– Il problema delle buche nel manto stradale e i danni ai veicoli e persone

Il risarcimento danni da circolazione stradale

Il problema delle buche nel manto stradale e i danni ai veicoli ed alle persone – Torna all’indice ^

Con sempre maggiore frequenza gli organi di informazioni riportano notizie allarmanti circa le condizioni del manto stradale.

Al giorno d’oggi chiunque utilizzi un mezzo quale, auto o moto, si trova a dover fare i conti con lo stato delle strade urbane ed extraurbane letteralmente disseminate da buche, avvallamenti improvvisi (pensiamo ad esempio agli effetti delle radici sotto il manto stradale), restringimenti di corsia etc..

Ciò provoca gravi conseguenze e numerosi episodi di danneggiamento ai veicoli e, purtroppo, alle persone.

Chi sono i responsabili? – Torna all’indice ^

La responsabilità per i danni alle cose od alle persone derivanti da buche od insidie del manto stradale, sarà ascrivibile all’ente gestore.

Di norma, quando si parla di circolazione urbana il soggetto responsabile, pertanto tenuto al risarcimento, è il Comune titolare della manutenzione del manto stradale.

Da sottolineare come la normativa di riferimento sia il R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 – Norme per la classifica e la manutenzione delle strade pubbliche.

A livello codicistico, l’attuale evoluzione giurisprudenziale ci porta ad individuare la responsabilità del gestore nell’alveo dell’articolo 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia che così recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Normativa e giurisprudenza di riferimento – Torna all’indice ^

Anzitutto analiziamo lo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale in materia.

Dal combinato disposto qui richiamato si evince che, Comune, Anas, Ente Gestore Autostradale saranno responsabili quando il danno subito dall’utente sia stato causato da una situazione di pericolo occulto, tale da costituire insidia stradale.

Sul punto si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale come ad esempio la Cassazione, sezione civile III, a data 17 gennaio 1996, n. 340, dispone che: “la responsabilità della P.A. per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade è configurabile quando risulti violato il limite posto alla discrezionalità amministrativa della norma primaria e fondamentale del “neminem laedere”, particolarmente quando le strade a causa delle condizioni nelle quali sono tenute presentino per l’utente che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità.

Altra pronuncia di particolare rilievo è la recente sentenza della Cassazione civile, sez. VI – 3, Ordinanza 23/01/2019 n° 1725 a mente della quale: “In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa”.

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In concreto quali sono gli adempimenti che competono all’ente proprietario/gestore? – Torna all’indice ^

Anche in questo caso ci viene in soccorso la giurisprudenza come Tribunale di Napoli, a data 21 gennaio 1987 (Prudente c. Comune Ercolano, in Arch. Giur. Circolaz., 1987, 613) che dispone:

L’ente pubblico proprietario di una strada ha l’obbligo di eliminare ogni situazione contraria all’uso normale e senza pericolo per gli utenti della stessa, sicché ad esso compete di vigilare sul soggetto al quale abbia affidato in appalto lavori di costruzione, manutenzione o restauro della strada, al fine di evitare che l’inosservanza delle norme, non solo legislative e regolamentari, ma anche di prudenza e diligenza, possa arrecare danni alla vita e all’incolumità o al patrimonio dei cittadini

Pertanto, volendo tirare le fila del discorso si può affermare che:

La manutenzione della strada spetta all’Ente proprietario e/o gestore;

• Il risarcimento dei danni da buca od altra insidia stradale grava sull’Ente proprietario/gestore a cui spetta sia l’intervento manutentivo in via preventiva che risolutiva;

• Il danno deve derivare per un pericolo occulto ossia non segnalato, improvviso, non prevedibile che dovrà essere valutato caso per caso;

• La condotta del danneggiato incide sulla risarcibilità del danno a cose e/o persone nel senso che, un uso imprudente (ad esempio per guida in stato di ebrezza od a alta velocità) possono escludere in tutto od in parte il risarcimento del danno;

L’Ente gestore, in sede di giudizio dovrà dimostrare di aver attuato tutti quanti gli interventi tecnici/manutentivi necessari. Dovrà, in altre parole, dimostrare che l’incidente si è verificato per caso fortuito o causa di forza maggiore (onere della prova a carico dell’ente).

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Cosa fare dunque in caso di incidente derivante da buca stradale od altra insidia come radici o restringimenti improvvisi? – Torna all’indice ^

È bene evidenziare che il principale onere probatorio a carico dell’utente danneggiato, sia quello della dimostrazione che il danno all’auto o la lesione alla persona sia stato originato dalla buca o da altra insidia.

È allora fondamentale agire nell’immediatezza del danno.

Come?

