Mantenimento dei figli: come gestire le spese ordinarie e straordinarie dopo la separazione
– La principale differenza tra spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli, attiene al fatto che le spese ordinarie si riferiscono a costi regolari e previsti, come cibo e scuola, mentre le spese straordinarie riguardano costi non programmati e imprevisti, come spese mediche e attività extracurricolari.
Cosa sapere sulle spese quotidiane e straordinarie per il sostegno economico dei figli dopo la separazione
In caso di separazione o divorzio, i genitori hanno il dovere legale di garantire il mantenimento dei figli, sia minori che maggiorenni non autosufficienti. Ma quali sono esattamente le spese ordinarie e straordinarie che devono essere considerate? Questo è regolato dal principio di proporzionalità stabilito dall’art. 315-bis e 337-ter del Codice Civile
Ad esempio, Maria e Luca, dopo la loro separazione, hanno dovuto affrontare spese ordinarie come l’affitto e la mensa scolastica per i loro due figli, che ammontano a circa 800 euro al mese. Questo ha richiesto una pianificazione attenta delle loro finanze per assicurarsi che i bisogni dei bambini fossero sempre soddisfatti.
Questo include sia le spese ordinarie, che coprono bisogni essenziali come vitto e alloggio, sia le spese straordinarie, spesso imprevedibili e non incluse nell’assegno di mantenimento.
Le spese straordinarie possono essere suddivise in due categorie. La prima categoria include quelle che richiedono un accordo preventivo tra i genitori. La seconda categoria comprende le spese straordinarie che non necessitano di un accordo, come le spese mediche urgenti.
La Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente che, in assenza di accordo, il genitore che ha sostenuto spese straordinarie può chiedere il rimborso. Tuttavia, in situazioni straordinarie di rilevante entità, potrebbe essere richiesto un titolo esecutivo.
È sempre possibile chiedere una modifica consensuale o giudiziale delle spese in base alle mutate condizioni economiche, un passo che può sembrare difficile ma che è fondamentale per garantire il benessere dei figli in un contesto di cambiamento.
Ad esempio, se un genitore perde il lavoro o subisce una riduzione significativa del reddito, può richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento. Allo stesso modo, se un genitore ottiene un aumento di stipendio o una nuova fonte di reddito, potrebbe essere opportuno rivedere l’importo delle spese ordinarie e straordinarie per garantire che il mantenimento dei figli sia adeguato alle nuove circostanze.
Alcuni esperti legali suggeriscono che, in caso di difficoltà economiche, sia utile documentare ogni spesa e comunicare tempestivamente con l’altro genitore per evitare conflitti.
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Spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli – Torna all’indice ^
In seguito a separazione o divorzio dei coniugi i figli minori e maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente hanno il diritto di essere mantenuti dai genitori.
Tale diritto viene sancito dall’art 315-bis del codice civile che, al primo comma, recita: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”
Un altro articolo del codice civile da considerare in tema di spese di mantenimento dei figli è il 337-ter che stabilisce: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio.
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- le risorse economiche di entrambi i genitori.
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, a meno che non ci siano altri parametri stabiliti dai genitori o dal giudice”.
Categoria | Spese ordinarie | Spese straordinarie |
Definizione | Spese necessarie per il mantenimento quotidiano dei figli | Spese non previste e che non rientrano nell'assegno di mantenimento |
Esempi di spese | - Vitto (spesa alimentare, mensa scolastica) | - Spese mediche (visite specialistiche, ticket sanitari) |
Esempi di spese | - Alloggio (affitto, utenze) | - Spese scolastiche (tasse per scuole private, gite con pernottamento) |
Esempi di spese | - Vestiario e abbigliamento ordinario | - Corsi di lingue e attività sportive |
Documentazione | Non è necessaria alcuna documentazione particolare | È necessaria la documentazione delle spese |
Accordo tra genitori | Non richiede accordo preventivo | Alcune richiedono accordo preventivo, altre no |
Principio di proporzionalità | Include nel calcolo dell'assegno di mantenimento | La partecipazione è proporzionale al reddito di ciascun genitore |
Adeguamento | Adeguato automaticamente agli indici ISTAT | Non automaticamente adeguate, devono essere concordate |
Le spese straordinarie in sede di separazione e divorzio – Torna all’indice ^
A cosa ci si riferisce con l’espressione “spese straordinarie” di mantenimento dei figli? Le spese straordinarie di mantenimenti dei figli riguardano le spese che non presentano carattere di ordinarietà e che esulano dall’importo dell’assegno di mantenimento.
