– Il Tribunale di Milano revisiona le storiche tabelle per la liquidazione dal danno biologico
Tabelle danno biologico per risarcimento del danno
Risarcimento del danno: nel mese di giugno 2022 il Tribunale di Milano ha revisionato le storiche tabelle per la liquidazione dal danno biologico in caso di incidenti stradali e altri eventi dannosi.
I risarcimenti da incidenti (stradali e non) hanno sempre trovato nelle tabelle per il risarcimento danni del tribunale di Milano il criterio per determinare il quantum debeatur (ovvero quanto corrispondere) alla vittima a titolo di danno biologico.
Danno biologico: cos’è? – Torna all’indice ^
Ricordiamo che l’integrità fisica o psichica della persona è un bene costituzionalmente garantito in quanto tale e, se leso, è meritevole di risarcimento.
Il danno biologico, quindi, si può definire come qualsiasi menomazione psico-fisica della persona in sé considerata.
Quali sono i presupposti perché sussista un danno biologico:
- l’esistenza di una lesione fisica o psichica
- l’idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato
- Un nesso causale tra i due elementi sopra citati e l’evento dannoso cagionato da soggetti terzi
Ricordiamo che l’integrità della persona è un bene tutelato giuridicamente non solo quando vi è una compromissione totale delle capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni, ma anche quando la menomazione determini un depauperamento del valore biologico dell’individuo.
A sancire il diritto dell’individuo alla salute è anche l’ articolo 32 della Costituzione che lo designa tra i diritti primari e assoluti, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.
Anche la Corte Costituzionale si è espressa sul punto con la sentenza n. 88 del 1979, affermando che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall’art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo, ovvero come diritto primario ed assoluto nei rapporti tra i soggetti privati.
Non solo la Corte Costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del danno biologico emettendo una sentenza nel 2006 (sentenza n. 11039 del 12 maggio 2006). In sintesi i Giudici hanno stabilito che:
“Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle” (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.“
Uno dei punti cruciali sul tema riguarda la la quantificazione del risarcimento del danno biologico. In questo caso il riferimento ormai consolidato si ritrova in tabelle studiate che mettono in relazione i giorni passati in condizioni di invalidità temporanea e i punti percentuali di invalidità, il tutto per riconoscere una somma di denaro al diritto interessato.
Verranno così liquidate delle somme corrispondenti al danno biologico temporaneo, corrispondente al periodo di invalidità temporanea, ma anche all’eventuale danno biologico permanente, corrispondente alla percentuale di invalidità permanente.
Risarcimento danno biologico – Torna all’indice ^
Per anni il risarcimento del danno biologico è stato oggetto di soluzioni interpretative differenti.
Inizialmente l’entità del risarcimento era stabilita tenendo conto del reddito percepito o del reddito prodotto dal danneggiato, in relazione alla sua professione e alla retribuzione percepita.
Tale interpretazione non si trova in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché la retribuzione è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Successivamente, è stato aggiunto il criterio della percentuale di invalidità riportata.
Si ritiene, infatti, che il criterio di valutazione basato sul guadagno non è sufficiente ai fini della liquidazione del danno dovendosi valutare anche la percentuale di invalidità arrecata al soggetto interessato.
Nel caso in cui il danneggiato non goda di reddito lavorativo si parla di reddito figurato.
Sotto la spinta di alcune proposte dottrinarie, diversa è stata l’interpretazione degli ermellini toscani, che sottolinea l’opportunità di una liquidazione equitativa.
La liquidazione del danno biologico in base all’equità ha il vantaggio del maggior adeguamento alle circostanze della fattispecie concreta.
La liquidazione può consistere in una valutazione discrezionale che tenga conto delle particolarità esistenziali della persona e viene personalizzata in base al reddito di lavoro.
La liquidazione del danno biologico – Torna all’indice ^
La liquidazione del danno biologico fa riferimento a due distinte voci:
– l’invalidità temporanea (assoluta o parziale)
– l’invalidità permanente
L’invalidità temporanea coincide con il numero di giorni necessari perché il danneggiato possa reputarsi clinicamente guarito. Essa, di norma, è quantificata nel 100%, 75%, 50%, 25%.
L’invalidità permanente coincide con le lesioni che permarranno nella sfera psicofisica del soggetto.
È questo il danno biologico “puro”, quantificato in percentuale, dallo 0 al 100%.
Calcolo del danno biologico: le Tabelle di Milano per il risarcimento danni – Torna all’indice ^
Le tabelle attribuiscono un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all’età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e quelle di non lieve entità.
