– Con una sentenza emessa il 21 settembre 2024, il Tribunale di Perugia ha fatto luce su importanti diritti dei consumatori in relazione a piattaforme come Booking.com.

Diritti dei consumatori e Booking.com: La sentenza del Tribunale di Perugia

Sentenza del Tribunale di Perugia: i diritti dei consumatori contro Booking.com

Il 21 settembre 2024, il Tribunale di Perugia ha emesso una sentenza fondamentale in una controversia tra un consumatore e Booking.com.

Dopo aver prenotato un soggiorno tramite il sito, il consumatore non ha potuto usufruirne a causa di un malore improvviso e ha richiesto la modifica delle date o il rimborso, senza ricevere risposta. La corte ha affrontato temi cruciali come la competenza giurisdizionale, dichiarando invalida la clausola che impone il foro di Amsterdam, e ha stabilito che la legge applicabile è quella italiana, non olandese.

Inoltre, ha definito Booking.com come mediatore e non semplice piattaforma, indicando che il consumatore deve rivolgersi direttamente alla struttura per il rimborso.

Scopriamo come questa sentenza può influenzare i tuoi diritti quando utilizzi piattaforme online.

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Introduzione – Torna all’indice ^

Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa il 21 settembre 2024, ha affrontato diverse importati questioni nell’ambito di una controversia tra la società Booking.com e un consumatore.

Nel caso di specie il consumatore/utente del sito booking.com, ha concluso la prenotazione di un soggiorno presso una struttura alberghiera pubblicata sul sito sopra citato.

Tale prenotazione veniva confermata mediante email e venivano specificati tutti i dettagli e le condizioni della prenotazione effettuata.

A seguito di un malore improvviso, il consumatore non è stato in grado di raggiungere la struttura prenotata e si è subito attivato per chiedere la modifica delle date della prenotazione.

Non avendo ricevuto riscontro né da parte della struttura né da parte di Booking.com, lo stesso chiedeva il rimborso integrale delle spese sostenute per il soggiorno, non potendone usufruire a causa di un malore improvviso.

Diversi e cruciali i temi affrontati in questa sentenza del Tribunale di Perugia: dalla competenza giurisdizionale, alla legge applicabile alle controversie tra un consumatore e la società Booking.com, al ruolo della stessa società.

Consumatore e giudizio contro Booking: Competenza giurisdizionale – Torna all’indice ^

Per quanto riguarda il criterio che determina la competenza giurisdizionale in cui si relazionano due parti residenti o domiciliate in due Stati differenti dell’Unione Europea, il Regolamento UE da prendere come riferimento è il n. 1215/2012. Lo stesso regolamento offre la possibilità alle parti di scegliere, con un accordo espresso, ovvero tacitamente, il giudice competente per controversie rispetto alle quali, in mancanza di accordo, la stessa autorità giudicante non avrebbe competenza.

Nel caso in esame, l’articolo preso come riferimento dai Giudici del Tribunale di Perugia è l’art.25 Regolamento UE n. 1215/2012, il quale dispone che:

Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.

Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

L’accordo attributivo di competenza deve essere:

  • concluso per iscritto o provato per iscritto;
  • in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
  • nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

    2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza”).

Nel caso in esame, però, ci troviamo di fronte a una parte considerata debole all’interno del rapporto contrattuale (il consumatore), pertanto il criterio che va a determinare la competenza giurisdizionale è quello del domicilio del consumatore.

Secondo quanto previsto dall’art.25, comma IV del Regolamento UE N.1215/2012, i patti che derogano alla competenza non possono considerarsi validi se adottati in contrasto con le disposizioni degli artt. 15, 19 pagina 11 di 26 e 23 dello stesso Regolamento.

A tal proposito, l’art.19, precisa che il patto tra un professionista e un consumatore in deroga alla competenza funzionale stabilita in favore di quest’ultimo può considerarsi valido:

–    quando derivi da un accordo posteriore al sorgere della controversia;

  • laddove consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella Sezione del Regolamento dedicata alla “Competenza in materia di contratti conclusi con i consumatori” (Sezione 4);
  • qualora sia stato stipulato tra il consumatore e il professionista, aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto e conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti tali convenzioni.

Dinanzi al Tribunale di Perugia è emerso anche un altro aspetto riguardante la competenza giurisdizionale: l’attenzione sulla clausola contrattuale predisposta unilateralmente da Booking.com con l’indicazione del foro di Amsterdam quale unica autorità competente in caso di azioni giudiziarie.


Questa clausola, a parere dei Giudici del Tribunale di Perugia, è da ritenersi in contrasto con la norma del regolamento sopra citato.