Solitamente il mantenimento ordinario copre, ad esempio, le spese di vitto (spesa alimentare e mensa scolastica), alloggio (eventuale canone di affitto, mutuo e utenze) e spese per vestiario o la ricarica del cellulare; tutto il resto rientra tra le spese straordinarie che devono essere sostenute da entrambi i genitori.
Per avere un quadro pratico sulle spese straordinarie, è opportuno affidarsi alla giurisprudenza.
spese mediche (da documentare) quali
- visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ticket sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati; libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest’ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; gite scolastiche senza pernottamento; abbonamento trasporto pubblico;
spese extrascolastiche (da documentare) quali
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Tra le spese straordinarie, invece, che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori rientrano:
spese mediche (da documentare) quali
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
spese scolastiche: quali tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; corsi di specializzazione e master; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero
spese extrascolastiche (da documentare) quali
- corsi di lingue;
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
- baby sitter;
- viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
- acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
Anche la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza n. 6799/2022 è tornata sull’argomento delle spese straordinarie e accordo tra i genitori per sostenere le stesse.
È sempre, quindi, necessario l’accordo per la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie? I Giudici della Sezione VI hanno sostenuto che non è necessario il previo accordo non solo quando si tratta di spese straordinarie obbligatorie ma anche in tutti gli altri casi: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso” (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6799)
Obbligo di rimborso che può essere azionato con atto di precetto in caso di spese straordinarie obbligatorie, mentre in caso di altre spese straordinarie “per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole” ( civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2021, n. 3835), il genitore che ha anticipato le spese, dovrà munirsi di idoneo titolo esecutivo.
Anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, è tornata ad occuparsi della nozione e della tipologia delle spese straordinarie che, in quanto tali, non sono incluse nella quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli. Ti sei mai chiesto come queste decisioni possano influenzare il tuo caso specifico?
I Giudici hanno evidenziato come “in tema di mantenimento dei figli, costituiscano spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma IV cod civ e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intense come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori,
produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti onere sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno”
Come determinare la partecipazione alle spese straordinarie? – Torna all’indice ^
La partecipazione alle spese straordinarie si basa sul principio di proporzionalità, non necessariamente equa. Ogni genitore contribuisce in base al proprio reddito e alle risorse disponibili. (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14813).
È, però, sempre possibile chiedere una modifica (consensuale o giudiziale) qualora dovessero cambiare le condizioni economiche di un genitore sia in senso peggiorativo che migliorativi del proprio reddito.

Spese ordinarie di mantenimento dei figli – Torna all’indice ^
Oltre alle spese straordinarie sono da considerare le spese ordinarie ovvero quelle spese che rientrano nell’assegno di mantenimento e che sono predeterminate nel loro ammontare.
Nei provvedimenti di separazione o divorzio, a partire dal 2022 e 2023, i Giudici hanno spesso fatto riferimento a una tabella o protocollo che definisce e indica cosa si intende per spese ordinarie e per quelle straordinarie dei figli.
In quest’ottica, quali sono considerate spese ordinarie?
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli che non fanno sorgere un diritto al rimborso e sono incluse nell’assegno di mantenimento (ad esempio vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e uscite per l’ordinaria cura della persona.
Anche il Protocollo del Tribunale di Roma, ad esempio, ha confermato tale concetto ovvero che le spese ordinarie sono comprese nell’assegno di mantenimento e tra queste rientrano: “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)”.
Anche il Tribunale di Perugia, attraverso il Protocollo relativo alle spese ordinarie e straordinarie, ha ritenuto che tra le spese ordinarie e quindi ricomprese nell’assegno di mantenimento rientrino: vitto (ivi compresa la mensa scolastica o universitaria), il contributo per le spese dell’abitazione, le spese per l’abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e per le scuole paritarie), le spese di acquisito di materiale scolastico e di cancelleria, le gite scolastiche senza pernottamento, corsi pre e dopo scuola durante l’anno scolastico, le spese per baby sitter, le spese per il trasporto e per l’acquisto di medicinali da banco per patologie ordinarie e/o stagionali.
