Incidente stradale: come si valuta oggi il tuo danno.

– La Tabella Unica Nazionale spiegata a chi deve trattare con l’assicurazione

Dal 5 marzo 2025 il danno non patrimoniale da lesioni permanenti di non lieve entità — dal 10% al 100% — derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, nonché dalla responsabilità sanitaria, si calcola con la Tabella Unica Nazionale.
Chi riceve un'offerta dall'assicurazione dovrebbe conoscerla prima di firmare: ecco, in concreto, come funziona e cosa cambia per i sinistri più vecchi.

Ottobre 2026 · Perugia

Ti Trovi in: Home 9 Risarcimento del danno circolazione stradale 9 Incidente stradale: come si valuta oggi il tuo danno.

Il quadro normativo

La rivoluzione silenziosa del 2025: una tabella per tutta Italia

Torna all’indice

Per oltre vent'anni il valore del danno alla persona è stato calcolato in Italia con un sistema singolare: non la legge, ma le tabelle elaborate dalla giurisprudenza, con i Tribunali di Milano e di Roma a fare da guida e differenze anche sensibili tra un circondario e l'altro.

Dal 5 marzo 2025 questo quadro è cambiato. È entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025), in attuazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.

Orbene, la precisazione che conta: per i sinistri soggetti alla sua applicazione diretta, la TUN costituisce il parametro normativo nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni permanenti dal 10% al 100% — le lesioni di non lieve entità. Non ogni danno alla persona, dunque, e non in ogni caso: l'ambito dell'applicazione diretta è quello della circolazione di veicoli a motore e natanti e della responsabilità sanitaria (art. 1 del D.P.R. n. 12/2025).

Una novità che fa ordine — e che, proprio perché certa, deve essere conosciuta prima di sedersi al tavolo con la compagnia.

Ambito di applicazione

Quando si applica la TUN e quando no: la data del sinistro

Torna all’indice

La regola va ricordata con precisione, distinguendo tre ipotesi:

  • sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025: applicazione diretta della TUN, se ricorrono gli altri presupposti;
  • sinistri anteriori al 5 marzo 2025: nessuna applicazione diretta e retroattiva della TUN; la liquidazione resta equitativa, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza;
  • invalidità dall'1% al 9% (le c.d. microlesioni): si applica in ogni caso il sistema dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come meglio si dirà.

Il testo è esplicito: l'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 stabilisce che la disciplina si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.

Ma vi è di più. Dopo la sentenza n. 8630 del 2026 della Cassazione, per i sinistri anteriori la TUN può comunque entrare nel ragionamento del giudice in via indiretta, come parametro privilegiato della liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. La distinzione è essenziale:

  • applicazione diretta: vincolata all'ambito temporale e oggettivo stabilito dalla legge;
  • utilizzo indiretto: impiego della TUN come criterio di orientamento dell'equità giudiziale.

La data del sinistro resta dunque il primo punto da fissare in ogni pratica: l'applicazione di un parametro non pertinente può incidere sulla correttezza della quantificazione dell'offerta.

Il calcolo

Come si calcola il danno: punti, età, tabelle

Torna all’indice

La TUN attribuisce un valore pecuniario a ogni punto di invalidità tra 10 e 100, mediante tabelle e coefficienti che tengono conto dell'età del soggetto leso: a parità di menomazione, il danno è diverso per un giovane e per un sessantenne, perché diversa è la vita su cui la menomazione incide. È il sistema del punto variabile.

Il decreto prevede, in sintesi:

  • una tabella del valore pecuniario del danno biologico per ogni punto di invalidità, con i coefficienti di variazione per età;
  • una tabella comprensiva della componente di danno morale, articolata in valori minimo, medio e massimo in relazione alla sofferenza;
  • per il danno biologico temporaneo, liquidato secondo l'art. 139, comma 1, lettera b), del Codice delle Assicurazioni, un incremento dal 30% al 60% a titolo di danno morale (art. 3 del D.P.R. n. 12/2025): un rincalzo che la legge prevede, non una maggiorazione automatica in ogni caso.

