– Il Tribunale di Milano revisiona le storiche tabelle per la liquidazione dal danno biologico
Tabelle danno biologico per risarcimento del danno
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Risarcimento del danno: nel mese di giugno 2022 il Tribunale di Milano ha revisionato le storiche tabelle per la liquidazione dal danno biologico in caso di incidenti stradali e altri eventi dannosi.
I risarcimenti da incidenti (stradali e non) hanno sempre trovato nelle tabelle per il risarcimento danni del tribunale di Milano il criterio per determinare il quantum debeatur (ovvero quanto corrispondere) alla vittima a titolo di danno biologico.
Danno biologico: cos’è?
Il danno biologico consiste in un danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità fisica e/o psichica di un soggetto e da cui deriva una compromissione temporanea o permanente nello svolgimento delle ordinarie attività vitali.
Ricordiamo che l’integrità fisica o psichica della persona è un bene costituzionalmente garantito in quanto tale e, se leso, è meritevole di risarcimento.
Quali sono i presupposti perché sussista un danno biologico:
• l’esistenza di una lesione fisica o psichica
• l’idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato
• un nesso causale tra i due elementi sopra citati e l’evento dannoso cagionato da soggetti terzi
Ricordiamo che l’integrità della persona è un bene tutelato giuridicamente non solo quando vi è una compromissione totale delle capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni, ma anche quando la menomazione determini un depauperamento del valore biologico dell’individuo.
A sancire il diritto dell’individuo alla salute è anche l’articolo 32 della Costituzione che lo designa tra i diritti primari e assoluti, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.
Anche la Corte Costituzionale si è espressa sul punto con la sentenza n. 88 del 1979, affermando che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall’art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo, ovvero come diritto primario ed assoluto nei rapporti tra i soggetti privati.
Non solo la Corte Costituzionale, ma anche Corte di Cassazione ha affrontato il tema del danno biologico emettendo una sentenza nel 2006 (sentenza n. 11039 del 12 maggio 2006). In sintesi i Giudici hanno stabilito che:
“Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle” (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.“
Risarcimento danno biologico
Inizialmente l’entità del risarcimento era stabilita tenendo conto del reddito percepito o del reddito prodotto dal danneggiato, in relazione alla sua professione e alla retribuzione percepita.
Tale interpretazione non si trova in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché la retribuzione è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Successivamente, è stato aggiunto il criterio della percentuale di invalidità riportata. Si ritiene, infatti, che il criterio di valutazione basato sul guadagno non è sufficiente ai fini della liquidazione del danno dovendosi valutare anche la percentuale di invalidità arrecata al soggetto interessato.
Nel caso in cui il danneggiato non goda di reddito lavorativo si parla di reddito figurato.
Sotto la spinta di recenti proposte dottrinarie, diversa è l’interpretazione degli ermellini toscani, che sottolinea l’opportunità di una liquidazione equitativa.
La liquidazione del danno biologico in base all’equità ha il vantaggio del maggior adeguamento alle circostanze della fattispecie concreta.
La liquidazione può consistere in una valutazione discrezionale, che tenga conto delle particolarità esistenziali della persona e viene personalizzata in base al reddito di lavoro.
La liquidazione del danno biologico
– l’invalidità temporanea (assoluta o parziale)
– l’invalidità permanente.
L’invalidità temporanea coincide con il numero di giorni necessari perché il danneggiato possa reputarsi clinicamente guarito. Essa, di norma, è quantificata nel 100%, 75%, 50%, 25%.
L’invalidità permanente coincide con le lesioni che permarranno nella sfera psicofisica del soggetto.
È questo il danno biologico “puro”, quantificato in percentuale, dallo 0 al 100%.
Calcolo del danno biologico: le Tabelle le Milano per il risarcimento danni
Le tabelle attribuiscono un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all’età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e quelle di non lieve entità.
A partire dal 2011, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 7 giugno 2011 n. 12408, ha stabilito che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sono considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico.
In particolare, le tabelle hanno lo scopo di orientare i giudici nella definizione dell’ammontare della liquidazione stessa, attribuendo un certo valore economico a ciascun punto d’invalidità. Le tabelle in questione rapportano l’ammontare del valore economico anche all’età del soggetto e all’entità delle lesioni (come detto, micro o macropermanenti).