(Per approfondire il Protocollo del Tribunale di Perugia: Protocollo del Tribunale di Perugia )
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Mantenimento dei figli: il decreto di omologa come titolo esecutivo per le spese straordinarie – Torna all’indice ^
Immagina di trovarti di fronte a una situazione in cui le spese per il tuo bambino stanno aumentando e non sai come affrontarle.
La recente sentenza del Tribunale di Savona, pronunciata il 24 gennaio 2025, offre un chiarimento cruciale su come un decreto di omologa possa diventare un titolo esecutivo per l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie.
Il contesto della sentenza
Nel caso esaminato, il Tribunale ha valutato un verbale di separazione che prevedeva specifici obblighi da parte di uno dei genitori in merito al mantenimento del figlio. Questo verbale faceva riferimento sia a un contributo mensile sia alla copertura delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e universitarie.
Tali elementi sono di fondamentale rilevanza, poiché delineano aspettative e responsabilità dei genitori rispetto alle esigenze di vita del minore. L’efficacia del titolo esecutivo derivante dal decreto di omologa si è rivelata centrale, in particolare per le spese straordinarie che non erano state preventivamente quantificate.
Infatti, per spese scolastiche e mediche si riconosce una peculiarità che le distingue dai contributi mensili, rendendole una componente essenziale dell’obbligo di mantenimento in caso di necessità.
“Ad esempio, Maria, una madre separata, ha raccontato come le spese per le attività extrascolastiche di suo figlio siano state una sorpresa inaspettata. ‘Non avevo previsto quanto avrei dovuto spendere per le lezioni di musica e sport’, ha detto
‘Fortunatamente, il mio ex marito ha compreso l’importanza di queste attività e ha contribuito, ma non tutti i genitori sono così disponibili.'”

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie
La sentenza del Tribunale di Savona ribadisce un punto importante: le spese straordinarie già previste nel verbale di separazione devono essere assegnate con un certo grado di previsione.
Alcuni costi, come affitti o tasse universitarie, erano stati discussi durante la separazione e, pertanto, vanno considerati parte delle normali spese di mantenimento.
L’opposizione al precetto e le argomentazioni del Tribunale
L’opponente, in questo caso, sosteneva che il precetto emesso non potesse basarsi su un valido titolo esecutivo riguardo alle spese straordinarie. Tuttavia, la Corte ha chiarito che spese scolastiche e mediche, pur non essendo per definizione incluse nell’assegno periodico, ne condividono comunque la natura se si presentano con un grado di prevedibilità.
Pertanto, la possibilità di contestare il precetto si riduce in presenza di un chiaro impegno stabilito nel verbale di separazione. Inoltre, il Tribunale ha enfatizzato che le spese straordinarie devono essere ragionevoli e proporzionate, in relazione alle reali necessità del minore.
Questo implica che, al momento di quantificare, si devono considerare le esigenze concrete e attuali del ragazzo, insieme alla situazione economica dei genitori.
Implicazioni delle decisioni giuridiche
Questa pronuncia ha conseguenze significative per molti genitori separati, i quali si trovano a dover affrontare spese per i propri figli. Gli avvocati possono svolgere un ruolo cruciale nell’assistere i genitori nella redazione di verbali di separazione che includano chiaramente le spese straordinarie, garantendo così una maggiore protezione dei diritti dei minori.
Stabilisce un principio chiaro: il genitore che anticipa spese straordinarie legate al benessere del figlio può richiedere il rimborso all’altro genitore, senza necessità di ulteriori titoli esecutivi.
Tale decisione è un passo importante per garantire il supporto necessario ai figli, assicurando che le spese di mantenimento siano adeguatamente coperte.
Questo permette loro di ricevere il supporto necessario per affrontare le sfide del proprio percorso formativo e di crescita.
In sintesi, il decreto di omologa non è solo un documento legale; è un alleato fondamentale per i genitori che si trovano a gestire le spese per i propri figli. Conferisce legittimità alle richieste di rimborso delle spese straordinarie, garantendo che i diritti dei minori siano sempre al primo posto.
La complessità della normativa italiana, unita a sentenze come quella di Savona, evidenzia un approccio giuridico maturo e orientato a tutelare il benessere dei minori, ponendo sempre al centro gli interessi del ragazzo.