A partire dal 2011, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2011 n. 12408, ha stabilito che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sono considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico.
In particolare, le tabelle hanno lo scopo di orientare i giudici nella definizione dell’ammontare della liquidazione stessa, attribuendo un certo valore economico a ciascun punto d’invalidità.
Le tabelle in questione rapportano l’ammontare del valore economico anche all’età del soggetto e all’entità delle lesioni (come detto, micro o macropermanenti).
L’attuale tipologia di risarcimento è quindi equitativa, alla quale fanno da sostegno specifiche tabelle.
Si parlerà quindi di:
- lesioni micropermanenti: in questo caso la lesione fisica/psichica del soggetto danneggiato è compresa tra 0 e 9 punti percentuali;
- lesioni macropermanenti: quando l’entità della lesione è superiore al 9%.
Chiaramente, la distinzione tra lesioni inciderà significativamente sulla complessiva liquidazione del danno.
Per l’infortunistica stradale, il risarcimento del danno biologico è determinato dal Codice delle Assicurazioni Private, dagli articoli 138 e 139, che si occupano, di lesioni di non lieve entità e di quelle di lieve entità.
Per il danno biologico permanente le lesioni pari o inferiori al 9% sono risarcite secondo i coefficienti stabiliti dal comma 6 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che vanno applicati considerando che l’importo si riduce in ragione dello 0,5% per ogni anno, con il crescere dell’età.
Il danno biologico temporaneo viene computato considerando l’importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, proporzionalmente ridotto in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%.
I parametri previsti dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private sono utilizzati anche per la liquidazione del danno da responsabilità medica, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge Gelli (n. 24/2017).
Il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa è liquidato sulla base di apposite tabelle, predisposte dall’INAIL e gli importi vengono aggiornati tramite Decreto Ministeriale tenendo conto dell’indice Istat dei prezzi al consumo; attualmente è in vigore il decreto ministeriale del 2 agosto 2023, n. 105.
Tabelle del Tribunale di Milano 2021 – Torna all’indice ^
Nel 2021 sono state revisionate le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico; le principali novità riguardano i seguenti aspetti:
- Liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario.L’obiettivo è quello di superare il criterio dell’equità pura per agevolare l’uniformità e prevedibilità delle decisioni e la soluzione conciliativa delle controversie.
Il metodo proposto dall’Osservatorio si basa sull’analisi di oltre 200 sentenze in materia (110 di condanna) ed è volto a proporre agli operatori dei criteri orientativi uniformi per la liquidazione equitativa del danno al diritto di autodeterminazione (non del danno alla salute) conseguente alla violazione del diritto al consenso informato del paziente.
- Danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
- Danno non patrimoniale derivante da perdita o grave lesione del rapporto parentale.
- Nuovo quesito medico legale da adottare sia nelle ipotesi di cogente applicazione dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica), sia in tutte le altre ipotesi di applicazione delle Tabelle milanesi. Il quesito (cfr. pag. 60 del documento) rappresenta l’aggiornamento del precedente testo elaborato dall’Osservatorio nel 2013.
Inoltre, a partire dal 2021, l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale in base all’orientamento giurisprudenziale più recente, separando il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” (o “danno morale”).
Tabelle del Tribunale di Milano 2022 – Torna all’indice ^
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle del Tribunale di Milano nell’anno 2022; in particolare, sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
- prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
L’integrazione delle tabelle del Tribunale di Milano con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti si pone di perseguire l’obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Tabelle Tribunale di Milano 2023 per il calcolo della rendita in caso di invalidità permanente – Torna all’indice ^
Il cuore di questa esposizione riguarda il principio fondamentale che guida il processo di valutazione: l’utilizzo di un coefficiente adeguato.
Per eseguire questa valutazione, è necessario determinare correttamente un coefficiente, il quale è considerato adeguato se rispetta i seguenti parametri:
- a) Si basa su dati statistici aggiornati relativi alla durata media della vita della popolazione.
- b) Proviene da una previsione attendibile riguardo al futuro.
Attraverso queste indicazioni, l’obiettivo della Tabella è assicurare una valutazione accurata del danno subito, basata su dati precisi e proiezioni affidabili
La tabella introduce una serie di coefficienti innovativi, chiaramente distinti dalle direzioni precedenti in questo campo.
