– L’art. 31 si caratterizza per la regolamentazione della tematica dei permessi di soggiorno, con uno sguardo all’interesse dei minori. Tale norma è composta di quattro commi che fissano importanti principi in materia.
Disamina art. 31 del Testo Unico dell’immigrazione per i minorenni
Il Testo Unico sull’Immigrazione, D.lgs. n. 286/1998, è una pietra miliare per la regolamentazione dei permessi di soggiorno in Italia, con un’attenzione particolare ai minori. L’articolo 31 di questo decreto, con i suoi quattro commi, stabilisce principi cruciali per la tutela dei minori stranieri e dei loro familiari.
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La fonte normativa di riferimento è il D.lgs. n. 286/1998, meglio conosciuto quale Testo Unico sull’Immigrazione.
In particolare l’art. 31 si caratterizza per la regolamentazione della tematica dei permessi di soggiorno, con uno sguardo all’interesse dei minori. Tale norma è composta di quattro commi che fissano importanti principi in materia.
Nel primo comma viene stabilito che: “Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.
Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 (del T.U.I.). L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza”.
Il secondo comma è stato abrogato dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122, mentre il quarto ed ultimo comma così recita: “Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero, il provvedimento e’ adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”.
Tuttavia, la disposizione, che interessa maggiormente è quella stabilita dal comma terzo dell’art. 31 del T.U.
Secondo l’Art. 31 comma 3: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L’ autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
Secondo la previsione di legge sopra riportata, il familiare del minore straniero presente in Italia (genitore o parente affidatario) può entrare o rimanere nel Territorio Nazionale, con autorizzazione del Tribunale dei minori territorialmente competente, previa verifica di taluni requisiti normativi, per un periodo di tempo determinato, così derogando a tutte le altre norme contenute nel T.U.I.
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa.
I requisiti fissati dall’art. 31, co. 3, del D. Lgs. 286/1998, che legittimano la concessione del provvedimento autorizzativo, da parte del giudice minorile, all’ingresso o alla permanenza del ricorrente, familiare del minore straniero, sono:
- “gravi motivi” connessi con lo sviluppo psicofisico del minore
- età e condizioni di salute del minore presente in Italia
Gravi motivi – Torna all’indice ^
I giudici hanno ricompreso tutte le situazioni fattuali d’emergenza, caratterizzate da eccezionalità e straordinarietà, idonee a derogare alle altre disposizioni inserite nel TUI.
Età e condizioni di salute del minore – Torna all’indice ^
Questo però non implica automaticamente che il familiare di un minore, più vicino alla maggiore età, non avrà alcuna chance di vedere accolto il suo ricorso, dal momento che il competente Tribunale dei minori potrà basare la sua decisione sulla scorta di altri requisiti previsti dalla norma.
Un altro aspetto da affrontare riguarda le condizioni di salute del minore interessato.
Anche in questo caso l’apporto della giurisprudenza è stato utile per specificare che non occorre l’esistenza di una condizione di salute particolarmente grave, dovuta a determinate patologie, di sicuro impatto lesivo sul minore; è invece
sufficiente anche un concreto, fondato e relativamente grave pregiudizio che il minore potrebbe patire a causa dell’allontanamento del suo familiare di riferimento o, ancora, a causa del forzoso trasferimento del minore dal contesto familiare, ambientale e sociale in cui è cresciuto.
Gravi motivi: analisi sentenze Cassazione – Torna all’indice ^
Ad esempio la Corte di Cassazione a Sezione Unite con ordinanza n. 21799/2010 ha ritenuto che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal d.lgs. n.286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”.
Secondo la Corte quindi l’allontanamento dal territorio italiano del genitore straniero irregolare o privo del permesso di soggiorno rappresenterebbe un grave pregiudizio e sarebbe così pesante da create nel minore un pregiudizio tale da sconvolgere il suo sviluppo psico-fisico, condizione questa sufficiente ad ottenere l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 comma III del Testo Unico Immigrazione.
In passato si è a lungo dibattuto a proposito del rilascio di autorizzazione ex art 31 comma III in favore di quei genitori con condanne per uno dei reati che il testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero ovvero verso soggetti suscettibili di costituire una concreta e attuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale e verso stranieri ritenuti, semplicemente, non meritevoli di ottenere una delle forme di protezione internazionale previste dal nostro ordinamento.
Proprio in riferimento a queste categorie sono intervenute le Sezioni Unite nel 2019 chiarendo che: “il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto”.