➢ Anzitutto chiedendo l’intervento immediato della Polizia Comunale o di una pattuglia della Polizia Stradale, evitando il più possibile di allontanarsi dal luogo del sinistro.
Gli agenti intervenuti redigeranno un verbale che andrà ad attestare lo stato dei luoghi, il danno all’autoveicolo e le eventuali lesioni alla persona (chiedendo se del caso l’intervento di un’ambulanza). L’utente danneggiato potrà richiedere copia del verbale che sarà fondamentale per richiedere il risarcimento dei danni;

➢ In proprio, scattare delle foto dello stato dei luoghi, della buca e dei danni al veicolo;

➢ Se vi sono testimoni chiedere le loro generalità;

➢ Una volta ottenuto il verbale fare eseguire una stima dei danni al veicolo. Se vi sono lesioni alla persona rivolgersi immediatamente al pronto soccorso e conservare il referto medico nonché tutti i successivi referti redatti dal medico di base.

➢ Richiedere tempestivamente il risarcimento danni all’Ente Proprietario/gestore del tratto stradale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con la richiesta di risarcimento dovrà essere allegata la documentazione utile.

CONSIGLIO UTILE: alcuni enti gestori hanno degli uffici preposti a raccogliere e trattare le richieste risarcitorie. Si consiglia pertanto di consultare il sito internet dell’Ente ed, in ogni caso, inviare la richiesta di risarcimento anche alla sede legale.

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Domande frequenti – Torna all’indice ^

Come funziona il risarcimento del danno?
E’ una procedura che prevede la compensazione dei danni subiti a causa di una buca sulla strada. In base alla legislazione italiana, chiunque sia vittima di un incidente causato da una buca sulla strada ha diritto a ricevere il risarcimento del danno.

Per richiedere il risarcimento, è necessario presentare la documentazione riguardante l’incidente all’ente o all’autorità responsabile della manutenzione della strada. La documentazione richiesta comprende generalmente le prove dell’incidente (ad esempio, foto della buca, certificato medico), nonché le prove di proprietà e/o assicurazione relativa al veicolo coinvolto nell’incidente.

Una volta presentata tutta la documentazione necessaria, l’ente o l’autorità competenti valuteranno il caso e in base alle informazioni raccolte determineranno se sia possibile riconoscere o meno un diritto al risarcimento. Se il diritto viene riconosciuto, verrà inviato al richiedente un importo che coprirà le spese sostenute a seguito del danno subito.

Inoltre, in casi particolari può anche essere possibile chiedere il risarcimento del danno morale subito a causa dell’incidente. Per fare ciò, è necessario fornire ulteriore documentazione, tra cui prove di patrimonio e/o reddito personale. Una volta ricevuta la documentazione richiesta, l’ente o l’autorità competenti decideranno se riconoscere o meno tale diritto e quantificarne l’importo da corrispondere al richiedente.

Come si calcola il risarcimento del danno?
Può essere effettuato in base a diversi parametri, quali l’entità della buca, la velocità di guida e i danni causati all’auto.
In generale, per determinare l’entità del risarcimento, vengono presi in considerazione vari fattori, come le spese mediche sostenute o le spese di riparazione dell’auto.

In primo luogo, è necessario identificare il responsabile dell’accaduto: se si tratta di una buca stradale creata da un cantiere di lavori pubblici o da un municipio, allora la responsabilità ricadrà su quest’ultimi. Se invece si tratta di una buca stradale spontanea creata da pioggia o terremoto, allora la responsabilità ricadrà sull’ente pubblico incaricato della manutenzione stradale.

In secondo luogo, bisogna valutare i danni fisici e materiali subiti a causa della buca stradale. La valutazione va effettuata sia sull’auto che sul conducente. Per quanto riguarda il veicolo vanno incluse tutte le riparazioni necessarie (sostituzione di parti meccaniche o elettriche) ma anche gli eventuali costi aggiuntivi come il carro attrezzi o le spese d’officina.

Per quanto riguarda il conducente vanno considerate tutte le spese mediche sostenute (medicinali, pernottamenti in ospedale ecc.), nonché i guadagni persi durante l’assenza dal lavoro dovuta all’incidente.

Una volta raccolti tutti questi elementi è possibile effettuare un calcolo più preciso del risarcimento del danno da richiedere alla controparte responsabile. In alcuni casi può essere necessario l’intervento di un legale o di un esperto in materia per assicurarsi che il risarcimento sia adeguato.

Assistenza legale alle Imprese

Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Ha maturato particolare esperienza, conseguendo importanti risultati tanto in sede giudiziale quanto in sede stragiudiziale, nel settore del Risarcimento Danni Sinistro Stradale, tutelando gli interessi del cliente e cercando di ottenere il giusto risarcimento in funzione dei danni realmente subiti.

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