– Sempre più coppie stanno scegliendo di risolvere le questioni legate alla separazione al di fuori dei tribunali.

Negoziazione assistita nella separazione tra coniugi

Sempre più coppie stanno scegliendo di risolvere le questioni legate alla separazione al di fuori dei tribunali. Nel 2015, circa il 23,4% delle separazioni è stato concluso con l’aiuto di negoziazione assistita dagli avvocati o attraverso accordi presso lo stato civile del Comune.

Nel 2021, questo numero è aumentato a circa il 27,8% delle separazioni (dati Istat).

Cosa è la procedura della negoziazione assistita – Torna all’indice ^

La procedura di negoziazione assistita in materia familiare è un mezzo per la risoluzione di controversie tra coniugi o tra coppie di fatto. Tale procedura si svolge presso gli studi degli avvocati delle parti coinvolte e non prevede l’intervento del Giudice in aula.

La negoziazione assistita è una procedura rapida ed economica rispetto alla via giudiziaria, poiché l’attività del Giudice è svolta dagli avvocati delle parti, che devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Mediante la negoziazione assistita, ciascun coniuge è assistito dal proprio avvocato, e insieme, possono raggiungere una soluzione consensuale riguardo alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento del matrimonio e alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

È importante sottolineare che, affinché la procedura di negoziazione assistita sia valida, è necessario che ciascun coniuge sia assistito da un proprio avvocato.

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Qual è l’iter procedurale? – Torna all’indice ^

La prima fase, facoltativa, prevede l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da parte di uno dei coniugi all’altro, al fine di raggiungere un accordo consensuale sulla loro separazione.

Questo invito deve essere risposto entro trenta giorni e, in caso di mancata risposta, viene considerato come un rifiuto. Se il destinatario dell’invito accetta la negoziazione assistita, viene stabilito un termine entro il quale l’accordo deve essere concluso.

La seconda fase consiste nella stipula della convenzione di negoziazione assistita. In questa fase, le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà e ad osservare il dovere di riservatezza.

La convenzione deve essere redatta in forma scritta e deve indicare le parti coinvolte, i rispettivi avvocati e l’oggetto della controversia. È necessario che la convenzione stabilisca un termine, che deve essere di almeno trenta giorni e non superiore a novanta giorni, entro il quale l’accordo deve essere concluso.

Gli avvocati delle parti devono inoltre attestare che non vi siano i presupposti per la riconciliazione tra i coniugi. Infine, le firme delle parti devono essere autenticate dai rispettivi avvocati.

La terza fase del processo di negoziazione assistita consiste nella formalizzazione dell’accordo raggiunto dalle parti. Dopo aver redatto e sottoscritto la convenzione, i soggetti coinvolti, assistiti dai propri avvocati, procederanno alla stesura dell’accordo vero e proprio, nel quale saranno specificate le condizioni derivanti dalle trattative condotte con la stipula della convenzione.

Nel caso in cui la coppia abbia figli minori, l’accordo dovrà includere le disposizioni relative ai tempi di frequentazione, gli obblighi di mantenimento e le determinazioni riguardanti l’affidamento e il collocamento dei figli.

Dopo la sottoscrizione dell’accordo, le parti dovranno sottoporlo al Procuratore della Repubblica competente entro 10 giorni. Successivamente, dovrà essere depositato presso la Procura l’atto di convenzione assistita tra avvocati e l’accordo raggiunto in esecuzione della convenzione.

Il Procuratore della Repubblica procederà all’apposizione del nullaosta o, nel caso di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci, rilascerà l’autorizzazione necessaria per l’inoltro dell’accordo all’Ufficio dello Stato Civile competente, dove è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del Procuratore, uno o entrambi gli avvocati dovranno inviare una copia dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente, per la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

L’accordo così stipulato ha valore esecutivo, il che significa che, in caso di inadempimento, le parti possono procedere immediatamente alla sua esecuzione coattiva.

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Possibili esiti della negoziazione assistita – Torna all’indice ^

Qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi nonostante la presenza degli avvocati che hanno assistito alla negoziazione, gli avvocati attestano semplicemente che il tentativo di negoziazione assistita si è concluso senza esito positivo.

Se invece i coniugi sono stati in grado di collaborare per trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambi, gli avvocati hanno la responsabilità di certificare le firme dei coniugi sull’accordo raggiunto e di depositarlo presso la Procura della Repubblica per l’ottenimento del nulla osta o dell’autorizzazione (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni disabili o economicamente non autosufficienti).

Il Procuratore ha il potere di negare l’autorizzazione se ritiene che il contenuto dell’accordo non sia nell’interesse dei figli.

In questo caso, il documento viene trasmesso al Presidente del tribunale che provvede entro trenta giorni a fissare la comparizione delle parti e ad adottare una decisione.

Se, invece, viene ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, gli avvocati hanno l’obbligo di chiedere la trascrizione dell’accordo presso l’anagrafe comunale, dove è conservato l’atto di matrimonio, entro dieci giorni.

Questa trascrizione ha gli stessi effetti della sentenza di separazione e del decreto di omologa della separazione consensuale emessa dal Tribunale e costituisce un titolo esecutivo.

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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

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