Nuove indicazioni della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni – Torna all’indice ^
L’ordinanza 24391/2024 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione offre spunti di riflessione significativi riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni. Si tratta di un argomento di grande attualità, che non solo merita un’analisi approfondita, ma richiede anche un’attenzione particolare nel contesto sociale e familiare odierno.
La Corte, nella sua decisione, non si limita a ribadire i principi già esistenti, ma li arricchisce di nuove sfumature riguardanti il concetto di autosufficienza economica.
Rivalutazione dell’autosufficienza economica
Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza è la modalità con cui viene valutata l’autosufficienza economica dei figli. La Corte chiarisce che non è sufficiente considerare solo la potenzialità di un’occupazione; è necessario esaminare contesti più complessi.
Anche una formazione adeguata, pur essendo fondamentale, non garantisce sempre un accesso efficace al mercato del lavoro, infatti, nel caso in cui un giovane non riesca a trovare un’occupazione per cause estranee alla sua volontà, l’obbligo di mantenimento potrebbe continuare a sussistere.
In questo modo, l’analisi si espande a un contesto reale di opportunità lavorative, rispecchiando le attuali dinamiche del mercato.
L’importanza delle prospettive future
Un ulteriore aspetto rilevante introdotto dalla Corte è la necessità di considerare le prospettive future del figlio. Non basta limitarsi a trovare un lavoro; è fondamentale che questa occupazione sia stabile e adeguata, un impiego precario non giustifica la cancellazione dell’obbligo di mantenimento. Pertanto, è consigliabile che i genitori e i figli maggiorenni esplorino insieme opportunità di formazione e networking per migliorare le possibilità di occupazione.
La valutazione deve pertanto essere estesa anche al tenore di vita e alla sostenibilità del reddito percepito. Questo approccio dimostra una sensibilità giuridica verso una realtà sociale in continua evoluzione, nella quale i giovani affrontano spesso scenari lavorativi complessi e incerti. Ma come possono i genitori garantire un supporto adeguato in queste circostanze?
Immagina un giovane laureato, Marco, che dopo mesi di ricerca non riesce a trovare un lavoro stabile. Ogni giorno, si sveglia con la speranza di ricevere una chiamata, ma le porte sembrano chiuse. La sua famiglia, preoccupata, si chiede se l’obbligo di mantenimento debba continuare, mentre Marco lotta per costruire il suo futuro.
Continuità con le precedenti decisioni giuridiche
L’ordinanza non segna un distacco netto dalla giurisprudenza precedente, ma si inserisce perfettamente in un contesto di continuità interpretativa. In decisioni passate, la Corte ha già sottolineato che il concetto di autosufficienza economica è complesso e merita una valutazione specifica per ciascun caso.
Ad esempio, nella sentenza n. 12952/2016 è stata ribadita l’importanza di una dipendenza economica “stabile e adeguata”.
Questo approccio personalizzato potrebbe contribuire a una comprensione più profonda delle dinamiche familiari e delle reali necessità dei figli.
Implicazioni pratiche e incertezze future
L’ordinanza 24391/2024 avrà senza dubbio ripercussioni pratiche significative. È lecito attendersi un allungamento dei tempi per la risoluzione delle controversie relative al mantenimento. Le valutazioni complesse riguardo all’autosufficienza economica richiederanno maggiore tempo e risorse.
Questo ampliamento del margine di discrezionalità per i giudici non faciliterà le previsioni sui risultati dei contenziosi, generando incertezze sia per i genitori sia per i figli. Il nuovo focus sulle opportunità lavorative e sulle prospettive future potrebbe complicare ulteriormente la situazione.
I genitori potrebbero trovarsi in difficoltà nel dimostrare l’estinzione dell’obbligo di mantenimento, portando a controversie più articolate e complesse.
Cercare un equilibrio
La decisione della Corte rappresenta un progresso nel trattamento giuridico dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Non si tratta di una rivoluzione rispetto alla giurisprudenza consolidata, ma di un affinamento degli strumenti interpretativi esistenti. Questo contesto richiederà una paziente ricerca di equilibrio tra le esigenze dei figli e quelle dei genitori.
È essenziale, pertanto, che la giurisprudenza continui a evolversi in modo tale da affrontare in modo adeguato le crescenti complessità di questa tematica, assicurando valutazioni giuste e appropriate per ogni singolo caso.
