– In quali casi è giustificato e legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alcuni esempi
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Facciamo un po’ di chiarezza in materia giuslavoristica.
Il licenziamento per giustificato motivo può essere oggettivo o soggettivo: in questa guida concentriamoci sul licenziamento per motivi economici o oggettivi: in quali casi è giustificato e legittimo?
Ecco qualche esempio concreto per capire meglio la disciplina vigente.
Le fonti normative
Prima ancora del Jobs Act Renzi, la Riforma Monti – Fornero aveva apportato delle revisioni alla disciplina dei licenziamenti (in particolare per giustificato motivo oggettivo con risarcimento e senza reintegro).
Il datore di lavoro può assumere decisioni strategiche al fine ultimo di preservare il regolare funzionamento del suo asset più caro: l’azienda.
Ad esempio, l’introduzione di innovazioni produttive può rispondere ad esigenze di carattere economico o tecnico-produttivo al fine ultimo di perseguire l’aumento dell’efficienza e la produttività del fattore lavoro.
Il giustificato motivo oggettivo
In base alla disciplina normativa, è necessario un preavviso da parte del datore di lavoro.
Nel caso di mancato preavviso, l’imprenditore deve pagare la relativa retribuzione spettante al dipendente.
Nel momento in cui esiste una necessità reale dell’impresa (esempio: crisi aziendale, carenza della domanda, etc.) che può riguardare l’organizzazione del lavoro o l’attività produttiva dell’impresa, si può parlare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Vale la pena ricordare che l’articolo 41 della Costituzione sancisce il diritto di libertà dell’attività economica.
Pertanto, il datore di lavoro, nell’espletamento della sua attività di business imprenditoriale, ha la facoltà di licenziare il lavoratore.
Ma, in caso di contestazione da parte del dipendente, il datore di lavoro sarà chiamato a dimostrare il giustificato motivo oggettivo, come un calo della domanda dei clienti o un reale riassetto della struttura aziendale.
Dunque, l’onere della prova grava sulla stessa azienda che deve dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, l’impossibilità di ricollocare il dipendente presso un altro reparto ed il nesso di causalità con il recesso dal rapporto della prestazione lavorativa.
In caso di ricorso da parte del dipendente, il giudice del lavoro non può entrare nel merito delle decisioni strategiche ed operative dell’imprenditore, ma può limitarsi sono a controllare e a verificare la veridicità delle motivazioni oggettive addotte.
Per ragioni di completezza espositiva, si parla di licenziamento per giustificato motivo soggettivo quando vi è “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”.
Un piccolo esempio di giustificato motivo soggettivo è la prolungata assenza di un lavoratore dal posto di lavoro che l’azienda dimostra di non poter sopportare.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: casistiche ed esempi concreti
#1. Licenziamento per cessazione dell’attività produttiva
L’ipotesi della chiusura definitiva dell’attività di business è considerata una delle situazioni in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo.
Come sancito dalla Sentenza n. 7417/1994, in caso di chiusura dell’impresa, il datore di lavoro non ha altra scelta che licenziare tutto l’organico.
#2. Licenziamento per esternalizzazione delle mansioni del lavoratore
Nel caso di outsourcing, ovvero di esternalizzazione delle mansioni del prestatore di lavoro, la Cassazione considera legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A chiarirlo è la Sentenza n. 6346/2013.
#3. Licenziamento per soppressione del posto/dipartimento/ reparto aziendale
È considerato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il caso in cui il posto o il reparto o il dipartimento aziendale viene soppresso per esigenze di riorganizzazione aziendale.
Come sancito dalla Cassazione nella Sentenza n. 18780 /2015, il licenziamento può avvenire anche se non vengono soppresse tutte le mansioni svolte dal dipendente licenziato, che possono essere ripartite ad altri dipendenti operanti in altri dipartimenti o reparti aziendali.
#4. Licenziamento per sopravvenuta infermità
Un caso particolare di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello in cui sopraggiunge l’infermità permanente o indeterminabile del dipendente.
Secondo quanto sancito dalla Cassazione (sentenza n. 3224/2014) il licenziamento è legittimo e giustificato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa del dipendente.
#5. Licenziamento per provvedimenti delle Autorità
Un altro caso in cui vi è un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello dell’impossibilità di eseguire la prestazione del dipendente per provvedimenti emessi dalle Autorità.
Si pensi, ad esempio, alla sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta al ritiro del porto d’armi.
Affinchè il licenziamento sia legittimo, nel dettaglio, devono sussistere le seguenti condizioni:
• stato di patologia tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro.
Recapiti
Alcuni approfondimenti in ambito Diritto del Lavoro
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Rappresenta una causa legittima che giustifica il recesso dal rapporto di lavoro che non dipende da fattori oggettivi, quali ad esempio la crisi aziendale o la ristrutturazione dell’organizzazione.
Il licenziamento per giusta causa
Attuare condotte particolarmente disdicevoli e gravi sotto il profilo disciplinare da parte del lavoratore può comportare l’adozione di un provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Gli scatti di anzianità dei docenti: una panoramica
I docenti godono di una serie di scatti di anzianità, che possono variare a seconda della natura del contratto e della tipologia di scuola. In generale, gli scatti di anzianità per i docenti sono in base al servizio svolto e alla titolarità sul posto.
TFR quando viene pagato
Quando viene pagato dipende dal tipo di contratto. Se il contratto è a tempo determinato, il TFR deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.