Rimedi in caso di ritardo da parte della Questura nel rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha chiarito che i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza sono soggetti al termine di 180 giorni data la loro complessità e l’altissimo numero dei procedimenti amministrativi attivati.
Per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna attendere in genere dai 60 giorni ai 180 giorni.
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Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura a tutti i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Su tale documento vengono riportati tutti i dati del richiedente, oltre al motivo e durata del soggiorno.
Spesso, però, chi richiede il permesso di soggiorno deve confrontarsi con ritardi nel rilascio di questo documento.
Tempistiche di legge per il rilascio del permesso di soggiorno – Torna all’indice ^
Importante è fare rifermento al cedolino rilasciato dalla Questura riportante il numero di protocollo: da questa informazione si identifica la data di richiesta del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed è fondamentale per calcolare la tempistica entro la quale dovrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno stesso.
Tempistiche per ottenere il permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo): – Torna all’indice ^
- 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (art. 5 comma 9 D.Lgs 286/98);
- 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (art. 2 comma 3 L. 241/90);
- 180 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (art. 2 comma 4 L. 241/90).
I primi due sono termini indicativi per cui, in caso di mancato rispetto, la Questura non incorre in particolari conseguenze.
Il terzo termine invece, quello di 180 giorni, è un termine ordinatorio per il quale, superato tale limite, è possibile agire contro il silenzio della pubblica amministrazione.
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha chiarito che i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza sono soggetti al termine di 180 giorni data la loro complessità e l’altissimo numero dei procedimenti amministrativi attivati.
Cosa fare se la Questura supera i tempi previsti dalla legge – Torna all’indice ^
- Comunicare con le autorità: il primo passo dovrebbe essere quello di comunicare con l’Ufficio Immigrazione e richiedere informazioni sullo stato della richiesta
- Inviare un sollecito o una diffida ad adempiere: tramite un legale è possibile sollecitare la Questura per cercare di sbloccare la pratica
- Richiedere l’intervento del superiore gerarchico: nel caso in cui venisse superato il termine di 180 giorni, l’ 9-bis della legge 241/1990 stabilisce che in caso di inerzia della Questura, è possibile attivare il potere sostituivo del superiore gerarchico, la cui identità e i cui recapiti dovrebbero essere indicati sul sito internet istituzionale dell’amministrazione in questione. Il superiore gerarchico dispone di termini dimezzati per completare il procedimento, e dunque di 90 giorni.
- Ricorso legale: trascorsi invano anche i 90 giorni per l’intervento gerarchico, non resta che fare ricorso al Tar: il richiedente quindi dovrà considerare l’opzione di avviare un ricorso legale per accelerare il processo di rilascio del permesso
In ogni caso si suggerisce di raccogliere tutta la documentazione e le comunicazioni e gli scambi con la Questura o l’Ufficio Immigrazione. Queste prove possono essere utili in caso di ricorso.
Il ricorso al Tar – Torna all’indice ^
Il Tar, nel valutare il ricorso, terrà conto di alcuni fattori, tra i quali:
- la tempestività della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
- la complessità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
- la condotta della Questura.
Se il ricorso viene accolto, il Tar ordina alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno entro un termine stabilito.
Inoltre, il Tar può condannare la Questura al pagamento di una sanzione amministrativa.
– Il ricorso al Tar prevede un contributo unificato pari a 300 euro e marca da bollo da 27 euro
È possibile ottenere un indennizzo per il ritardo? – Torna all’indice ^
In caso di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso è possibile ottenere il risarcimento del danno o un indennizzo da mero ritardo. Secondo l’art. 2-bis della l. 241/1990, le Pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Inoltre, in caso di inosservanza del medesimo termine, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo subito, pari a 30 euro per ogni giorni di ritardo, fino a un totale di 2.000 euro.
Qualora dovessero essere riconosciuti sia l’indennizzo che il risarcimento, quest’ultimo viene scorporato dell’entità del primo.
Per richiedere l’indennizzo da mero ritardo è necessario presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Tribunale ordinario, a seconda della tipologia di permesso di soggiorno richiesto.
Rinnovo permesso di soggiorno: durata – Torna all’indice ^
Precisiamo che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di durata “non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal D.lgs. n. 286/98 (TUI) e dal suo Regolamento di Attuazione”(cfr. art. 5, comma 4, TUI), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio.
La ricevuta del permesso di soggiorno e i diritti del cittadino straniero in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno – Torna all’indice ^
La ricevuta del permesso di soggiorno ha valore legale, attesta cioè che vi è un procedimento amministrativo in corso relativo al rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno e, pertanto, consente alla persona straniera di rimanere regolarmente in Italia in attesa del permesso di soggiorno.
Diritti del cittadino in attesa del permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo) – Torna all’indice ^
L’art. 5 comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione consente ai cittadini stranieri di svolgere temporaneamente attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
Tale disposizione dettata per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, successivamente, estesa con una circolare del Ministero del Lavoro e dell’INL anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
- la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.
Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno? – Torna all’indice ^
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).
Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio quali ad esempio:
- reddito insufficiente
- problemi di alloggio (idoneità alloggiativa)
- precedenti penali
- mancanza di documenti
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