– Consenso informato espresso oralmente: è valido?

Attività Medico-chirurgica: invalido il consenso informato espresso oralmente

Dubbi sulla problematica del danno conseguente al mancato consenso informato al paziente? A risolvere le incertezze è la Sentenza della Cassazione nr. 7248 del 2018.

Con chiarezza espositiva, la Corte di Cassazione ha risolto i dubbi riguardanti la risarcibilità del danno a favore del paziente non adeguatamente informato dai medici e dal personale sanitario sulle prospettive di un intervento chirurgico e delle successive cure nel post-operatorio.

Consenso informato espresso oralmente: è valido?

In tema di attività medico-chirurgica, il personale viene meno all’obbligo di fornire idonea e completa informazione al paziente, non solo quando omette del tutto di riferirgli dei relativi rischi e delle possibilità di successo della cura prospettata, ma anche quando il consenso sia acquisito con modalità improprie.

Pertanto, in tema di attività medico-chirurgica, è invalido il consenso informato prestato verbalmente dal paziente, secondo quanto sancito dalla Sentenza della Corte di Cassazione nr. 7248 del 23.03.18.
È chiaro che il consenso informato debba basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, dei rischi e dei risultati ottenibili, a seguito dell’intervento medico-chirurgico.

Violazione dovere d’informare: due tipi di danno

Ogni paziente ha il diritto di:

. esercitare il diritto di optare tra le diverse soluzioni e modalità di trattamento medico,
. potersi rivolgere a strutture e a terzi soggetti che sono in grado di offrire più adeguate garanzie rispetto al conseguimento del risultato auspicato,
. conservare la facoltà di acquisire pareri di altri medici e personale sanitario,
. affrontare le conseguenze dell’intervento, soprattutto quando queste si rivelino sul piano psico-fisico nel periodo post-operatorio,
. ricusare l’intervento prescelto ovvero la terapia proposta e accettata.

Corretta informazione al paziente: quali sono le caratteristiche?

Ogni paziente ha il diritto di:

. esercitare il diritto di optare tra le diverse soluzioni e modalità di trattamento medico

. potersi rivolgere a strutture e a terzi soggetti che sono in grado di offrire più adeguate garanzie rispetto al conseguimento del risultato auspicato

. conservare la facoltà di acquisire pareri di altri medici e personale sanitario

. affrontare le conseguenze dell’intervento, soprattutto quando queste si rivelino sul piano psico-fisico nel periodo post-operatorio.

. ricusare l’intervento prescelto ovvero la terapia proposta e accettata.

Consenso informato paziente: quattro situazioni compendiabili

Ecco le quattro fattispecie giuridiche riassumibili in tema di consenso informato in tema di attività medico-chirurgica.

1) L’intervento che ha cagionato il danno alla salute non sarebbe stato eseguito, se il paziente avesse ricevuto le informazioni dovute. In tale caso, il risarcimento non riguarderà solo il danno alla salute, ma anche quel danno attinente all’omesso consenso informato.

2) L’operazione sarebbe stata eseguita anche se fosse stato esaurientemente informato. In tal caso, il risarcimento potrà riguardare solo il danno biologico, morale e relazionale.

3) E’ stato cagionato un danno alla salute, ma senza condotta colposa del medico, non sarebbe stato eseguito dal paziente se fosse stato esaurientemente informato. In questo caso, la lesione della salute deve essere messa in relazione causale con la condotta del medico, qualora non sia colposa. Inoltre, con riferimento alla violazione del diritto all’autodeterminazione, il risarcimento deve essere liquidato in via meramente equitativa.

4) Nel caso in cui l’intervento non abbia cagionato alcun danno alla salute, nonostante il deficit informativo. In questo caso, vi sarà il risarcimento del danno per la lesione del diritto all’autodeterminazione solo se il paziente si sia trovato a dover sopportare delle conseguenze dolorose del tutto inattese nel post-operatorio.

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