– In seguito a separazione o divorzio dei coniugi i figli minori e maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente hanno il diritto di essere mantenuti dai genitori.

Mantenimento dei figli: come gestire le spese ordinarie e straordinarie dopo la separazione

Le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli dopo la separazione: cosa sapere

In caso di separazione o divorzio, i genitori hanno il dovere legale di garantire il mantenimento dei figli, sia minori che maggiorenni non autosufficienti, in base al principio di proporzionalità stabilito dall’art. 315-bis e 337-ter del Codice Civile.

Questo include sia le spese ordinarie, che coprono bisogni essenziali come vitto e alloggio, sia le spese straordinarie, spesso imprevedibili e non incluse nell’assegno di mantenimento.

Le spese straordinarie si dividono in due categorie: quelle che richiedono un accordo preventivo tra i genitori e quelle che non lo necessitano. Tra queste ultime rientrano le spese mediche urgenti o quelle scolastiche obbligatorie.

La Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente che, in assenza di accordo, il genitore che ha sostenuto spese straordinarie può chiedere il rimborso. Tuttavia, in situazioni straordinarie di rilevante entità, potrebbe essere richiesto un titolo esecutivo.

È sempre possibile chiedere una modifica consensuale o giudiziale delle spese in base alle mutate condizioni economiche.

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Spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli – Torna all’indice ^

In seguito a separazione o divorzio dei coniugi i figli minori e maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente hanno il diritto di essere mantenuti dai genitori.

Tale diritto viene sancito dall’art 315-bis del codice civile che, al primo comma, recita: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

Un altro articolo del codice civile da considerare in tema di spese di mantenimento dei figli è il 337-ter che stabilisce: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio.
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.

Categoria Spese ordinarie Spese straordinarie
Definizione Spese necessarie per il mantenimento quotidiano dei figli Spese non previste e che non rientrano nell'assegno di mantenimento
Esempi di spese - Vitto (spesa alimentare, mensa scolastica) - Spese mediche (visite specialistiche, ticket sanitari)
Esempi di spese - Alloggio (affitto, utenze) - Spese scolastiche (tasse per scuole private, gite con pernottamento)
Esempi di spese - Vestiario e abbigliamento ordinario - Corsi di lingue e attività sportive
Documentazione Non è necessaria alcuna documentazione particolare È necessaria la documentazione delle spese
Accordo tra genitori Non richiede accordo preventivo Alcune richiedono accordo preventivo, altre no
Principio di proporzionalità Include nel calcolo dell'assegno di mantenimento La partecipazione è proporzionale al reddito di ciascun genitore
Adeguamento Adeguato automaticamente agli indici ISTAT Non automaticamente adeguate, devono essere concordate

Le spese straordinarie in sede di separazione e divorzio – Torna all’indice ^

A cosa ci si riferisce con l’espressione “spese straordinarie” di mantenimento dei figli? Le spese straordinarie di mantenimenti dei figli riguardano le spese che non presentano carattere di ordinarietà e che esulano dall’importo dell’assegno di mantenimento.

Non è rintracciabile, però, una precisa definizione normativa di spese straordinarie. È, quindi, necessario riferirsi alle spese che non rientrano nel mantenimento ordinario vero e proprio.

Solitamente il mantenimento ordinario copre, ad esempio, le spese di vitto (spesa alimentare e mensa scolastica), alloggio (eventuale canone di affitto, mutuo e utenze) e spese per vestiario o la ricarica del cellulare; tutto il resto rientra tra le spese straordinarie che devono essere sostenute da entrambi i genitori.

Per avere un quadro pratico sulle spese straordinarie, è opportuno affidarsi alla giurisprudenza.