Il documento accompagnatorio conferma l’elemento di novità di questi coefficienti, frutto di un intenso triennio di lavoro attraverso incontri di un comitato dedicato.
In questo stesso documento, vengono fornite istruzioni dettagliate riguardo alla creazione della tabella, al suo corretto utilizzo e agli scopi per i quali può essere impiegata.
Il documento specifica che i coefficienti differiscono tra uomini e donne e sono il risultato di un calcolo matematico basato su diversi fattori chiave:
- a) L’utilizzo di tabelle di mortalità aggiornate.
- b) L’inclusione di previsioni affidabili sull’andamento dell’inflazione nei prossimi anni.
- c) L’utilizzo del tasso spot, regolarmente monitorato dall’Autorità Europea di Vigilanza sulle Società di Assicurazione (EIOPA), come riferimento per il tasso di interesse.
Attraverso un metodo di calcolo rigoroso e una base dati aggiornata, la tabella fornisce una guida solida per valutare con precisione e trasparenza il danno subito, garantendo un approccio sofisticato e all’avanguardia nel calcolo dei risarcimenti.
La determinazione del danno in termini di denaro comporta un processo in cui si moltiplica il reddito annuale perso per un coefficiente già stabilito.
Questo coefficiente si ottiene incrociando i dati relativi all’età della persona colpita e alla durata della somma che verrà corrisposta, come stabilito dalla tabella di riferimento.
Lo stesso documento sottolinea che la tabella ha il compito di aiutare a calcolare l’ammontare del danno, ma non si occupa di questioni legali.
In questa prospettiva, vengono elencati tre elementi chiave il cui esito influisce sul calcolo:
- a) La necessità di considerare i contributi previdenziali nella valutazione del danno.
- b) La scelta se basarsi sul reddito prima o dopo le detrazioni fiscali per il calcolo.
- c) L’aggiunta equa all’ammontare di reddito di base per tener conto dei probabili aumenti futuri.
Questi aspetti rappresentano i punti cruciali che, una volta risolti, definiscono la valutazione finale dell’ammontare del danno subito.
Ciò assicura un approccio rigoroso e ben definito nella valutazione dei risarcimenti.
Infortuni Inail, in arrivo maggiori indennizzi – Torna all’indice ^
La rivalutazione concerne le prestazioni offerte dall’Inail per riparare ai danni subiti dai lavoratori a seguito di infortuni o malattie professionali che possono danneggiare la loro salute mentale e fisica (“danno biologico”).
L’INAIL offre una prestazione tecnica chiamata “indennizzo”, che viene calcolato indipendentemente dalla capacità di guadagno del lavoratore ferito.
Se l’invalidità supera il 16%, l’indennizzo viene aggiunto ad una prestazione chiamata “danno patrimoniale”, che invece viene calcolata in base al reddito del lavoratore.
Esistono due tipi di indennizzo:
- il primo è chiamato “capitale” e viene assegnato per infortuni o malattie professionali con un’invalidità dal 6 al 15%;
- il secondo, chiamato “rendita”, viene assegnato per infortuni o malattie professionali con un’invalidità dal 16 al 100%.
Ricordiamo che gli importi vengono aggiornati tramite Decreto Ministeriale tenendo conto dell’indice Istat dei prezzi al consumo; attualmente è in vigore il decreto ministeriale del 2 agosto 2023, n. 105, che, con decorrenza 1° luglio 2023, ha rivalutato nella misura dell’8,1% gli importi del danno biologico relativi ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati.
Con circolare n. 41 del 12 settembre 2023 l’Inail ha specificato che “tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000”.
Il provvedimento viene emanato ogni anno e resta in vigore fino al primo luglio dell’anno successivo.
Il danno biologico permanente può essere risarcito con rendita vitalizia – Torna all’indice ^
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (n. 31574 del 25 ottobre 2022) in cui si stabilisce che il danno biologico permanente derivante da responsabilità medica può essere risarcito con una rendita vitalizia.
In alcuni casi, la decisione di concedere la rendita può e deve essere presa dal giudice, anche senza richiesta delle parti coinvolte.
La sentenza riguarda una causa in cui la struttura sanitaria è stata ritenuta responsabile per il danno causato ad un bambino di pochi mesi, che era stato dimesso dal pronto soccorso in modo prematuro e che, di conseguenza, ha subito un danno biologico permanente a causa di un’infezione non rilevata.
Inizialmente, la causa risarcitoria era stata conclusa con la condanna al pagamento di una somma di denaro considerevole.
