– Una delle difficoltà maggiori incontrate dalle imprese e dai proprietari committenti ha riguardato le scadenze da rispettare per poter rientrare nelle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus.

Superbonus, impresa inadempiente e risarcimento danni

Introduzione – Torna all’indice ^

Una tematica portata all’attenzione di diversi Tribunali in Italia con le prime citazioni in giudizio di imprese da parte dei proprietari-committenti i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici legati all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus (introdotto con il dl 34/2020 art 119).


Una delle difficoltà maggiori incontrate dalle imprese e dai proprietari committenti ha riguardato le scadenze da rispettare per poter rientrare nelle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus.
Di seguito analizziamo il contesto normativo, le relative scadenze e le prime sentenze sul risarcimento danni per inadempienze da parte delle imprese incaricate di realizzare gli interventi edilizi.
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Superbonus: Contesto normativo e le scadenze da rispettare – Torna all’indice ^

Il Superbonus, agevolazione fiscale istituita con il decreto legge n.34/2020, all’art. 119, è stato modificato nel tempo rimodulando l’importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.

La prima modifica era avvenuta con la legge di bilancio 2022, e poi con il decreto legge n.176 del 2022, ed infine con la legge di bilancio 2023.

Il Superbonus, in sintesi, spetta nelle seguenti misure per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche:

  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Per quanto riguarda la possibilità di applicare la detrazione massima del 110% per i condomini anche per l’anno 2023 era data dall’aver presentato la comunicazione di inizio lavori (Cilas) entro il 25 novembre 2022; diversamente tale misura non era più applicabile per l’anno 2023.

Ricordiamo anche che, con la pubblicazione della Legge n. 136/2023 nella Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, era stata ufficializzata la proroga del Superbonus 110% per villette e unifamiliari sino al 31 dicembre 2023. Tale proroga riguarda, però, solo gli edifici unifamiliari in cui è stato svolto almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.


Importante, quindi, per chi esegue i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici è il rispetto delle scadenze visto che da queste dipende l’ottenimento di un’agevolazione più o meno vantaggiosa per il proprietario-committente.

Responsabilità, quindi, di chi esegue i lavori non solo “morale”, ma è il più delle volte un vero e proprio obbligo contrattuale, in quanto l’appalto stipulato tra impresa esecutrice e committente prevede tempistiche precise per conseguire il maggior risparmio fiscale.

Cosa succede nel caso in cui l’impresa non abbia rispettato i termini previsti dal contratto sottoscritto con il committente, facendo perdere al committente stesso la possibilità di applicare l’aliquota più vantaggiosa, o la totale perdita del Superbonus stesso? – Torna all’indice ^


A partire dalla fine dell’anno 2023 sono stati espressi i primi pareri da parte dei Tribunali italiani chiamati ad affrontare la tematica dell’eventuali risarcimento danni nell’ambito del Superbonus in caso di imprese edili inadempienti.

Di seguito analizziamo le prime sentenze emesse dai Tribunali nell’ambito del risarcimento danni per Superbonus 110%

Tribunale di Pordenone: sentenza del 26 ottobre 2023, n. 655 – Torna all’indice ^

Se il general contractor non completa le opere in tempo per il Superbonus deve restituire gli acconti e risarcire il committente.

La sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone ha affrontato il caso della richiesta di risarcimento del danno da parte dei committenti nei confronti dell’appaltatore per la mancata realizzazione delle opere promesse in contratto.
La diatriba nasceva tra i titolari di un immobile ed un general contractor che si era contrattualmente impegnato per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere indicate nel contratto stesso per consentire ai committenti di usufruire delle “agevolazioni” fiscali relative al cd. Superbonus 110%.

Nel contratto sottoscritto il general contractor si dichiarava espressamente in grado di terminare le opere avendo le capacità tecniche e finanziarie necessarie per tale incarico.

L’art. 12 del contratto prevedeva espressamente che i lavori, le opere necessarie e le asseverazioni sarebbero stati terminati termine entro le scadenze previste dalla legge per la fruizione del “Superbonus 110%”.