Si parlerà quindi di:
• lesioni micropermanenti: in questo caso la lesione fisica/psichica del soggetto danneggiato è compresa tra 0 e 9 punti percentuali;
• lesioni macropermanenti: quando l’entità della lesione è superiore al 9%.
Chiaramente, la distinzione tra lesioni inciderà significativamente sulla complessiva liquidazione del danno.
Per l’infortunistica stradale, il risarcimento del danno biologico è determinato dal Codice delle Assicurazioni Private, dagli articoli 138 e 139, che si occupano, di lesioni di non lieve entità e di quelle di lieve entità.
Per il danno biologico permanente le lesioni pari o inferiori al 9% sono risarcite secondo i coefficienti stabiliti dal comma 6 dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che vanno applicati considerando che l’importo si riduce in ragione dello 0,5% per ogni anno, con il crescere dell’età.
Il danno biologico temporaneo viene computato considerando l’importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, proporzionalmente ridotto in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%.
I parametri previsti dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private sono utilizzati anche per la liquidazione del danno da responsabilità medica, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge Gelli (n. 24/2017).
Il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa è liquidato sulla base di apposite tabelle, predisposte dall’INAIL.
Tabelle del Tribunale di Milano 2021
• Liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario. L’obiettivo è quello di superare il criterio dell’equità pura per agevolare l’uniformità e prevedibilità delle decisioni e la soluzione conciliativa delle controversie.
Il metodo proposto dall’Osservatorio si basa sull’analisi di oltre 200 sentenze in materia (110 di condanna) ed è volto a proporre agli operatori dei criteri orientativi uniformi per la liquidazione equitativa del danno al diritto di autodeterminazione (non del danno alla salute) conseguente alla violazione del diritto al consenso informato del paziente.
• Danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
• Danno non patrimoniale derivante da perdita o grave lesione del rapporto parentale.
• Nuovo quesito medico legale da adottare sia nelle ipotesi di cogente applicazione dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica), sia in tutte le altre ipotesi di applicazione delle Tabelle milanesi.
Il quesito (cfr. pag. 60 del documento) rappresenta l’aggiornamento del precedente testo elaborato dall’Osservatorio nel 2013.
Inoltre, a partire dal 2021, l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale in base all’orientamento giurisprudenziale più recente, separando il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” (o “danno morale”).
Tabelle del Tribunale di Milano 2022
• secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
• tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
• prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
L’integrazione delle tabelle del Tribunale di Milano con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti si pone di perseguire l’obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Infortuni Inail, in arrivo maggiori indennizzi
La rivalutazione concerne le prestazioni offerte dall’INAIL per riparare ai danni subiti dai lavoratori a seguito di infortuni o malattie professionali, che possono danneggiare la loro salute mentale e fisica, il danno chiamato “danno biologico”.
L’INAIL offre una prestazione tecnica chiamata “indennizzo”, che viene calcolato indipendentemente dalla capacità di guadagno del lavoratore ferito.
Se l’invalidità supera il 16%, l’indennizzo viene aggiunto ad una prestazione chiamata “danno patrimoniale”, che invece viene calcolata in base al reddito del lavoratore.
Esistono due tipi di indennizzo:
– il primo, chiamato “capitale” e viene assegnato per infortuni o malattie professionali con un’invalidità dal 6 al 15%;
– il secondo, chiamato “rendita”, viene assegnato per infortuni o malattie professionali con un’invalidità dal 16 al 100%.
Con decreto pubblicato il 31 agosto 2022, il Ministero del Lavoro ha stabilito la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico erogate dall’INAIL nella misura dell’1,9 per cento.
L’INAIL ha adottato la rivalutazione prendendone atto tramite la circolare n. 35 del 15 settembre 2022.
Viene, quindi, erogato dall’Inail il pagamento di un indennizzo che varia a seconda del grado di danno subito, espresso in punti percentuali.
La rivalutazione, che si applica a decorrere dal primo luglio 2022, si aggiunge agli incrementi riconosciuti negli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico secondo le tabelle in vigore, compresa la recente rivalutazione per l’indennizzo in capitale.
La rimodulazione avviene sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno precedente rispetto all’anno ancora prima (art. 1, comma 303 della Legge n. 208/2015).
Il provvedimento viene emanato ogni anno e resta in vigore fino al primo luglio dell’anno successivo.
Il danno biologico permanente può essere risarcito con rendita vitalizia
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (n. 31574 del 25 ottobre 2022) in cui si stabilisce che il danno biologico permanente derivante da responsabilità medica può essere risarcito con una rendita vitalizia.