Due precisazioni oneste. La prima: la personalizzazione fino al 30% prevista dall'art. 138 non è automatica; presuppone specifici aspetti dinamico-relazionali, che devono essere documentati e obiettivamente accertati. La seconda: la TUN comprende già una componente tabellare di danno morale; nella liquidazione complessiva vanno però tenute distinte quattro voci — il danno biologico, la componente morale, la personalizzazione e il danno patrimoniale (perdite reddituali, spese mediche), quest'ultimo liquidato a parte. Chi legge il proprio sinistro nella sola tabella rischia di lasciarsi sfuggire una parte rilevante del risarcimento.

Lesioni di lieve entità

Le microlesioni: il sistema dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni

Torna all’indice

Per le invalidità permanenti dall'1% al 9% la TUN non si applica: governa la materia l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Il sistema prevede un valore per il primo punto di invalidità, con coefficienti crescenti per i punti successivi, e un importo che diminuisce in funzione dell'età del danneggiato; il giudice può riconoscere una personalizzazione fino al 20%, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; l'ammontare complessivo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (art. 139, comma 3).

Quanto valgono, in euro, questi punti? Il valore del primo punto e quello dell'inabilità temporanea sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 139, comma 5). Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 luglio 2026, applicabile dal mese di aprile 2026, il primo punto vale 988,45 euro e ogni giorno di inabilità assoluta 57,64 euro. Per le liquidazioni riferite a periodi anteriori restano applicabili i valori dei decreti precedenti: anche per questo, ogni offerta va verificata sul parametro aggiornato corretto.

Ed è proprio questa la fascia delle piccole lesioni — colpi di frusta, fratture guarite con postumi minimi — quella in cui le compagnie propongono più facilmente offerte rapide a chiudere, talvolta calcolate con criteri non precisamente ricostruibili. Va poi ricordato che la lesione di lieve entità è risarcibile solo se risulta da riscontro medico-legale che ne accerti l'esistenza visivamente o strumentalmente (art. 32, comma 3-quater, della legge n. 27/2012): anche qui, la prova documentale decide.

La giurisprudenza

Sinistri anteriori al 5 marzo 2025: la parola della Cassazione

Torna all’indice

Per i sinistri più vecchi la questione non è accademica, e la Cassazione è intervenuta con una pronuncia di particolare interesse: la sentenza n. 8630 del 2026, Sezione Terza, pubblicata il 7 aprile 2026, resa sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano.

Il principio va enunciato con precisione. Per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025, la TUN non opera come disciplina normativa direttamente applicabile. La Cassazione ha tuttavia riconosciuto che essa può essere utilizzata quale parametro generale e privilegiato della liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Sennonché, la stessa pronuncia precisa l'altro fronte del principio: il giudice può discostarsi dalla TUN, anche applicando una tabella di elaborazione pretoria, ma deve motivare puntualmente sulle circostanze peculiari del caso concreto che giustificano la scelta.

Ne seguono tre chiarimenti, per evitare letture eccessive:

  • la TUN non si applica retroattivamente e non è obbligatoria per ogni sinistro precedente;
  • le tabelle elaborate dalla giurisprudenza non sono state abrogate: restano utilizzabili come parametri tabellari aggiornati ai fini della liquidazione equitativa, secondo il criterio adottato dal giudice e le peculiarità del caso concreto — parametri rilevanti, questi, vigenti al momento della liquidazione, non necessariamente quelli esistenti alla data del sinistro, come ribadito dalla Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 8352 del 2025;
  • la sentenza riguarda il potere-dovere del giudice nella liquidazione equitativa: non impone alla compagnia un obbligo diretto di liquidare secondo la TUN nei sinistri anteriori.

Conseguenza pratica per la trattativa: il parametro TUN può essere utilizzato come elemento di confronto con i parametri tabellari aggiornati, fermo restando che la pronuncia disciplina direttamente la liquidazione giudiziale e non impone una specifica modalità di formulazione dell'offerta assicurativa.

