– Il Certificato di conformità è volto ad attestare la proprietà del veicolo da parte della concessionaria prima dell’immatricolazione.

Auto usata priva del certificato di conformità: una guida sintetica per il consumatore

LA SCHEDA DI CONFORMITÀ – Torna all’indice ^

La scheda di conformità è quel documento che il concessionario deve consegnare al momento della vendita dell’auto usata al cliente consumatore.

La normativa di riferimento è data dal Codice del Consumo ed in particolare dagli articoli 128 e ss.

Per quanto riguarda la scheda di conformità la stessa è imposta (pertanto è un obbligo di legge) dall’art. 129 del Codice del Consumo che recita:

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”.

Dall’articolo in questione emerge con chiarezza come la scheda di conformità sia un obbligo di legge a carico del venditore nei confronti del cliente privato.

Non è dovuta la scheda di conformità nell’ipotesi di compravendita tra privati o tra professionisti.

PERTANTO POSSIAMO AFFERMARE COME LA SCHEDA DI CONFORMITÀ RIPORTI LE CARATTERISTICHE DEL BENE USATO ACQUISTATO COMPRESI EVENTUALI VIZI COME AD ESEMPIO EVENTUALI DIFETTI MECCANICI O RELATIVI ALLA CARROZZERIA.

EVIDENTEMENTE, SE NELLA SCHEDA DI CONFORMITÀ VIENE RIPORTATO IL DIFETTO ED IL CONSUMATORE ACQUISTA UGUALMENTE L’AUTO NON SE NE POTRÀ LAMENTARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO.

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MA COSA ACCADE SE L’AUTO PRESENTA DIFETTI DI CONFORMITÀ RISPETTO ALLA SCHEDA EMERSI IN UN PERIODO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO? – Torna all’indice ^

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Occorre far riferimento all’articolo 130 CDC che così recita:

“Diritti del consumatore:

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

Di particolare rilevanza e certa applicazione, risulta l’articolo 132 c.d.c. a mente del quale:

Termini – 1. IL VENDITORE È RESPONSABILE, A NORMA DELL’ARTICOLO 130, QUANDO IL DIFETTO DI CONFORMITÀ SI MANIFESTA ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DALLA CONSEGNA DEL BENE.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. SALVO PROVA CONTRARIA, SI PRESUME CHE I DIFETTI DI CONFORMITÀ CHE SI MANIFESTANO ENTRO SEI MESI DALLA CONSEGNA DEL BENE ESISTESSERO GIÀ A TALE DATA, A MENO CHE TALE IPOTESI SIA INCOMPATIBILE CON LA NATURA DEL BENE O CON LA NATURA DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ.

4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.

certificato di conformità auto

QUANTO DURA LA GARANZIA A CARICO DEL VENDITORE? DUE ANNI DALLA CONSEGNA DEL BENE. – Torna all’indice ^

COSA DEVE FARE DUNQUE IL CONSUMATORE IN CASO DI DIFETTO DI CONFORMITÀ DELL’AUTO?

Alla luce delle norme citate, il consumatore dovrà rispettare, in conformità all’art. 130 C.D.C. una SEQUENZA BEN PRECISA DI AZIONI PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI:

>  il consumatore deve denunciare tempestivamente al venditore i vizi del bene acquistato; per tempestivamente si intende entro e non oltre 60 giorni dalla scoperta;

>  il venditore, previa analisi del bene, dovrà o riparare il bene senza spese a carico dell’acquirente o sostituirlo;

>  la riparazione o la sostituzione deve avvenire in un congruo termine;

>  ove il venditore non ripari integralmente il bene o non lo sostituisca in un congruo termine, l’acquirente avrà a questo punto titolo per richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi alternativi) ed il risarcimento danni.

Va pertanto sottolineato come i rimedi principali (definiti tali dalla Cassazione) sono la riparazione senza costi per il consumatore o la sostituzione del bene (quando la riparazione è troppo onerosa).

I rimedi secondari che, come visto, scattano all’esito della mancata riparazione o sostituzione, sono o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (con restituzione del prezzo d’acquisto dell’auto).

In ogni caso l’acquirente avrà diritto per i disagi subiti al risarcimento danni che verranno liquidati in via equitativa dal Giudice tenuto conto della durata, gravità e circostanze dei difetti di conformità.

