– Analizziamo una importante sentenza sul tema trattato nell’approfondimento

L’indennità di esclusività dei medici dirigenti

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L’INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DEI MEDICI DIRIGENTI: IL BLOCCO STIPENDIALE DELLA LEGGE BRUNETTA

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO: N. 280/2017 .

Quest’oggi vogliamo segnalare e mettere a disposizione dei nostri clienti e dei lettori del sito un’importante sentenza resa dal Tribunale Lavoro di Terni in materia di indennità di esclusività a favore dei Dirigenti Medici.

Con la sentenza N. 280/2017, infatti, il Giudice del Lavoro ha escluso l’ assoggettamento dell’indennità di esclusività al blocco stipendiale di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (c.d. blocco Brunetta) e riconosciuto al Dirigente Medico il diritto a percepire l’indennità di esclusività condannando l’AUSL datrice di lavoro.
La recentissima pronunzia è particolarmente importante perché sintetizza in modo mirabile i recenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenze nr. 39/2016 e 50/2016 del Tribunale di Perugia – sezione Lavoro – Sentenza nr. 115/2014 del Tribunale di Perugia – sezione Lavoro – Sentenza 363/2015 del Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro; Sentenza n. 415 del 07 ottobre 2014 del Tribunale di Perugia – sezione Lavoro) e per la chiarezza espositiva con cui affronta i più delicati passaggi di diritto sottesi alla vicenda.

Vogliamo infine sottolineare che i termini di prescrizione decorrono, dal maturarsi del diritto, in cinque anni.

Buona lettura.

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