Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Cosa significa giustificato motivo soggettivo – Torna all’indice ^
Tuttavia, affinché il licenziamento per giustificato motivo soggettivo sia considerato legittimo, è necessario che il datore di lavoro dimostri l’esistenza e la gravità della causa del recesso, fornendo al dipendente una motivazione adeguata e formale.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si delinea nel caso in cui il lavoratore tenga una condotta disciplinarmente rilevante. Rientrano in questa casistica:
> la condotta negligente del lavoratore
> il suo scarso rendimento
> la violazione degli obblighi contrattuali
> la lesione di un interesse rilevante per il datore di lavoro
Quali sono i motivi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Torna all’indice ^
– Inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. In questo caso il datore di lavoro può procedere al licenziamento se il dipendente non rispetta le norme previste dal contratto di lavoro, come ad esempio l’obbligo di puntualità, la corretta esecuzione del lavoro, ecc.
– Comportamento incompatibile con le esigenze dell’azienda. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento se il comportamento del dipendente è incompatibile con le esigenze dell’azienda rifiutandosi, ad esempio, di collaborare con i colleghi o con la direzione aziendale.
– Difficoltà a relazionarsi con i colleghi o con la direzione aziendale. In questo caso il datore di lavoro può procedere al licenziamento se il comportamento del dipendente crea difficoltà relazionali all’interno dell’azienda, causando conflitti con i colleghi o con la direzione.
– Riduzione dell’organico aziendale. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo anche in seguito a una riduzione dell’organico aziendale, ma solo se tale riduzione è effettuata in modo oggettivo e non discriminatorio.
Qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Torna all’indice ^
Per gravi violazioni si intendono comportamenti come il furto, la violenza sul posto di lavoro, la ripetuta assenza ingiustificata o la mancata esecuzione dei compiti assegnati.
In questo caso, non vi è alcuna colpa da parte del lavoratore.
Nel caso del licenziamento per giusta causa, il lavoratore non ha diritto né alla preavviso né all’indennità di fine rapporto. Nel caso invece del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il lavoratore ha diritto ad un preavviso proporzionale alla durata del rapporto e ad un’indennità di fine rapporto calcolata sulla base dell’anzianità.
Che differenza c’è tra licenziamento oggettivo e soggettivo – Torna all’indice ^
In particolare, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo può essere disposto dal datore di lavoro solo nei casi previsti dalla legge, quali ad esempio l’insubordinazione del lavoratore, la negligenza grave nell’esecuzione delle mansioni affidate, l’abuso di permessi o assenze non autorizzate e così via.
Ricorrere contro il provvedimento di licenziamento – Torna all’indice ^
Il lavoratore ha a disposizione 60 giorni per impugnare il licenziamento e questo termine scatta dal momento del ricevimento della lettera; a questa seguirà una lettera nella quale il lavoratore, o il suo legale di fiducia, contesta la decisione aziendale, indicando le ragioni per cui tale provvedimento sia da ritenersi illegittimo.
Dalla data di spedizione della lettera di impugnazione scatta un ulteriore termine, di 180 giorni, per depositare il ricorso nella cancelleria del Tribunale del Lavoro.
L’avvocato a cui il lavoratore si è rivolto deposita nella cancelleria del Tribunale del Lavoro un ricorso nel quale si contesta il provvedimento e vengono esposti i profili che lo rendono illegittimo.
Il Giudice fissa l’udienza di discussione e l’avvocato dovrà notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza al datore di lavoro.
A quel punto si svolgerà il processo che si concluderà con la pronuncia del Giudice sulla legittimità o meno del licenziamento.
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