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PRONUNCE DELLA CASSAZIONE: – Torna all’indice ^

Venendo alla giurisprudenza in materia, debbono citarsi le importanti pronunzie della Cassazione ed in particolare, la sentenza nr. 1082 del 20 gennaio 2020 che ha ammesso la risarcibilità del danno pur non essendo esplicitamente prevista dall’art. 130 c.d.c.

La sentenza Cassazione, sentenza n. 13148/2020, a mente della quale: “l’art. 132 terzo comma del Codice del Consumo prevede una presunzione relativa, per cui i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumono già sussistenti a tale data, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto invocato.

Se quest’ultimo si manifesta entro il predetto termine, il consumatore potrà quindi limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando sul venditore l’onere di dimostrare la conformità del bene.

Superati i sei mesi torna invece operativo il regime probatorio generale, per cui il consumatore dovrà provare che il difetto era presente fin dall’origine”.

DOMANDE FREQUENTI – Torna all’indice ^

Come ottenere il certificato di conformità?
Per ottenere il certificato di conformità del proprio veicolo, è necessario rivolgersi alla concessionaria presso cui è stato acquistato.

Se il veicolo non è stato acquistato presso una concessionaria, è possibile fare domanda al Ministero dei Trasporti per ottenere il certificato. Il certificato viene generalmente rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Per presentare la richiesta, è necessario compilare un modulo di richiesta e allegare i seguenti documenti: una fotocopia del documento di identità, una fotocopia della carta di circolazione, una fotocopia del documento attestante la proprietà del veicolo (se diverso dalla persona che presenta la domanda). Inoltre, è necessario allegare l’importo dovuto per l’ottenimento del certificato.

Una volta inviati i documenti ed effettuato il pagamento, sarà possibile contattare il Ministero dei Trasporti tramite telefono o posta elettronica per verificare lo stato della richiesta.

Cosa costituisce la conformità?
Il certificato indica la marca e il modello del veicolo, compreso il numero di telaio, il numero di motore, i dati della prima immatricolazione e le caratteristiche tecniche.

Inoltre, questo documento contiene altre informazioni importanti per garantire che il veicolo sia in regola con tutti i requisiti previsti dalla legge.

Tra queste informazioni vi sono la conformità alle norme antinquinamento europee, la descrizione della struttura del veicolo, le misure adottate per la sicurezza degli occupanti, ed eventuali modifiche apportate successivamente al momento dell’immatricolazione del veicolo.

In conclusione, il certificato di conformità ha lo scopo di attestare che un veicolo soddisfa i requisiti legali stabiliti in materia di sicurezza ed emissioni inquinanti. Per tale motivo è obbligatoria la sua presenza per l’immatricolazione del veicolo.

Cosa deve contenere la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità deve contenere una descrizione del prodotto o servizio, le specifiche tecniche del prodotto o servizio, le informazioni sul produttore o fornitore, il luogo e la data della produzione o della consegna, una lista degli standard applicabili, la firma del responsabile e l’eventuale marchio di approvazione.

Inoltre, la dichiarazione di conformità dovrebbe includere informazioni sui requisiti legali applicabili al prodotto o servizio, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle normative in vigore.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in modo chiaro ed esplicito in modo da garantire che sia facilmente comprensibile per tutti coloro che sono interessati a utilizzare il prodotto o il servizio.

Chi può rilasciare una dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità per l’auto deve essere rilasciata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato. Questo rappresentante deve essere autorizzato a rilasciare certificati di conformità per conto del produttore.

Inoltre, la dichiarazione di conformità può essere rilasciata da un centro di servizio autorizzato dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato.

In questo caso, il centro di servizio deve avere l’autorizzazione del produttore a rilasciare certificati di conformità. In alcuni casi, anche i concessionari possono rilasciare certificati di conformità per l’auto se sono autorizzati da un produttore o da un suo rappresentante autorizzato.

Dove si trova il certificato di conformità?
Esso può essere richiesto presso l’ufficio del Dipartimento dei Trasporti o in qualsiasi motorizzazione civile competente. Per ottenere il certificato di conformità, sarà necessario fornire alcuni dati identificativi del veicolo, come il numero di telaio e la targa.

Inoltre, per garantire la regolarità della documentazione relativa al veicolo è importante tenere aggiornati i dati relativi al proprietario e all’assicurazione. In questo modo, il Certificato di Conformità rimarrà valido nel tempo.

Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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