Tuttavia, in sede di appello, la decisione è stata modificata e al posto del pagamento unico è stata stabilita una rendita vitalizia a cadenza mensile, in conformità all’articolo 2057 del Codice Civile.
Il danno permanente può richiedere un tipo di risarcimento chiamato “rendita vitalizia”. Questa forma di compensazione mira a mantenere una corrispondenza tra la durata del danno e quella del risarcimento.
Se il danno perdura nel tempo, un risarcimento costante e regolare può essere giustificato per tutta la vita della vittima.
La rendita viene calcolata in base a un capitale iniziale che sarebbe stato richiesto come pagamento in un’unica soluzione.
Il diritto alla rendita, erogata con regolarità, compensa il pregiudizio subito dalla vittima nel corso del tempo. A seconda del caso specifico, il pagamento può avvenire ogni mese o in altri periodi stabiliti dal giudice.
In questo modo, la vittima riceve un risarcimento continuativo, composto da rate periodiche, in risposta a un danno permanente che si presenta con regolarità nel corso della vita.
Modulo per il calcolo del danno biologico – Torna all’indice ^
Powered by:Â www.studiocataldi.it |
Danno morale e biologico: La recente sentenza della Cassazione Civile (26264/2023) – Torna all’indice ^
Il danno morale è liquidabile applicando il cosiddetto “punto pesante” contenuto nelle tabelle milanesi per il risarcimento del danno biologico. Si tratta di una tecnica di calcolo per monetizzare la somma del danno biologico proprio (cioè quello dinamico-relazionale) e del danno morale per la sofferenza psichica subita.
Così la Corte di cassazione civile – con la sentenza n. 26264/2023 – ha respinto il ricorso di una vittima di un sinistro stradale che contestava ai giudici la mancata presa in considerazione della sofferenza morale che riteneva non risarcita e la tardività della domanda di ristoro del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Su tale ultimo punto la Cassazione conferma che è tardiva – se non presentata con la primissima memoria – la precisazione di richiesta del danno per riduzione dei redditi dovuti alla perdita della specifica capacità lavorativa conseguente al riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente.
Ma, soprattutto, la Cassazione chiarisce che la formula introdotta con la domanda giudiziale con la quale si chiede in via generica la liquidazione di tutti i danni risarcibili non è valida domanda per il ristoro della diminuita capacità lavorativa specifica.
Diversamente da quella generica che è automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un’accertata invalidità permanente.
Inoltre la Cassazione nega che fosse mancato il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente. I Giudici precisano che, prendendo atto dell’autonomia del danno morale da quello biologico, “non è illegittimo che il pregiudizio morale possa essere liquidato con la tecnica del “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi, che esprime la somma del danno biologico e di quello morale, tanto più se si considera che dal 2021 le tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico“, l'”incremento per sofferenza” e il “punto danno non patrimoniale”, che corrisponde alla sommatoria dei primi due”.
Risarcimento danni ai parenti delle vittime di incidente stradale: le tabelle del Tribunale di Milano – Torna all’indice ^
In caso di decesso a seguito di incidente stradale è possibile richiedere un risarcimento dei danni parentali da parte dei parenti della vittima. I riferimenti per calcolare il ristoro offerto ai parenti sono le Tabelle prodotte dal Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento dei danni parentali.
Per il calcolo della liquidazione si fa riferimento al “valore punto” in base all’età della vittima, tenendo conto anche dei superstiti. Il “valore punto” risulta essere pari a 3.365,00 euro nel caso vi sia la perdita di genitori, figli o coniuge. Sarà invece pari a 1.461,20 euro in caso di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto concerne il calcolo dei punti si dovrà fare riferimento ad alcuni parametri:
– l’età della vittima primaria
– l’età della vittima secondaria
– la convivenza tra le due
– la sopravvivenza di altri congiunti
– la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta
Per avere una visione completa dei criteri e dei rispettivi valori è possibile consultare le tabelle di Milano
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Che cosa è il danno biologico?
La valutazione del danno biologico può essere utilizzata per determinare la necessità di misure preventive, come l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) o la modifica del processo produttivo.
Che invalidità danno le lesioni micropermanenti?
La più comune è una ridotta capacità lavorativa, che può essere misurata in base alla perdita di salario e all’incapacità di svolgere compiti di routine. In alcuni casi, questo può tradursi in una ridotta qualità della vita e nell’incapacità di svolgere attività quotidiane come lo sport o la socializzazione.
