– Tra le novità rilevanti del CCNL va sicuramente segnalato il congedo per le donne vittime di violenza.

Congedi e permessi retribuiti, ecco cosa prevede il nuovo CCNL del comparto Sanità

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL CCNL

Tra le novità rilevanti va sicuramente segnalato il congedo per le donne vittime di violenza.

La lavoratrice, inserita in un percorso di protezione per la violenza, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco di tre anni a partire dal percorso di protezione.

Alla lavoratrice vittima di violenza spetta lo stesso trattamento economico della dipendente che usufruisce del congedo di maternità, durante il congedo per violenza si maturano ugualmente le ferie, la tredicesima e i contributi ai fini dell’anzianità di servizio.

Il congedo può essere fruito sia su base oraria che per l’intera giornata, su base oraria sarà articolato in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente all’inizio del congedo.

Altre novità sono rappresentate dalla possibilità di fruire del permesso per lutto per il coniuge anche per i lavoratori uniti in patto di convivenza, i permessi per motivi personali per un totale di 18 ore all’anno ora possono essere goduti anche in ore , mentre il lasso di tempo per fruire del congedo matrimoniale passa da 30 giorni a 45.

QUALI SONO LE MODALITA’ DI PERMESSO RETRIBUITO

Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento professionale facoltativo
Per queste esigenze sono previsti 8 giorni all’anno.

b) Lutto

Per lutto sono previsti 3 giorni consecutivi. Vengono riconosciuti per il coniuge, il convivente, i parenti di secondo grado e affini entro il primo grado vale a dire, per quanto riguarda i parenti di primo grado, figli e genitori, secondo grado fratelli, sorelle e nipoti di nonno e nonni.

c) Motivi personali

Per motivi personali o familiari sono previsti 3 giorni all’anno (18 ore retribuite ). I tre giorni possono essere fruiti anche in ore, deve essere allegata la documentazione che giustifichi l’assenza dal lavoro (non è chiaro se possa essere sufficiente un’autocertificazione).

d) Matrimonio

Per matrimonio sono previsti 15 giorni consecutivi all’anno, sia per il matrimonio civile che religioso. Questo permesso è effettivo anche per le coppie di fatto.

e) Donazione di sangue

Il dipendente deve comunicare l’assenza con un preavviso di tre giorni, salvo casi di comprovata urgenza; il permesso per donazione di sangue consta di una giornata intera, anche per più volte all’anno, che va giustificata con documentazione che ne attesti la veridicità.

f) Presenza in Tribunale

Per il permesso per presenza in tribunale sono previsti 3 giorni all’anno e solamente per cause correlate al lavoro.

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