Prima della firma

L'offerta dell'assicurazione: le cinque verifiche prima di firmare

Torna all’indice

Dopo un incidente con lesioni, la compagnia formula spesso una proposta economica in tempi rapidi. Prima di firmare, cinque verifiche:

  1. la data del sinistro: determina il sistema di liquidazione applicabile;
  2. la perizia medico-legale: il grado di invalidità proposto dalla compagnia è davvero quello giusto? Una consulenza medico-legale indipendente è quasi sempre il punto decisivo della pratica;
  3. le componenti del danno: l'offerta comprende solo il danno biologico tabellare, o anche le spese, il danno da invalidità temporanea, la componente morale, le eventuali perdite reddituali?;
  4. i documenti: referti, certificati di guarigione, scontrini, giustificativi di spesa — la prova documentale è la colonna portante di ogni richiesta;
  5. il tempo: un'offerta che scade in pochi giorni non è un'occasione, è una pressione.

Un'avvertenza, che vale più di ogni formula: la sottoscrizione di una quietanza o di una transazione può definire, in tutto o in parte, le pretese risarcitorie. Gli effetti dipendono dal contenuto dell'accordo, dalle eventuali riserve e dalla concreta conoscenza dei pregiudizi già manifestatisi al momento della sottoscrizione. La verifica preventiva, al contrario, non toglie nulla di ciò che l'offerta assicura, e consente di decidere sapendo che cosa si sta firmando.

In sintesi

Conclusioni

Torna all’indice

La Tabella Unica Nazionale ha portato certezza nel sistema, ma non ha eliminato il rischio più comune: quello di sottostimare il proprio danno in sede stragiudiziale, dove il potere contrattuale del singolo è già di per sé limitato.

Il metodo giusto resta quello di sempre: prima i documenti e la consulenza medico-legale, poi la trattativa, solo alla fine la firma.

Lo Studio Legale Polenzani–Brizzi assiste da anni le vittime di sinistri stradali in tutta la filiera: dalla prima richiesta risarcitoria alla trattativa con la compagnia, fino all'eventuale azione giudiziaria davanti al Giudice di Pace o al Tribunale.

Domande e risposte

Domande frequenti

Torna all’indice

Che cos'è la Tabella Unica Nazionale?

Il parametro normativo nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni permanenti dal 10% al 100%, introdotto dal D.P.R. n. 12/2025 e applicabile direttamente ai sinistri verificatisi dal 5 marzo 2025 nell'ambito della circolazione di veicoli a motore e natanti e della responsabilità sanitaria.

Il mio incidente è del 2023: si applica la TUN?

Non direttamente: per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 la TUN non opera come disciplina normativa applicabile. Tuttavia, secondo la Cassazione, sentenza n. 8630/2026, il giudice può utilizzarla come parametro privilegiato della liquidazione equitativa, salvo motivare adeguatamente l'eventuale scelta di un diverso criterio.

L'assicurazione mi ha offerto una cifra subito: devo accettare?

Prima di firmare, la proposta va verificata con un consulente medico-legale e con un legale. La sottoscrizione di una quietanza o di una transazione può definire in tutto o in parte le pretese risarcitorie: gli effetti dipendono dal contenuto dell'accordo, dalle eventuali riserve e dalla conoscenza dei pregiudizi al momento della sottoscrizione.

Quanto vale un punto di invalidità nelle microlesioni?

Per le invalidità dall'1% al 9% si applica l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni: con il decreto ministeriale del 20 luglio 2026 il primo punto vale 988,45 euro e ogni giorno di inabilità assoluta 57,64 euro, con decorrenza dal mese di aprile 2026. Tali valori sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT e vanno sempre verificati in relazione all'ultimo aggiornamento vigente.

Contatti

Chiamaci per un appuntamento

Torna all’indice

Se hai subito un incidente stradale e vuoi capire se l'offerta della compagnia è corretta — o se vuoi costruire la tua richiesta risarcitoria nel modo giusto — contatta lo Studio Legale Polenzani–Brizzi di Perugia.

Studio Legale Polenzani–Brizzi — Via Blasi nr. 32, Perugia

Telefono 075/3724222 — Fax 075/3724030

E-mail: [email protected] — PEC: [email protected]

Sito: www.avvocatipolenzanibrizzi.it

Avvertenza. Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale né consulenza individuale. Norme, importi e orientamenti giurisprudenziali sono soggetti ad aggiornamento. Per il tuo caso specifico rivolgiti a un avvocato e a un medico legale.