– In caso di coinvolgimento in un sinistro stradale è possibile chiedere il risarcimento del danno non solo materiale ma anche per lesioni personali (ovvero danni non patrimoniali).

Danno non patrimoniale

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Il risarcimento in seguito a lesioni personali in caso di sinistro stradale – Torna all’indice ^

In caso di coinvolgimento in un sinistro stradale è possibile chiedere il risarcimento del danno non solo materiale ma anche per lesioni personali (ovvero danni non patrimoniali) nel caso in cui chi ha subìto lesioni personali non sia l’unico responsabile dell’incidente avvenuto per colpa o comportamenti dolosi del danneggiato stesso.

In seguito a un sinistro stradale, quindi, è possibile chiedere alla compagnia assicurativa una somma in denaro a titolo di risarcimento in seguito alla denuncia del sinistro stesso e seguendo una procedura ben definita dalla legge.

Vediamo quali sono i passaggi per richiedere il risarcimento del danno, a quale compagnia assicurativa è necessario rivolgersi e quali sono i paramenti di riferimento per quantificare in denaro i danni non patrimoniali subiti.

In primis va sottolineato che in caso di coinvolgimento in un incidente avvenuto tra veicoli a motore con obbligo di assicurazione, i conducenti o, se persone diverse alla guida, i proprietari dei mezzi coinvolti devono denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione entro tre giorni dall’evento come stabilito dall’ art. 1913 codice civile.

L’iter, quindi, inizia con la richiesta di risarcimento danni da inviare alle assicurazioni coinvolte secondo quanto previsto dagli artt. 137 ss. D.Lgs. n. 209/2005 ossia dal cosiddetto Codice Assicurazioni Private ai sensi dell’art 148.

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La procedura: quando è possibile chiedere il risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa – Torna all’indice ^

Il risarcimento diretto è una procedura di rimborso del sinistro in vigore dal 1° Febbraio 2007 che permette all’assicurato che non sia responsabile dell’incidente di essere risarcito direttamente dalla propria compagnia assicurativa.

Attraverso la procedura di indennizzo diretto si liquidano direttamente i danni materiali e fisici quando vi sono le seguenti condizioni:

  • nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti solo due veicoli e vi sia stato urto tra loro
  • sono stati riportati danni materiali o lesioni personali di lieve entità (lesioni con un pregiudizio anatomo-funzionale fino al 9% di invalidità permanente c.d. “micro-permanenti”) ai sensi dell’ art. 139 Codice Assicurazioni

La procedura di risarcimento “ordinaria” ex art 114 del Codice delle Assicurazioni ed ex art 2054 cod civ – Torna all’indice ^

Oltre al rimborso diretto esiste una procedura “ordinaria” di riferimento che viene applicata quando:

• il sinistro stradale coinvolge tre o più veicoli o coinvolge un’autovettura e un veicolo senza obbligo di targa
• le lesioni provocate dal sinistro hanno comportato una lesione c.d. “macro-permanenti” (cioè un pregiudizio anatomo-funzionale superiore al 9%) – art. 138 Codice Assicurazioni

Le tempistiche di risarcimento a seguito di sinistro stradale – Torna all’indice ^

 
La compagnia di assicurazione è tenuta al pagamento di una somma di denaro al danneggiato una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni: Gli articoli n. 145 e n. 148 del Codice Assicurazioni precisano entro quali termini le compagnie assicurative devono attivarsi:

30 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose con modulo Constatazione Amichevole di Incidente a doppia firma
60 giorni, nel caso di danni circoscritti a veicoli o cose se il modulo Constatazione Amichevole di Incidente è firmato da un solo conducente
90 giorni, nel caso di lesioni fisiche

Lesioni personali in seguito ad incidente stradale – Torna all’indice ^

Nel caso in cui si riportino lesioni fisiche in seguito a sinistro stradale, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito.

Una volta terminate le cure prescritte in seguito all’accesso al Pronto Soccorso e di eventuali visite specialistiche, il danneggiato dovrà sottoporsi a una visita medico-legale per individuare:

  • il periodo di invalidità assoluta e/o temporanea
  • il grado di invalidità permanente
  • eventuali incidenze negative delle lesioni sull’attività lavorativa e sulle attività ricreative
  • la pertinenza delle spese mediche sostenute per curarsi

Una volta accertata la situazione, si procederà alla quantificazione del danno in denaro sulla base di apposite tabelle, ovvero:

• Nel caso in cui le lesioni permanenti siano di lieve o lievissima entità, corrispondenti a punti percentuali pari o minori di 9, troveranno applicazione le tabelle predisposte dall’ art. 139 Dlgs 209-2005 (Danno biologico per lesioni di lieve entità). Gli importi vengono aggiornati tramite Decreto Ministeriale e tengono conto delle variazioni dell’indice Istat FOI

• In caso di lesioni macropermanenti – cioè con postumi permanenti oltre il 9% – verranno applicate le c.d. Tabelle di Milano (attualmente aggiornate al 2022, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile), che fissano nel rapporto tra età e percentuale di danno la somma da risarcire. Il risarcimento sarà maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l’età del danneggiato.

I danni alla persona possono includere anche un aumento personalizzato – ovvero una percentuale aggiuntiva – stabilita dalle Tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale di invalidità; questa personalizzazione può comportare un aumento del risarcimento nel caso in cui vengano provati specifici elementi di particolare sofferenza o danni aggiuntivi derivati in seguito alle lesioni personali subite.