Inoltre, come rilevano i Giudici, nessuna contrattazione “è intervenuta tra le parti in merito a tale clausola di proroga della giurisdizione, posto che la stessa regola pattizia è contenuta in condizioni generali di contratto a cui l’utente del servizio ha semplicemente aderito”.

Consumatore e giudizio contro Booking.com: giurisdizione e legge applicabile – Torna all’indice ^

Un altro aspetto collegato al tema della competenza giurisdizionale, riguarda la legge applicale alla controversia in oggetto.

Secondo il Tribunale di Perugia è da “ritenersi invalida la clausola inserita da Booking sul proprio sito, nella parte in cui prevede lesclusiva applicabilità della legge olandese nella regolazione dei rapporti tra gli utenti e booking.com“.

A sostegno di tale tesi viene in soccorso quanto previsto dall’art.6, par. 1 e 2, Reg. UE n.593/2008, il quale fissa il criterio generale dell’applicabilità al rapporto della legge del Paese di residenza abituale del consumatore, prevedendo che le eventuali deroghe pattizie non possono determinare una tutela inferiore per il consumatore stesso.

I Giudici, inoltre, rilevano che, il link con collegamento ipertestuale richiamato dalla società Booking nel caso in esame rimanda alla pagina web di Booking.com contenente i “termini di servizio per i clienti”, aggiornati al 31 ottobre 2023.

Tra le condizioni generali di contratto riportate nella medesima pagina web, è rinvenibile la clausola “A19” citata dall’appellante, la quale recita:

  1. i presenti Termini sono disciplinati dalla legge dei Paesi Bassi (relativamente a strutture, voli, o attrazioni) o dalla legge inglese (per noleggi auto e trasporti privato o pubblico). Se sei residente in un Paese dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o della Svizzera (Europa”) puoi anche contare su leggi nazionali a tutela dei consumatori. (…)
  2. Se sei un consumatore residente in Europa (secondo la precedente definizione): – Puoi intentare un’azione legale nei nostri confronti:
  • presso i tribunali del Paese in cui vivi
  • oppure presso i tribunali di Amsterdam (relativamente a strutture, voli o attrazioni) o di Inghilterra e Galles (per noleggi auto e trasporto privato o pubblico). Noi possiamo intentare unazione legale nei tuoi confronti presso i tribunali del Paese in cui vivi”.
La clausola sopra riportata, pertanto, non esclude per il consumatore la possibilità di adire lautorità giurisdizionale del Paese di residenza e lapplicazione della relativa legge nazionale.

Mappa dell'Europa che evidenzia l'Italia e i Paesi Bassi, rappresentando le giurisdizioni coinvolte nella controversia legale

Ruolo di Booking quale mediatore e non semplice piattaforma – Torna all’indice ^

Un ulteriore importante aspetto è stato affrontato mediale la sentenza in oggetto del Tribunale di Perugia. Come configurare il ruolo di Booking: Semplice piattaforma o mediatore vero e proprio?

Secondo i giudici il rapporto intercorso tra le parti è da inserirsi nell’ambito del rapporto di mediazione.

Booking.com, infatti, risulta garantire un servizio che riguarda la messa a disposizione di una piattaforma online all’interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti del sito web Booking.com.

La società, quindi, si impegna a permettere il contatto dell’utente con il fornitore di servizi e ad offrire alcuni servizi accessori, quali la conferma della prenotazione, la comunicazione tra utenti e fornitore tramite chat e la facilitazione nel pagamento del prezzo dell’alloggio.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il Tribunale di Perugia ritiene che Booking abbia svolto esclusivamente attività di intermediazione, per effetto della quale è originato il rapporto contrattuale tra il consumatore e la struttura alberghiera.

Se il consumatore, per eventi imprevedibili ed eccezionali, non è in grado di raggiungere la struttura prenotata e godere del soggiorno, dovrà chiedere l’eventuale rimborso alla struttura stessa.

Quali sono, quindi, gli obblighi che nascono dal rapporto di mediazione?  Vi sono obblighi informativi gravanti sul mediatore anche nelle ipotesi di prenotazione online di soggiorni in strutture ricettive.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, c.2, c.c. e 1759, c.1, c.c., incombe sul mediatore, secondo i canoni della diligenza professionale:

  • il dovere di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione del medesimo rapporto;

Nel caso in esame, quindi, a seguito della richiesta presentata da parte appellata di modificare le date o di rimborsare il costo sostenuto per il soggiorno non goduto, la società ha contattato la struttura alberghiera, non avendo altro titolo, in forza del rapporto di mediazione, per intervenire direttamente sulla gestione della prenotazione.

Diagramma che illustra Booking.com nel ruolo di mediatore, collegando il consumatore e la struttura alberghiera
Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).