“L’autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore”.
In ogni caso, è bene, tuttavia precisare che la presenza di tali requisiti dovrà essere dedotta dal ricorrente e accertata dal Tribunale dei Minori, analizzando la conclamata o presunta situazione di emergenza relativa alla situazione di eccezionalità e gravità in cui versi il minore.
Situazione, che sarebbe così in grado di giustificare il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 31 comma III TUI.
Sarà anche importante riconoscere le che condizioni di vita del minore sarebbero migliori se vivesse nel territorio italiano anziché nel suo paese di origine.
A tal proposito, pertanto, il Tribunale per i Minori dovrà indagare circa la sussistenza dei gravi motivi sotto un duplice profilo: in primo luogo, la circostanza emergenziale dovrà essere considerata sotto il profilo dell’attualità quando si tratti di autorizzare l’ingresso sul territorio Nazionale del familiare del minore; al contrario, nel caso della richiesta di autorizzazione alla mera permanenza sul territorio italiano del familiare si dovrà valutare se l’eventuale circostanza dell’allontanamento possa ingenerare un pregiudizio futuro in capo al minore.
Procedura di autorizzazione e riconoscimento del permesso di soggiorno – Torna all’indice ^
L’art. 31 comma 3 del Testo Unico Immigrazione consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare i familiari irregolari a rimanere in Italia con il rilascio, da parte della Questura, di un permesso di soggiorno per assistenza minori.
L’autorizzazione è richiesta al Tribunale dei Minori territorialmente competente attraverso la presentazione di un’istanza.
L’istanza può essere presentata da un singolo genitore o da entrambi i genitori ed in alcuni casi anche dai nonni o da altri parenti del minore nella Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni.
L’istruttoria viene svolta seguendo questi step: – Torna all’indice ^
- Audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
- Verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione;
- Acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.
Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante.
Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.
All’istanza è opportuno allegare i seguenti documenti: – Torna all’indice ^
- copia dei passaporti dei minori e del ricorrente;
- copia dell’eventuale permesso di soggiorno già posseduto del ricorrente, anche se scaduto;
- copia dell’atto di nascita del minore;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dell’altro genitore se posseduti;
- copia della documentazione medica aggiornata relativa allo stato di salute del minore, con indicazione delle visite mediche;
- copia dell’eventuale contratto di lavoro o copia della dichiarazione di impegno all’assunzione da parte del datore di lavoro;
- copia del contratto di locazione o di altro titolo abitativo;
- copia certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del minore;
- certificato penale del casellario giudiziale del ricorrente
Casi particolari: minori ospiti di comunità o di progetti territoriali di accoglienza – Torna all’indice ^
In questo caso le Commissioni Territoriali che non riconoscano in capo ai familiari del minore il diritto di ottenere una delle forme di protezione internazionale previste dal nostro ordinamento, hanno l’obbligo di verificare se sussistano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, sul rilascio del permesso ai sensi dell’art. 31 co. 3 d.lgs. n. 286/1998.
A questo punto, pertanto, verrà attivato il procedimento autorizzativo già precedentemente affrontato nei punti precedenti. È opportuno sottolineare che la cancelleria del Tribunale dei Minori competente, una volta ricevuta la segnalazione a cura delle Commissioni Territoriali, ha l’onere di aprire tale procedimento d’ufficio.
L’atto autorizzativo sarà notificato, al termine del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata della comunità o del centro di accoglienza in cui il minore è collocato insieme ai suoi familiari.
In ogni caso, una volta ricevuta l’autorizzazione, il permesso di soggiorno per Assistenza Minori potrà essere richiesto direttamente presso l’ufficio immigrazione della Questura competente.
Note tecniche e procedurali istanza ex art 31, comma III TUI – Torna all’indice ^
La procedura è esente dal contributo unificato, viene richiesto unicamente il pagamento di 27,00 euro per diritti di cancelleria.
All’istanza va allegata la ricevuta dalla quale individuare il codice Identificativo Unico di Pagamento (IUV) per l’annullamento.
L’iter dell’autorizzazione prende avvio subito dopo il deposito della richiesta e le tempistiche non sono definibili a priori in quanto dipendono dalla complessità istruttoria.
L’esito è quello di un decreto di accoglimento o di rigetto. Attraverso il provvedimento di diniego a permanere in Italia, può essere proposta impugnazione presso la Corte d’Appello.
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