– In caso di incidente stradale la persona che ha subito un sinistro può chiedere un risarcimento per danni che avviene in forma di rimborso in denaro.

Risarcimento danni da sinistro stradale: cosa fare e quali azioni intraprendere

È possibile ottenere un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali dopo un incidente stradale. Il risarcimento va chiesto alla compagnia assicurativa, seguendo procedure ordinarie o con risarcimento diretto, denunciando il sinistro entro 3 giorni.

Ti Trovi in: Home 9 Risarcimento del danno circolazione stradale 9 Sinistro stradale e risarcimento danni: una guida

È possibile ottenere un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali dopo un incidente stradale. Il risarcimento va chiesto alla compagnia assicurativa, seguendo procedure ordinarie o con risarcimento diretto, denunciando il sinistro entro 3 giorni.

Risarcimento danni a seguito di incidente stradale: di che cosa si tratta? – Torna all’indice ^

In caso di incidente stradale la persona che ha subito un sinistro può chiedere un risarcimento per danni.
Questo risarcimento avverrà sotto forma di rimborso in denaro e verrà pagato dalla compagnia assicurativa alla persona danneggiata.

Quali sono danni coperti dall’assicurazione e quindi risarcibili?

Il contratto stipulato con l’assicurazione copre i danni provocati a terzi sia a persone che ad oggetti, nei limiti del massimale previsto dal contratto sottoscritto.

Per ottenere un risarcimento danni da sinistro stradale è necessario avviare un’apposita procedura; il primo step è compilare la constatazione amichevole con il conducente del veicolo con il quale si è verificato il sinistro e la conseguente denuncia del sinistro stesso alla propria compagnia assicurativa.

sentenze risarcimento danni sinistro stradale

Sinistro stradale: quali sono i danni risarcibili? – Torna all’indice ^

È possibile ottenere un risarcimento stradale per danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di incidente.

L’articolo 1223 del codice civile è la norma di riferimento per il risarcimento dei danni patrimoniali: “Il risarcimento del danno per linadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

La norma fa riferimento alla “perdita subita dal creditore” e al “mancato guadagno”: la perdita si riferisce al danno emergente, mentre il mancato guadagno al lucro cessante.

In caso di sinistro, il danno emergente subito dal danneggiato dall’incidente equivale alle spese sostenute per fronteggiare le conseguenze provocate dal sinistro stesso.

Tali voci corrispondono, in sostanza, alla percentuale di denaro non più nella disponibilità del danneggiato perché utilizzato per sostenere spese a seguito del sinistro.

Si pensi ad esempio a quanto pagato per riparare il veicolo o alle spese mediche sostenute a causa dell’incidente. Per poter chiedere al giudice il risarcimento delle spese sopportate sarà necessario produrre in giudizio idonea documentazione.

Il lucro cessante, invece, corrisponde alle somme che sarebbero dovute entrare nel patrimonio del danneggiato, ma che in conseguenza dell’incidente non sono più potute entrare. Un esempio? La perdita di reddito.
A causa di incidenti stradali è possibile riportare danni fisici che impediscono ai soggetti coinvolti di avere la stessa capacità produttiva che avevano in precedenza. Questi danni fisici determinano una perdita della capacità lavorativa e una conseguente perdita di reddito, che dovrà essere risarcita.

Ricapitolando, Tra i danni patrimoniali possono rientrare:

  • Danni che prevedono spese mediche e di cura
  • Spese per riparare tutti i beni danneggiati a seguito dell’incidente
  • Danni che comportano una riduzione della capacità di produrre reddito a causa delle lesioni provocate dall’incidente

Oltre ai danni patrimoniali vanno considerati i danni non patrimoniali, individuati dall’art. 2059 c.c.: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Il danno non patrimoniale non corrisponde ad una perdita patrimoniale effettiva ed identifica i pregiudizi che derivano dalla lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico.Quali danni rientrano tra quelli non patrimoniali?

Il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, il danno parentale, catastrofico

Chi può essere risarcito a seguito di sinistro stradale? – Torna all’indice ^

In caso di incidente, non tutte le persone coinvolte hanno diritto al risarcimento del danno. Di seguito le categorie che possono richiedere un risarcimento a seguito di sinistro stradale:

  • I soggetti terzi non trasportati, eventuali pedoni e chiunque si trovi sulla strada al momento del sinistro
  • Le persone a bordo del veicolo del danneggiato
  • Le persone a bordo del veicolo del soggetto che ha provocato il sinistro e che hanno diritto solo al risarcimento dei danni fisici


Non ha diritto al risarcimento del danno:

  • il conducente responsabile del sinistro
  • il proprietario del veicolo che ha provocato l’incidente
  • i parenti del conducente responsabile del sinistro, i quali non hanno diritto al rimborso dei danni alle cose

Procedura per chiedere un risarcimento danni da sinistro stradale – Torna all’indice ^

In caso di danni da incidente stradale sono previste diverse modalità per ottenere il risarcimento.

