiore per ottenere l’approvazione o il rigetto della domanda.
Una ulteriore possibilità è quella di adottare un sistema di controllo delle assenze e delle vacanze, accessibile attraverso il software HR aziendale. Tale meccanismo permette ai collaboratori di presentare le richieste di ferie in modo agevole e rapido, con la facoltà di visionare anche i giorni a disposizione.
Per presentare la domanda di ferie, è possibile farlo sia verbalmente che per via elettronica, fornendo tutte le informazioni necessarie. É importante essere chiari e dettagliati nella richiesta, in modo che il responsabile possa valutarla con la massima precisione.
È fondamentale rispettare le politiche dell’azienda in materia di ferie, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle operazioni lavorative. Non seguire tali linee guida può portare conseguenze negative tanto per il dipendente quanto per l’impresa. Si raccomanda pertanto di prendere visione accurata delle disposizioni aziendali.
Come scrivere una lettera per chiedere le ferie?
Gentile [Nome del datore di lavoro],
mi rivolgo a Lei per chiedere il permesso di usufruire delle ferie dal [data di inizio] al [data di fine].
Questo periodo è stato scelto in base a esigenze personali e lavorative che mi consentiranno di godere il meritato riposo
e tornare al lavoro con maggiore energia.
Sono consapevole del fatto che la mia assenza potrebbe causare alcune difficoltà organizzative,
ma ho già provveduto ad anticipare il lavoro e a delegare le mie mansioni ad un collega competente ed esperto.
Mi impegno a garantire il massimo della produttività fino alla data di partenza
e a ritornare al lavoro con la massima motivazione per affrontare le sfide future.
La ringrazio per la comprensione e La prego di considerare con attenzione la mia richiesta.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
Illegittima la negazione delle ferie ai docenti nei mesi di luglio e agosto
Per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, invece, l’art. 13, comma 3 del CCNL scuola prevede il diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Inoltre, l’art. 14 del contratto prevede che tutti i docenti di ruolo abbiano diritto a quattro giornate di riposo ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
In base a quanto sopra esposto, il docente di ruolo con più di un triennio di servizio ha diritto a 36 giorni di ferie da usufruire nei soli mesi di luglio e agosto, ai sensi del comma 9 dell’art. 13 del CCNL scuola.
Al contrario, il docente di ruolo con meno di un triennio di servizio ha diritto a 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
In alcune scuole, i supplenti brevi o annuali con contratto fino alla fine dell’anno scolastico (30 giugno) non possono usufruire delle ferie maturate nei mesi di luglio e agosto, ma vengono messi in ferie d’ufficio retroattivamente anche durante le vacanze di Natale e Pasqua.
Questo è un trattamento specifico riservato solo al personale a tempo determinato e viene applicato in base al comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012.
Il comma prevede che il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche può fruire della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito il godimento delle ferie.
Le scuole applicano questa norma senza interpretazioni divergenti.
Ferie non godute dal medico, l’azienda deve pagare se non le assicura
L’azienda ha l’obbligo di garantire in modo trasparente che l’operatore sanitario usufruisca delle ferie, avvertendolo del rischio di perdere tale diritto in caso di mancata fruizione.
In caso di controversie legali, l’azienda ha l’onere della prova e non è richiesto all’operatore di dimostrare di aver richiesto le ferie e di aver ricevuto un diniego.
La giurisprudenza conferma il diritto dell’operatore sanitario alle ferie e al risarcimento se non gli viene data la possibilità di usufruirne.
Il diritto alle ferie e all’indennità in assenza di fruizione è un principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue
Il dirigente sanitario pubblico ha diritto a ricevere l’indennità delle ferie non godute in conformità con le recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Stando alla normativa comunitaria, nello specifico facendo riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva n. 2003/88, l’indennità è condizionata solo alla cessazione del rapporto di lavoro e al mancato godimento delle ferie, senza ulteriori vincoli che possano essere considerati in contrasto con la normativa dell’Unione Europea.