Dispositivi di protezione individuale: la Cassazione chiarisce gli obblighi datoriali di manutenzione delle divise di lavoro
– Una recente pronuncia della Suprema Corte stabilisce principi fondamentali per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In questo contesto, è fondamentale esaminare il caso concreto che ha portato a questa pronuncia.
Il caso concreto
La controversia riguardava lavoratori di una società di igiene urbana. Questi lavoratori hanno richiesto un risarcimento per il danno patrimoniale causato dall’inadempimento del datore di lavoro. L’inadempimento riguardava la manutenzione e il lavaggio delle divise, considerate dispositivi di protezione individuale.
La Corte di appello aveva rigettato la domanda ritenendo generica l’allegazione del danno e negando l’ammissione della prova testimoniale sulle spese sostenute.
I principi di diritto stabiliti dalla Cassazione
Nozione estensiva di dispositivi di protezione individuale
La Suprema Corte ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087 del codice civile.
Questo principio trova conferma in una giurisprudenza ormai consolidata che ha progressivamente ampliato la nozione di DPI. Ad esempio, un’azienda di costruzioni ha recentemente implementato un programma di formazione sui DPI, riducendo gli infortuni sul lavoro del 30% in un anno. I lavoratori hanno riportato una maggiore sicurezza e fiducia nel loro ambiente di lavoro, grazie all’uso corretto dei dispositivi.
Come evidenziato dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza n. 1174 del 14 aprile 2025, “la nozione legale di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008 non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi sulla base di caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore“.
L’obbligo di manutenzione comprende il lavaggio
La sentenza chiarisce che mantenere i dispositivi di protezione individuale in condizioni di efficienza attraverso il lavaggio è un obbligo fondamentale del datore di lavoro, come stabilito dall’articolo 77, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, “il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore ‘..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante‘”, dove “il termine ‘manutenzione’ depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro”.
Ripartizione dell’onere probatorio
Sul piano processuale, la pronuncia stabilisce un principio fondamentale: quando sia pacifico l’inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e la conseguente necessità per i lavoratori di provvedere in proprio alla pulizia degli indumenti, il danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute deve essere accertato mediante l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale articolata.
La Corte ha censurato l’operato del giudice di appello che aveva negato l’ammissione della prova testimoniale “sulla base di una aprioristica ed apodittica valutazione di non credibilità ed esigibilità della eventuale deposizione resa dai testi indicati“, precisando che tale valutazione può essere effettuata solo a seguito del concreto espletamento della prova.
Questo orientamento trova conferma nella Cassazione Civile, ordinanza n. 13283 del 14 maggio 2024, secondo cui “una volta accertato l’inadempimento dell’azienda all’obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale, non spetta al lavoratore allegare i fatti in ordine alla dimostrazione dell’effettivo utilizzo dei D.P.I. per tutta l’esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma deve essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi“.
| Lavoratore | Datore di lavoro |
|---|---|
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Allega e dimostra l’inadempimento Dimostra che il datore di lavoro non ha adempiuto all’obbligo di manutenzione e lavaggio degli indumenti-DPI, ad esempio tramite documenti, prassi aziendali, disposizioni interne e testimonianze. |
Dimostra i fatti impeditivi o limitativi del danno Deve provare che gli indumenti non sono stati utilizzati come DPI, oppure che il mancato lavaggio non ha inciso sulla sicurezza o che esisteva un sistema di manutenzione effettivamente operante e accessibile ai lavoratori. |
|
Non è tenuto a una prova analitica su ogni lavaggio Una volta accertato l’inadempimento aziendale, non deve indicare con precisione numero, frequenza e modalità di ogni singolo lavaggio effettuato in ambito domestico per ottenere la liquidazione equitativa del danno. |
Non può escludere il danno per mancanza di dettagli minuziosi Non è sufficiente contestare la mancanza di indicazioni puntuali su ciascun lavaggio per negare il risarcimento: il datore di lavoro deve fornire prove concrete a sostegno delle proprie eccezioni, dimostrando l’assenza del pregiudizio o l’esiguità dello stesso. |
Usi una divisa di lavoro considerata DPI e ti occupi tu del lavaggio, senza alcun rimborso? Potrebbe esserci un diritto al risarcimento che non ti è stato ancora riconosciuto.
Il quadro normativo di riferimento
Il sistema normativo di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si fonda su una pluralità di disposizioni che trovano il loro fondamento costituzionale nell’articolo 32 della Costituzione e la loro specificazione nell’articolo 2087 del codice civile, norma di chiusura del sistema che impone all’imprenditore di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 ha poi specificato dettagliatamente gli obblighi in materia di dispositivi di protezione individuale. L’articolo 74 definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”, mentre l’articolo 77 stabilisce gli specifici obblighi del datore di lavoro, tra cui quello di “mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie“.
Le implicazioni pratiche per le aziende
La pronuncia della Cassazione ha ricadute pratiche per le aziende, che devono gestire con attenzione gli indumenti di lavoro forniti ai dipendenti.
Non è sufficiente limitarsi alla fornitura iniziale, ma occorre organizzare un sistema di manutenzione che garantisca l’efficienza protettiva nel tempo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il datore di lavoro può adempiere a tale obbligo in diversi modi: organizzando un servizio aziendale di lavaggio, affidando il servizio a terzi, oppure riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio domestico. L’importante è che venga garantita la continuità della funzione protettiva degli indumenti attraverso una manutenzione adeguata.