Esistono, infatti, due procedure:

  • Ordinaria, in base alla quale la richiesta risarcitoria va rivolta alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro
  • Con risarcimento diretto, coinvolgendo l’assicurazione del danneggiato


In ogni caso è necessario denunciare tempestivamente alla propria assicurazione il sinistro stradale.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’art. 1913 del codice civile prevede che la segnalazione alla compagnia assicurativa deve avvenire entro 3 giorni da quando si è verificato il fatto o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza.

richiedi un appuntamento

Quando è possibile chiedere il risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa? – Torna all’indice ^

Il risarcimento diretto è una procedura di rimborso del sinistro in vigore dal 1° Febbraio 2007 che permette all’assicurato che non sia responsabile dell’incidente di essere risarcito direttamente dalla propria compagnia assicurativa.

Attraverso la procedura di indennizzo diretto si liquidano direttamente i danni materiali e fisici quando vi sono le seguenti condizioni:

  • nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti solo due veicoli e vi sia stato urto tra loro
  • sono stati riportati danni materiali o lesioni personali di lieve entità (lesioni con un pregiudizio anatomo-funzionale fino al 9% di invalidità permanente c.d. “micro-permanenti”) ai sensi dell’art. 139 Codice Assicurazioni

La procedura di risarcimento “ordinaria” ex art 114 del Codice delle Assicurazioni ed ex art 2054 cod civ – Torna all’indice ^

Oltre al rimborso diretto esiste una procedura “ordinaria” di riferimento che viene applicata quando:

  • il sinistro stradale coinvolge tre o più veicoli o coinvolge un’autovettura e un veicolo senza obbligo di targa
  • le lesioni provocate dal sinistro hanno comportato una lesione c.d. “macro-permanenti” (cioè un pregiudizio anatomo-funzionale superiore al 9%) – art. 138 Codice Assicurazioni

Le tempistiche di risarcimento a seguito di sinistro stradale – Torna all’indice ^

La compagnia di assicurazione è tenuta al pagamento di una somma di denaro al danneggiato una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni: Gli articoli n. 145 e n. 148 del Codice Assicurazioni precisano entro quali termini le compagnie assicurative devono attivarsi:

  • 30 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose con modulo Constatazione Amichevole di Incidente a doppia firma
  • 60 giorni, nel caso di danni circoscritti a veicoli o cose se il modulo Constatazione Amichevole di Incidente è firmato da un solo conducente
  • 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche

Ultime sentenze sul tema del risarcimento danni da incidente stradale – Torna all’indice ^

a) Sentenza Corte di Cassazione 29308/2023: Sinistri stradali: le spese mediche a seguito di sinistro stradale in strutture private entrano nel risarcimento del danno

La Cassazione, con sentenza n. 29308 depositata il 23 ottobre 2023, ha affermato che non possono essere escluse in automatico dal computo del risarcimento del danno derivante da sinistro stradale le spese mediche sostenute presso una struttura privata, affermando che si sarebbe dovuto ricorrere al Servizio sanitario nazionale.

Lo ha sostenuto la Terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 29308/2023, accogliendo il ricorso di un uomo rimasto parzialmente invalido dopo essere stato investito a bordo del suo motorino quando era ancora un ragazzo

b) Ordinanza Corte di Cassazione 10686/2023: possibilità di riparare e quindi risarcire i danni da incidente anche qualora questi superino il valore di mercato del veicolo, a patto che non vi sia un arricchimento ingiustificato al danneggiato.

In caso di danni a una vettura datata è corretto, secondo i Giudici della Cassazione, indennizzare l’automobilista danneggiato in modo che possa continuare a guidare un veicolo a cui è già abituato senza dover accettare un indennizzo e dover cambiare veicolo

c) Ordinanza Corte di Cassazione n. 2278/2023: azione unica se danni al veicolo e alla persona conseguono allo stesso sinistro

Secondo la Corte di Cassazione, alla luce del quadro giurisprudenziale in materia di risarcimento danno da sinistro stradale. “si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell’effettiva dimostrazione, da parte dell’attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento.

Interesse che – è bene ribadirlo – non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi.”

d) Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 21220 del 5 luglio 2022: nulla la clausola che limita il diritto dell’assicurato al rimborso delle spese sostenute per resistere all’azione giudiziale promossa dal terzo

La Suprema Corte affronta di nuovo il tema delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione giudiziale del terzo, secondo lo schema previsto dall’art. 1917 3° comma cod. civ. L’art. 1917 c.c.. comma 3, prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Con l’ultima pronuncia in esame, i Giudici della Cassazione hanno formulato il seguente principio: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla refusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c.”.

Assistenza legale alle Imprese

Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Ha maturato particolare esperienza, conseguendo importanti risultati tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale, nel settore del Risarcimento Danni Sinistro Stradale, tutelando gli interessi del cliente e cercando di ottenere il giusto risarcimento in funzione dei danni realmente subiti.

Chiamaci per un appuntamento
 

Puoi usufruire dei nostri servizi di consulenza anche in video-chiamata.

Alcuni approfondimenti in ambito Risarcimento danno da incidente stradale

error: © Studio legale Polenzani - Brizzi. Tutti i diritti riservati.