L’ordinanza della Cassazione stimola una riflessione su un tema di grande rilevanza sociale, esortando tutti gli attori coinvolti, dal legislatore ai magistrati, a un maggiore rispetto delle peculiarità delle situazioni familiari.
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Come funziona il mantenimento dei figli maggiorenni?
Il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema complesso regolato dal diritto di famiglia. In Italia, il dovere di mantenimento non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a quando il figlio non acquisisce un’autonomia economica.
Questo principio si basa sulla necessità di garantire al giovane gli strumenti per completare la propria formazione e inserirsi nel mondo del lavoro. La legge non stabilisce un’età precisa in cui il mantenimento debba cessare, ma la giurisprudenza considera vari fattori.
Tra questi, l’impegno del figlio nel percorso formativo o lavorativo, le sue reali opportunità occupazionali e le condizioni economiche dei genitori. È importante sottolineare che il figlio deve dimostrare diligenza e serietà nel perseguire l’indipendenza economica.
Come funziona il mantenimento per i figli maggiorenni di genitori separati?
Il mantenimento per i figli maggiorenni di genitori separati è un tema complesso che richiede attenzione alle specifiche esigenze e circostanze del figlio. In Italia, l’obbligo di mantenimento non termina automaticamente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), ma persiste finché il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica.
Questo significa che i genitori devono continuare a contribuire al sostentamento del figlio se questi è ancora impegnato in un percorso formativo o non riesce a trovare un’occupazione stabile. La giurisprudenza italiana stabilisce che il mantenimento deve coprire le necessità essenziali del figlio, come vitto, alloggio, istruzione e assistenza sanitaria.
Tuttavia, la situazione può variare in base a diversi fattori: le capacità economiche dei genitori, le aspirazioni legittime del figlio e la sua reale attitudine allo studio o al lavoro. È importante sottolineare che il dovere di mantenimento può essere revocato se il figlio dimostra un atteggiamento negligente nei confronti delle opportunità formative o lavorative.
Come interrompere il mantenimento del figlio maggiorenne?
In Italia, l’obbligo di mantenimento del figlio non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua fino a quando il figlio non sia economicamente autosufficiente.
Tuttavia, ci sono situazioni in cui è possibile chiedere la cessazione del mantenimento. Prima di tutto, è essenziale verificare se il figlio ha raggiunto un livello di autosufficienza economica. Ciò può includere un impiego stabile e adeguatamente remunerato. Se il figlio sta ancora studiando o è alla ricerca attiva di lavoro, l’obbligo potrebbe persistere.
Per interrompere formalmente il mantenimento, è necessario presentare una richiesta al tribunale competente. Sarà utile raccogliere prove che dimostrino l’autosufficienza economica del figlio o altre circostanze rilevanti, come la mancanza di impegno nella ricerca di lavoro.
La decisione finale spetta al giudice, che valuterà le argomentazioni e le prove presentate. È consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto di famiglia per ricevere supporto nella preparazione della documentazione necessaria e nell’affrontare l’iter legale nel modo più efficace possibile.
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Lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti giuridici della famiglia con particolare riferimento alle procedure di risoluzione della crisi coniugale (separazione e divorzio), superando il tradizionale ruolo di assistenza per assumere una funzione di mediazione e tutela dei fondamentali interessi della prole.
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Due case per i figli di separati: cambia l’affido condiviso
Un disegno di legge prevede che il bambino possa essere domiciliato stabilmente presso entrambi i genitori, secondo un calendario che tenga conto delle sue necessità, delle relazioni affettive e delle routine quotidiane.
Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione: presupposti e orientamenti Cassazione
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – sentenza n. 8071/2025 – fornisce chiarimenti importanti sulle condizioni che possono rendere l’allontanamento una causa di addebito, ossia elemento determinante della fine del matrimonio.
La questione dell’assegno di mantenimento: obbligo di ricerca del lavoro
Recentemente, con l’ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il diritto al mantenimento non è automatico, ma richiede una concreta e attiva ricerca di lavoro da parte del richiedente.
Ordinanza Cassazione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha emesso l’ordinanza n. 2536 del 26 gennaio 2024, relativa al ricorso n. 6511 /2022, promosso da una donna contro il suo ex marito