In alcuni casi, la decisione di concedere la rendita può e deve essere presa dal giudice, anche senza richiesta delle parti coinvolte.
La sentenza riguarda una causa in cui la struttura sanitaria è stata ritenuta responsabile per il danno causato ad un bambino di pochi mesi, che era stato dimesso dal pronto soccorso in modo prematuro e che, di conseguenza, ha subito un danno biologico permanente a causa di un’infezione non rilevata.
Inizialmente, la causa risarcitoria era stata conclusa con la condanna al pagamento di una somma di denaro considerevole.
Tuttavia, in sede di appello, la decisione è stata modificata e al posto del pagamento unico è stata stabilita una rendita vitalizia a cadenza mensile, in conformità all’articolo 2057 del Codice Civile.
Il danno permanente può richiedere un tipo di risarcimento chiamato “rendita vitalizia”. Questa forma di compensazione mira a mantenere una corrispondenza tra la durata del danno e quella del risarcimento.
Se il danno perdura nel tempo, un risarcimento costante e regolare può essere giustificato per tutta la vita della vittima.
La rendita viene calcolata in base a un capitale iniziale che sarebbe stato richiesto come pagamento in un’unica soluzione.
Il diritto alla rendita, erogata con regolarità, compensa il pregiudizio subito dalla vittima nel corso del tempo. A seconda del caso specifico, il pagamento può avvenire ogni mese o in altri periodi stabiliti dal giudice.
In questo modo, la vittima riceve un risarcimento continuativo, composto da rate periodiche, in risposta a un danno permanente che si presenta con regolarità nel corso della vita.
Domande frequenti
Che cosa è il danno biologico?
La valutazione del danno biologico può essere utilizzata per determinare la necessità di misure preventive, come l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) o la modifica del processo produttivo.
Che invalidità danno le lesioni micropermanenti?
La più comune è una ridotta capacità lavorativa, che può essere misurata in base alla perdita di salario e all’incapacità di svolgere compiti di routine. In alcuni casi, questo può tradursi in una ridotta qualità della vita e nell’incapacità di svolgere attività quotidiane come lo sport o la socializzazione.
Altre menomazioni fisiche legate alle lesioni micropermanenti includono dolore cronico, problemi di equilibrio e coordinazione motoria, difficoltà respiratorie, affaticamento muscolare cronico e rigidità articolare. Queste condizioni possono anche influire sulla capacità delle persone di funzionare normalmente nella vita quotidiana.
Come si dimostra il danno biologico?
Per esempio, la tabella del danno biologico può mostrare come una persona di 20 anni con un peso corporeo di 70 kg abbia avuto un effetto negativo sulla pressione sanguigna, il battito cardiaco o altri parametri vitali.
Inoltre, le tabelle possono anche mostrare come tale effetto sia stato più pronunciato rispetto a persone della stessa età e dimensione corporea, dimostrando così il danno biologico
Come si calcolano i punti per danno biologico?
Le tabelle dell’INAIL sono costituite da un punteggio da 1 a 100 che varia in base alla gravità e alla durata del danno. I danni più gravi sono quelli che rientrano nel punteggio più alto, fino ad arrivare al punteggio più basso per i danni lievi. Un punteggio medio è attribuito a lesioni che non rientrano nel punteggio minimo o massimo.
Il punteggio finale viene determinato in base a una formula complessa che considera diverse variabili: l’età dell’infortunato, il grado di invalidità permanente e l’incidenza sul reddito. Il risultato è espresso in denaro ed è così stabilito: un punto corrisponde a circa 1/1000 della retribuzione annua Lorda (RAL) che l’infortunato avrebbe ricevuto se avesse continuato a lavorare e non si fosse infortunato.
Ad esempio, se la RAL di un infortunato è pari a 24.000 euro e il punteggio complessivo ottenuto è 15, allora il risarcimento sarà pari a 24 euro (15×1/1000).
Come si calcola il risarcimento danno biologico?
Il danno biologico viene determinato in base a criteri medici e scientifici che consentono di stabilire la gravità della patologia, il grado di invalidità permanente e le conseguenze sulle capacità lavorative.
L’importo del risarcimento è quindi determinato in base al grado di invalidità permanente certificata dal medico, ed è possibile moltiplicare questa percentuale per un importo variabile a seconda della retribuzione percepita prima dell’infortunio.
Perugia il 07.10.2021
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