Di seguito riportiamo le percentuali di aumento in relazione al range in percentuale delle lesioni personali subite:

– Per le lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%
– Per le lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%
– Per le lesioni dal 35% al 100%: aumento fisso del 50%

Trattandosi di danni da sinistro stradale, vista la copertura normativa per le lesioni uguali o inferiori ai 9 punti percentuali di invalidità permanente, nel caso di lesioni macro-permanenti bisognerà considerare solamente quella parte delle tabelle del Tribunale di Milano relativa alle lesioni uguali o superiori ai 10 punti di invalidità.

Azione giudiziaria in seguito a sinistro stradale: come funziona l’iter? – Torna all’indice ^

È possibile proporre un’azione per il risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale in caso in cui:

1- L’assicurazione non ha fatto pervenire un’offerta di risarcimento dei termini di legge
2- Il danneggiato non ritiene congrua l’offerta ricevuta dall’assicurazione

Prima di agire in giudizio però la legge impone al danneggiato di inviare alla controparte l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3, co. 1 D.L. n. 132/2014).

Questo step è obbligatorio a pena di improponibilità della domanda, e deve essere indirizzata al responsabile del sinistro oltre che alla compagnia di Assicurazione sua garante per Rca.

Domande frequenti – Torna all’indice ^

Quali sono i danni non patrimoniali?

Il danno non patrimoniale è il tipo di danno che una persona subisce a seguito della violazione dei suoi diritti personali e della sua dignità. Secondo l’articolo 2059 del codice civile, è prevista la possibilità di ottenere un risarcimento per questo tipo di danno, e la valutazione viene effettuata in modo equo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso. Il danno non patrimoniale si aggiungerà al danno patrimoniale, se presente.

Il danno non patrimoniale può essere suddiviso concettualmente in diverse categorie:

  1. Danno biologico: si riferisce alle lesioni fisiche o psicologiche che possono essere temporanee o permanenti e che influiscono sulla salute e sull’integrità fisica e mentale della persona.Questo tipo di danno può essere valutato da un medico legale, tenendo conto dell’impatto sulla capacità di svolgere le normali attività quotidiane e sulle relazioni interpersonali del danneggiato.
    È importante notare che il danno biologico non riguarda l’eventuale perdita di reddito, ma viene risarcito in base a criteri di equità.
    Pertanto, sarà necessario ottenere una perizia medico-legale per valutare l’entità dell’invalidità temporanea o permanente, che sarà poi convertita in un importo monetario utilizzando un sistema di tabelle che mira a evitare discrezionalità nella liquidazione del danno.

  2. Danno morale soggettivo: si riferisce alla sofferenza emotiva subita dal danneggiato a seguito di un atto illecito. In determinate circostanze previste dalla legge, è possibile ottenere un risarcimento per questo tipo di danno, che viene valutato in modo equo.Le tabelle di Milano possono essere un valido supporto per determinare l’importo del risarcimento. Inoltre, orientamenti giurisprudenziali di rilievo possono offrire ulteriori indicazioni in merito.

  3. Danno esistenziale: si riferisce a qualsiasi compromissione delle attività che costituiscono la realizzazione della persona.Ad esempio, può riguardare la lesione della serenità familiare o la privazione di un ambiente salubre. Anche in questo caso, è possibile ottenere un risarcimento equo per il danno subito.
Come si liquida il danno non patrimoniale?

L’articolo 2056 del Codice Civile stabilisce che il risarcimento del danneggiato deve essere determinato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del Codice Civile. In altre parole, se il danno non può essere provato con precisione, la valutazione del quantum debeatur è affidata al giudizio equo del giudice.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 184/1986, ha stabilito il principio secondo cui il giudice deve adottare un criterio di liquidazione che sia:

  • Da un lato, equo e uniforme, al fine di evitare che importi notevolmente diversi siano riconosciuti per lesioni psicofisiche paragonabili.
  • Dall’altro lato, elastico e flessibile, per adeguare la liquidazione alle effettive conseguenze della menomazione accertata sulle attività quotidiane del danneggiato.

Al fine di perseguire tali obiettivi e di rendere il giudizio equo ai sensi dell’articolo 1226 del Codice Civile, che permea l’intero istituto del danno non patrimoniale, sono state elaborate le cosiddette tabelle legali (come previsto negli articoli 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, noto come Codice delle Assicurazioni Private) e le cosiddette tabelle giudiziali (come le Tabelle milanesi, le Tabelle romane e le Tabelle veneziane).

Queste tabelle sono state create per garantire maggiore trasparenza e prevedibilità nella valutazione del danno biologico, evitando che il risarcimento per danni non patrimoniali cada nell’arbitrio.

Quando deve essere risarcito il danno non patrimoniale?

Il risarcimento del danno è una possibilità prevista dall’articolo 2043 del codice civile, che afferma che chiunque causi un danno ingiusto a un’altra persona a causa di un’azione dolosa o colposa è tenuto a risarcire tale danno.

È importante sottolineare che è possibile richiedere il risarcimento solo se esiste un legame di causalità tra l’azione illecita e il danno subito.

In altre parole, il pregiudizio subito deve essere una conseguenza diretta dell’atto illecito commesso.

La vittima ha diritto a ottenere un risarcimento sia per i danni patrimoniali, che includono le spese mediche, le perdite di reddito e altri costi tangibili, sia per i danni non patrimoniali, che comprendono il dolore e la sofferenza subiti, nonché altri danni che possono aver leso la persona stessa.

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