Cassazione civile sez. I, 26/01/2024, n. 2536: Ordinanza sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
– La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha emesso l’ordinanza n. 2536 del 26 gennaio 2024, relativa al ricorso n. 6511 /2022, promosso da una donna contro il suo ex marito.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha emesso l’ordinanza n. 2536 del 26 gennaio 2024, relativa al ricorso n. 6511 /2022, promosso da una donna contro il suo ex marito, in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1001/2021.
Svolgimento del Processo
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 171/2021, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, stabilendo un assegno di mantenimento di 750 euro mensili per ciascuno dei due figli, adottati nel 2009 e conviventi con la madre, oltre all’80% delle spese straordinarie. La richiesta della donna di ottenere un assegno divorzile era stata rigettata.
In appello, la donna aveva chiesto un assegno divorzile di 1.500 euro mensili e un aumento dell’assegno di mantenimento per i figli a 1.000 euro ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie.
La Corte d’appello aveva riconosciuto un assegno divorzile di 600 euro mensili, mantenendo invariato l’assegno di mantenimento per i figli.
Ragioni della Decisione
Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell’art. 5 l. n. 898 del 1970, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente aveva contestato la funzione meramente assistenziale dell’assegno divorzile, senza considerare la componente compensativa.
Tuttavia, non aveva specificato come e quando fosse stato provato il sacrificio delle sue opportunità lavorative durante il matrimonio.
Secondo Motivo di Ricorso
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 6 l. n. 898 del 1970 e degli artt. 315 bis, 316 bis e 337 ter, comma 4, c.c., è stato accolto.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva considerato adeguatamente il principio di proporzionalità nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli e nella ripartizione delle spese straordinarie.
Conclusione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, per una nuova valutazione. La decisione sulle spese del giudizio di legittimità sarà presa dalla Corte di Appello.
In caso di diffusione della presente decisione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2024.

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