Altre menomazioni fisiche legate alle lesioni micropermanenti includono dolore cronico, problemi di equilibrio e coordinazione motoria, difficoltà respiratorie, affaticamento muscolare cronico e rigidità articolare. Queste condizioni possono anche influire sulla capacità delle persone di funzionare normalmente nella vita quotidiana.
Come si dimostra il danno biologico?
Quando si parla di danno biologico, ci si riferisce a una lesione dell’integrità psicofisica della persona, valutata in ambito medico-legale. Per ottenere il giusto risarcimento, è cruciale dimostrare tale danno in modo accurato.
Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione medica pertinente: referti di pronto soccorso, visite specialistiche, esami diagnostici e cartelle cliniche. Questi documenti forniscono un quadro completo delle lesioni subite e del loro impatto sulla salute del danneggiato.
In seguito, è essenziale una valutazione medico-legale eseguita da un professionista qualificato. Questo esperto esamina la documentazione medica, conduce una visita accurata del paziente e redige una perizia dettagliata.
La perizia deve descrivere precisamente le lesioni, il loro grado di gravità e le conseguenze permanenti sulla vita quotidiana del soggetto. Deve inoltre documentare l’impatto del danno biologico sia sulla salute fisica che psicologica.
Le eventuali ripercussioni sull’attività lavorativa e sulle relazioni personali devono essere evidenziate con testimonianze o documenti aggiuntivi.
Affidarsi a professionisti esperti nel campo legale e medico-legale è fondamentale per garantire che ogni aspetto del danno biologico venga dimostrato accuratamente e adeguatamente risarcito.
Come calcolare punti danno biologico?
Il calcolo dei punti del danno biologico è essenziale per ottenere il giusto risarcimento. Non è solo una formalità, ma un’analisi approfondita degli esperti medico-legali.
Le lesioni fisiche o psicologiche possono avere impatti enormi sulla vita di una persona, e questa valutazione può fare la differenza tra un risarcimento adeguato e uno insufficiente.
Il danno biologico viene quantificato in punti percentuali, riflettendo l’entità della menomazione. Tutto inizia con una visita medica approfondita, durante la quale lo specialista esamina la gravità delle lesioni e il loro impatto sulla vita quotidiana del paziente.
La scala di valutazione varia da 0 a 100 punti percentuali, dove zero rappresenta nessun danno e cento una disabilità totale.
Dopo aver assegnato i punti percentuali, si passa al calcolo economico del danno. Questo non avviene in modo arbitrario.
Si utilizzano tabelle di riferimento che considerano vari fattori, come l’età della vittima, le condizioni lavorative e le prospettive future di vita.
Queste tabelle, regolate dalla legge italiana, sono essenziali per stabilire un risarcimento equo.
Come si calcola il risarcimento danno biologico?
Il danno biologico viene determinato in base a criteri medici e scientifici che consentono di stabilire la gravità della patologia, il grado di invalidità permanente e le conseguenze sulle capacità lavorative.
L’importo del risarcimento è quindi determinato in base al grado di invalidità permanente certificata dal medico, ed è possibile moltiplicare questa percentuale per un importo variabile a seconda della retribuzione percepita prima dell’infortunio.
Perugia il 07.10.2021
Ulteriori approfondimenti
Informazioni sull'Autore
Ha maturato particolare esperienza, conseguendo importanti risultati tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale, nel settore del Risarcimento Danni Sinistro Stradale, tutelando gli interessi del cliente e cercando di ottenere il giusto risarcimento in funzione dei danni realmente subiti.
Chiamaci per un appuntamento
Puoi usufruire dei nostri servizi di consulenza anche in video-chiamata.
Alcuni approfondimenti in ambito Risarcimento danno da incidente stradale
Sinistro stradale e risarcimento danni: una guida
In questo approfondimento scopriamo come ottenere il giusto risarcimento danni dopo un sinistro stradale. Guida completa sulle procedure e diritti delle vittime.
Nuovi “criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita” elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
Il team ha elaborato un criterio innovativo destinato al calcolo della capitalizzazione o, più esattamente dell’“attualizzazione”, della rendita per la liquidazione del danno permanente.
Il risarcimento danni da circolazione stradale
In questo articolo di approfondimento viene trattata la tematica del risarcimento danni circolazione stradale nei molteplici aspetti.
Danni al veicolo usato: quando la riparazione è antieconomica
Come viene calcolato il valore del veicolo nel caso di risarcimento danni veicolo usato a seguito di incidente stradale? Cosa dice la legge?