I committenti avevano così corrisposto un acconto al general contractor il quale, in seguito, non ha eseguito nè la valutazione energetica del fabbricato né la progettazione di massima e/o esecutiva, né il computo metrico dei lavori.

I titolari dell’immobile si rivolgevano al Tribunale per chiedere, quindi, un risarcimento dei danni causati dall’inadempimento del contratto per non aver svolto i lavori entro i termini previsti per poter accedere al Superbonus.

Secondo il Tribunale di Pordenone, il general contractor non ha fatto nulla di quanto era stato contrattualmente pattuito, procurando agli attori la perdita della chance di poter usufruire delle predette agevolazioni.

Secondo i giudici del Tribunale di Pordenone, in caso di realizzazione delle opere in regime di Superbonus 110%, i committenti non avrebbero dovuto sostenere spese.

Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che l’unico bonus edilizio concretamente usufruibile dai committenti fosse il bonus c.d. “ristrutturazioni”. A tal proposito il general contractor è stato condannato a risarcire i committenti della somma corrispondente alla differenza tra il risparmio fiscale astrattamente usufruibile godendo del Superbonus al 110% e il minore risparmio fiscale usufruibile godendo del bonus ristrutturazioni.

immagine bilancia della giustiziaÈ essenziale comprendere appieno il contesto normativo in cui si inseriscono tali agevolazioni e le relative scadenze stabilite dalla legge.

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Tribunale di Frosinone: sentenza n. 1080/2023 del 2 novembre 2023 – Torna all’indice ^

Il 2 novembre 2023, il Tribunale di Frosinone ha emanato la sentenza n. 1080, che affronta una controversia sorta tra il proprietario di un edificio unifamiliare e la ditta esecutrice dei lavori commissionati per i quali avrebbe potuto accedere al Superbonus 110%.

Per rientrare nella detrazione prevista dal Superbonus, il contratto d’appalto prevedeva che l’impresa avrebbe dovuto terminare i lavori entro una specifica data per rispettare il requisito del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Questa scadenza, però, non era stata rispettata, comportando la perdita del Superbonus per il proprietario.

l giudice, chiamato ad esprimersi, ha riconosciuto che l’impresa ha messo in atto un grave inadempimento, “concernente la principale ed essenziale obbligazione a suo carico”, non avendo neppure iniziato i lavori.

In questo caso, per effetto dell’art. 1453 del codice civile, dipende la risoluzione del contratto d’appalto, a cui consegue l’obbligo in capo all’impresa di restituire al committente quanto già versato a titolo di acconto.

Per quanto riguarda, invece, i danni che il proprietario dell’immobile ritiene di avere subito, “provocati dal doloso e grave inadempimento contrattuale […] considerato che il mancato rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione dell’opera (tra cui quello del 30.9.2022 ex lege previsto per il completamento del 30% dei lavori) aveva avuto come conseguenza la perdita dell’agevolazione”, il Tribunale di Frosinone ha riconosciuto il diritto del committente a vedersi risarcito tale danno, quantificandolo nel caso specifico nel 10% dell’importo previsto nell’appalto, “quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza”.

La percentuale di liquidazione del danno stabilita nella misura del 10% dal Tribunale di Frosinone è dipesa dalla mancanza di elementi che potessero provare che il committente avesse perso qualsiasi altra chance di ottenere il Superbonus.

La normativa, infatti, consentiva l’accesso alla detrazione (seppure nella misura del 90%) anche per le villette che non avessero terminato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, purché il proprietario avesse un reddito familiare medio entro i 15 mila euro e le abitazioni siano adibite ad abitazione principale.

Nel caso in esame “il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento”, con la conseguenza che il giudice non ha potuto riconoscere un risarcimento del danno pari all’intero valore dei lavori appaltati e non eseguiti, come richiesto dal proprietario stesso.

Tribunale di Padova – sentenza del 15 novembre 2023, n. 2266 – Torna all’indice ^

I giudici del Tribunale di Padova hanno accolto una delle due richieste avanzate dai proprietari di un immobile (acconti versati) nei confronti di due società edili incaricate di eseguire i lavori agevolati dal Superbonus.