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano n. 5648 del 10 febbraio 2025 ha precisato che “costituisce elemento presuntivo dell’esistenza dell’obbligo il fatto che il datore di lavoro abbia attivato il servizio di lavaggio presso altre officine della medesima azienda ove si svolgono analoghe lavorazioni“, evidenziando come la prassi aziendale possa costituire elemento di prova dell’obbligo.
1. Verifica se le divise sono DPI
Analizza mansioni, rischi e funzioni effettive degli indumenti per stabilire se le divise svolgono una vera funzione protettiva ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 81/2008.
2. Definisci il sistema di lavaggio
Scegli se organizzare un servizio interno di lavaggio, affidarti a una lavanderia esterna oppure riconoscere il costo dei lavaggi domestici, garantendo continuità alla funzione protettiva degli indumenti.
3. Formalizza procedure e responsabilità
Redigi procedure scritte sugli obblighi di utilizzo e manutenzione degli indumenti-DPI e comunicale in modo chiaro ai lavoratori e ai preposti, integrandole nel sistema di gestione della sicurezza.
4. Traccia gli interventi di manutenzione
Documenta consegna, lavaggi, riparazioni e sostituzioni delle divise, così da poter dimostrare l’adempimento agli obblighi in caso di ispezioni o contenzioso giudiziario.
5. Valuta il rischio di contenzioso
Confronta le prassi aziendali con la giurisprudenza più recente e, se necessario, adegua il sistema di gestione degli indumenti-DPI per ridurre l’esposizione a possibili richieste risarcitorie collettive.
La liquidazione del danno
Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda i criteri di liquidazione del danno. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui, quando il lavoratore abbia dovuto provvedere autonomamente al lavaggio degli indumenti-DPI nell’ambito del normale ciclo domestico, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’articolo 432 del codice di procedura civile.
Come precisato dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 11069 del 27 aprile 2023, “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima solo quando il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, onde non risultare arbitraria“.
I criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la liquidazione equitativa tengono conto di diversi parametri: il numero e la frequenza dei lavaggi necessari, il costo medio del lavaggio domestico, la durata del periodo di inadempimento. Le somme riconosciute variano generalmente da poche centinaia di euro fino a diverse migliaia, a seconda delle circostanze del caso concreto.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, confermando l’orientamento giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione estensiva delle norme di protezione in conformità ai principi costituzionali.
Per le aziende, la decisione comporta la necessità di rivedere le proprie procedure di gestione degli indumenti di lavoro, assicurandosi che venga garantita non solo la fornitura iniziale ma anche la manutenzione continua attraverso sistemi di lavaggio adeguati.
L’inadempimento a tali obblighi espone infatti il datore di lavoro a responsabilità risarcitoria, con conseguenze economiche che possono risultare significative, specialmente in presenza di un elevato numero di dipendenti interessati.
La tutela della salute dei lavoratori rimane un valore primario dell’ordinamento, e la giurisprudenza continua a interpretare le norme di sicurezza in senso evolutivo, adeguandole alle esigenze di protezione che emergono dalla realtà produttiva contemporanea.
Domande frequenti
A cosa servono i dispositivi di protezione individuale DPI?
La loro funzione principale è quella di fungere da barriera tra l’operatore e i rischi presenti sul luogo di lavoro, garantendo un livello di sicurezza adeguato anche in condizioni operative potenzialmente pericolose. L’uso corretto dei DPI è fondamentale per rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
A quale categoria appartengono i DPI cosiddetti salvavita?
Esempi tipici includono apparecchi per la protezione delle vie respiratorie in ambienti tossici, imbracature di sicurezza per lavori in quota e indumenti ignifughi per la protezione da fiamme e calore estremo. L’importanza dei DPI di terza categoria risiede nella loro capacità di prevenire incidenti gravi, garantendo sicurezza e tranquillità ai lavoratori esposti a rischi elevati.
Che differenza c'è tra dispositivi di protezione e dispositivi di sicurezza?
Si concentrano sulla protezione personale e sono obbligatori in molti ambienti lavorativi. Al contrario, i dispositivi di sicurezza, come sensori antincendio o sistemi di allarme, mirano a prevenire incidenti o ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro complessivo. Essi operano a livello strutturale e collettivo piuttosto che individuale, creando condizioni più sicure per tutti.
Che cosa sono i DPI all'interno del quadro della sicurezza nei luoghi di lavoro?
La loro funzione principale è quella di ridurre l’esposizione a pericoli specifici come agenti chimici, rumori elevati o oggetti in caduta. È fondamentale che i DPI siano conformi alle normative di sicurezza vigenti e che i lavoratori siano adeguatamente formati nel loro utilizzo per massimizzare l’efficacia nella prevenzione degli infortuni.
Chi deve fornire i DPI al lavoratore?
Una volta identificati i pericoli, deve provvedere alla fornitura gratuita dei DPI adeguati, assicurandosi che siano conformi agli standard di sicurezza vigenti. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare i dipendenti sull’uso corretto dei DPI e verificare che vengano utilizzati in modo appropriato durante lo svolgimento delle attività lavorative.
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Informazioni sull'Autore
Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.
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