Sull’argomento segnaliamo la sentenza emessa dalla Cassazione civ. Sez. I, Ord., del 13-01-2021, n. 379, la quale ha suddiviso le spese straordinarie in 2 categorie: le spese straordinarie per le quali è necessario un preventivo accordo tra i genitori e quelle per le quali non è necessario un preventivo accordo.
Tra queste spese straordinarie per le quali non è necessario un preventivo accordo rientrano:
spese mediche (da documentare) quali

  • visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
  • cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  • trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • ticket sanitari;
  • occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
  • farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista  anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;


spese scolastiche: t
asse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati; libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest’ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; gite scolastiche senza pernottamento; abbonamento trasporto pubblico;


spese extrascolastiche
(da documentare) quali

  • tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
  • centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)

Tra le spese straordinarie, invece, che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori rientrano:

spese mediche (da documentare) quali

  • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
  • cure termali e fisioterapiche;
  • trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
  • farmaci omeopatici;

spese scolastiche: quali tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; corsi di specializzazione e master; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero


spese extrascolastiche
(da documentare) quali

  • corsi di lingue;
  • corsi di musica e strumenti musicali;
  • attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
  • spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
  • baby sitter;
  • viaggi  studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza  i genitori;
  • spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
  • acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli

Anche la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza n. 6799/2022 è tornata sull’argomento delle spese straordinarie e accordo tra i genitori per sostenere le stesse.

È sempre, quindi, necessario l’accordo per la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie? I Giudici della Sezione VI  hanno sostenuto che non è necessario il previo accordo non solo quando si tratta di spese straordinarie obbligatorie ma anche in tutti gli altri casi: Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio  e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6799)

Obbligo di rimborso che può essere azionato con atto di precetto in caso di spese straordinarie obbligatorie, mentre in caso di altre spese straordinarie “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole” ( civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2021, n. 3835), il genitore che ha anticipato le spese, dovrà munirsi di idoneo titolo esecutivo.

Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, è tornata ad occuparsi della nozione e della tipologia delle spese straordinarie che, in quanto tali, non sono incluse nella quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli.

I Giudici hanno evidenziato come “in tema di mantenimento dei figli, costituiscano spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma IV cod civ e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intense come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori,
produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti onere sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno

Come determinare la partecipazione alle spese straordinarie? – Torna all’indice ^

Per stabilire la partecipazione di ogni genitore alle spese straordinarie si fa riferimento al principio di proporzionalità.

Il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato nella misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ogni genitore, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14813).

È, però, sempre possibile chiedere una modifica (consensuale o giudiziale) qualora dovessero cambiare le condizioni economiche di un genitore sia in senso peggiorativo che migliorativi del proprio reddito.

Ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori in base al reddito.

Spese ordinarie di mantenimento dei figli – Torna all’indice ^

Oltre alle spese straordinarie sono da considerare le spese ordinarie ovvero quelle spese che rientrano nell’assegno di mantenimento e che sono predeterminate nel loro ammontare.

Nei provvedimenti di separazione o divorzio, a partire dal 2022 e 2023, i Giudici hanno spesso fatto riferimento a una tabella o protocollo che definisce e indica cosa si intende per spese ordinarie e per quelle straordinarie dei figli.

In quest’ottica, quali sono considerate spese ordinarie?

Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli che non fanno sorgere un diritto al rimborso e sono incluse nell’assegno di mantenimento (ad esempio vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e uscite per l’ordinaria cura della persona.

Anche il Protocollo del Tribunale di Roma, ad esempio, ha confermato tale concetto ovvero che le spese ordinarie sono comprese nell’assegno di mantenimento e tra queste rientrano: “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”.

 

Anche il Tribunale di Perugia, attraverso il Protocollo relativo alle spese ordinarie e straordinarie, ha ritenuto che tra le spese ordinarie e quindi ricomprese nell’assegno di mantenimento rientrino: vitto (ivi compresa la mensa scolastica o universitaria), il contributo per le spese dell’abitazione, le spese per l’abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e per le scuole paritarie), le spese di acquisito di materiale scolastico e di cancelleria, le gite scolastiche senza pernottamento, corsi pre e dopo scuola durante l’anno scolastico, le spese per baby sitter, le spese per il trasporto e per l’acquisto di medicinali da banco per patologie ordinarie e/o stagionali.

(Per approfondire il Protocollo del Tribunale di Perugia: Protocollo del Tribunale di Perugia )

Assistenza legale alle Imprese

Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti giuridici della famiglia con particolare riferimento alle procedure di risoluzione della crisi coniugale (separazione e divorzio), superando il tradizionale ruolo di assistenza per assumere una funzione di mediazione e tutela dei fondamentali interessi della prole.

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