I proprietari avevano sottoscritto un contratto di appalto con due società edili per la ristrutturazione della loro abitazione per usufruire del beneficio fiscale del Superbonus 110% e avevano versato anche degli acconti alle società appaltatrici.

Le imprese però non avevano depositato la Cila, necessaria per l’avvio delle pratiche di ristrutturazione tramite il bonus 110% e, in seguito, avevano comunicato ai proprietari di non voler proseguire nell’appalto.

Alla luce di quanto sopra i proprietari si sono rivolti al Tribunale di Padova per chiedere la risoluzione del contratto di appalto per l’ inadempimento delle appaltatrici, con condanna alla restituzione degli acconti.

I giudici hanno accolto parzialmente le richieste dei proprietari nella misura degli acconti versati. Non hanno, invece, accolto la richiesta relativa al risarcimento del danno causato dall’inadempimento dell’impresa incaricata di eseguire i lavori agevolati dal Superbonus.

Il motivo del diniego è stato nell’impossibilità di provare il danno. Il contribuente, secondo i giudici, “non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’impresa appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese”.
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Come comportarsi in caso di inadempienza da parte dell’impresa incaricata? – Torna all’indice ^

In primo luogo, se l’impresa è inadempiente, è necessario effettuare una “messa in mora e diffida”, inviando una pec di contestazione relativa al proprio caso.

In seguito, per quantificare il danno in maniera precisa, è necessario fare una perizia tecnica, alla quale dovrà essere apposta “data certa” perché si possa stabilire quale sia lo stato dell’immobile documentando i lavori eseguiti e non.

Successivamente si potrà procedere con la stima dei danni, tenendo conto degli aspetti di natura patrimoniale e finanziaria:

  • Valutare se l’impresa non ha eseguito del tutto i lavori
  • Valutare se l’impresa ha eseguito in parte il lavoro
  • Valutare se l’impresa ha eseguito in parte il lavoro ma non a regola d’arte, inserendo un’eventuali stima dei costi di ripristino
  • Valutare se l’impresa non ha eseguito il lavoro e, per qualche motivo, esso non è più eseguibile (per mutate condizioni in capo ai soggetti beneficiari, per scadenza dei titoli edilizi o per altre cause)

Visto il potenziale numero infinito di casistiche che possono interessare un immobile, è importante valutare al meglio la propria personale situazione affidandosi a consulenti sul piano tecnico, legale e fiscale.

Riassunto – Torna all’indice^

L’articolo esamina la tematica del Superbonus e del risarcimento danni per inadempienze da parte delle imprese edili incaricate di lavori di riqualificazione energetica e antisismica.

  • Contesto Normativo e Scadenze: Il Superbonus, introdotto dal dl 34/2020, ha subito modifiche che hanno influenzato le scadenze e le percentuali di detrazione applicabili. Le modifiche principali sono avvenute con le leggi di bilancio 2022, 2023 e il decreto legge n.176/2022.
  • Casistiche di Inadempienza e Sentenze: Diverse sentenze hanno stabilito la responsabilità delle imprese inadempienti nel risarcire i committenti per la perdita delle agevolazioni fiscali dovute al mancato rispetto dei termini contrattuali. Le sentenze citate provengono dai Tribunali di Pordenone, Frosinone e Padova, con decisioni che variano a seconda delle specifiche situazioni contrattuali e di inadempienza.
  • Risarcimento Danni: I giudizi hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempienza, stabilendo criteri per la quantificazione del danno in base alla perdita delle detrazioni fiscali previste o alla differenza tra il risparmio ottenibile con il Superbonus e quello con altri bonus edilizi minori.
  • Procedura in Caso di Inadempienza: Per affrontare un’inadempienza, si raccomanda l’invio di una diffida, l’esecuzione di una perizia tecnica per documentare lo stato dei lavori, e la valutazione dei danni considerando vari aspetti come l’esecuzione parziale o non a regola d’arte dei lavori.
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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.

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