– All’erede della vittima di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale catastrofale ma non del danno tanatologico

Danno tanatologico terminale e catastrofale: i chiarimenti della Cassazione

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All’erede della vittima di un incidente stradale spetta il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale catastrofale ma non del danno tanatologico, se il de cuius è deceduto sul colpo o subito dopo il sinistro.
Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 27 settembre 2017, n. 22451.



Nella vicenda in esame, gli eredi della vittima di un sinistro stradale avevano impugnato in cassazione la sentenza con cui la corte d’Appello aveva escluso, il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico anche in difetto di prova dello stato di coscienza della vittima.



Nella pendenza del giudizio de quo, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla controversa questione della risarcibilità agli eredi del danno patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, precisando, altresì, i concetto di danno biologico, danno morale-catastrofale e danno tanatologico. 


Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che, alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene non patrimoniale, se questa sia ancora in vita, in quanto il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita, è la capacità giuridica individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).



Infine, in relazione al cd. “danno tanatologico”, cioè il danno consistente nella “perdita del bene-vita”, le Sezioni Unite hanno precisato che esso non è rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali; in tal caso, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

danno tanatologico terminale
Per quanto riguarda il “danno morale cd. soggettivo” detto “danno catastrofale”, esso consiste nello stato di sofferenza spirituale od intima patito dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita; trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'”an” occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine.



Domande frequenti

Che cos'è il danno catastrofale?
Il danno catastrofale è un concetto legale che si riferisce alla perdita di una persona o di un bene a causa di eventi catastrofici, come incendi, terremoti, inondazioni o altre calamità naturali. In genere, il danno catastrofale è considerato più grave delle perdite da incidenti minori, come incidenti automobilistici o infortuni sul lavoro. Il danno catastrofale può includere la morte, lesioni fisiche e psicologiche, perdita di proprietà e mancato guadagno.
Come si calcola il danno tanatologico?
Il danno tanatologico è una forma di danno patrimoniale indennizzabile che viene riconosciuto ai familiari della vittima di un incidente o di un reato. Si tratta di una somma in denaro che ha come scopo quello di compensare la perdita economica subita a causa della morte del congiunto. La quantificazione del danno tanatologico avviene sulla base di diversi criteri, tra cui l’età della vittima, il reddito medio annuo e il numero dei componenti della famiglia. Il calcolo può essere effettuato considerando anche l’importo della pensione prevista per i superstiti o delle eventuali somme dovute in caso di decesso della vittima
Come calcolare danno da morte?
Calcolare il danno da morte (danno tanatologico) può essere un compito complesso. Per prima cosa, è necessario determinare quali sono stati i contributi alla famiglia offerti dalla persona deceduta. Ad esempio, è importante considerare la retribuzione ricevuta dalla persona, oltre ad eventuali benefici non monetari come l’aiuto fornito ai familiari.

Un altro fattore importante da considerare è quanto sarebbero state le spese sostenute dalla famiglia se la persona non fosse deceduta. Inoltre, bisogna anche prendere in considerazione l’età della vittima e il livello di istruzione raggiunto.

Queste informazioni possono essere usate per calcolare un importo equo di risarcimento in base agli standard stabiliti dalla legge.

Chi ha diritto al risarcimento in caso di morte?
In caso di morte di una persona, i familiari hanno diritto a un risarcimento danno per la perdita subita. Il diritto al risarcimento deriva dal danno tanatologico, che è una categoria di danni risarcibili in caso di morte.

Il risarcimento può essere richiesto da: coniuge, figli, genitori ed altri parenti entro il quarto grado di consanguineità o affinità. Inoltre, anche le persone conviventi possono richiedere il risarcimento come se fossero coniugi. Il risarcimento prevede l’indennizzo del danno morale e patrimoniale subito a causa della morte della persona cara.

Come calcolare il danno da perdita parentale?
Il danno da perdita parentale è una forma di risarcimento che può essere richiesta dopo la morte di un genitore. Per calcolare il danno da perdita parentale esiste una formula matematica condivisa a livello internazionale. La formula prende in considerazione l’età del genitore, la durata della convivenza e il reddito familiare.

Il risultato finale è un importo che rappresenta il danno subito a seguito della perdita. Il calcolo può essere effettuato da qualunque persona interessata, utilizzando la formula specificata.

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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Ha maturato particolare esperienza, conseguendo importanti risultati tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale, nel settore del Risarcimento Danni Sinistro Stradale, tutelando gli interessi del cliente e cercando di ottenere il giusto risarcimento in funzione dei danni realmente subiti.

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