Il codice rosso: provvedimenti urgenti nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

– La Legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata “Codice Rosso”, ha rivoluzionato l’approccio dell’ordinamento italiano alla violenza domestica e di genere.

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata “Codice Rosso”, ha rivoluzionato l’approccio dell’ordinamento italiano alla violenza domestica e di genere, introducendo un sistema di provvedimenti urgenti caratterizzato dalla tempestività dell’intervento e dall’efficacia delle misure di protezione.

“Dopo anni di paura, finalmente ho trovato il coraggio di denunciare. Grazie al Codice Rosso, ho ricevuto protezione immediata e supporto legale. Non mi sento più sola,” racconta Maria, una vittima di violenza domestica.

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L’architettura dei provvedimenti urgenti

Il sistema si articola su tre livelli di intervento progressivo. Il primo livello è l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Il secondo livello prevede l’allontanamento urgente disposto direttamente dal pubblico ministero anche fuori dai casi di flagranza.

Il terzo livello comprende le misure urgenti di protezione che impongono al pubblico ministero di valutare entro trenta giorni l’applicazione di misure cautelari.

L’allontamento d’urgenza: presupposti e modalità

L’allontanamento d’urgenza può essere disposto quando sussiste flagranza di reato per delitti specificamente elencati (maltrattamenti, lesioni aggravate, violenza sessuale, atti persecutori) e vi sono fondati motivi per ritenere che le condotte possano essere reiterate.

 

La polizia giudiziaria richiede l’autorizzazione del pubblico ministero e procede all’immediata esecuzione.
Il pubblico ministero deve richiedere la convalida al giudice entro quarantotto ore, e il giudice fissa l’udienza entro le successive quarantotto ore.

Le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare

L’allontanamento dalla casa familiare costituisce la misura cautelare ordinaria che impone all’imputato di lasciare immediatamente l’abitazione e di non farvi rientro. Il giudice può aggiungere prescrizioni accessorie come il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla vittima, specificando distanze minime e luoghi precisi per garantire l’efficacia protettiva.

Contenuto tipico della misura cautelare di allontanamento

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

L’art. 282-ter del Codice di procedura penale disciplina il divieto di avvicinamento come misura cautelare autonoma o accessoria. 

La misura può essere estesa anche ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o legate da relazione affettiva, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela.

Il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri.

La misura può essere estesa anche ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o legate da relazione affettiva, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela.

Il controllo elettronico

Per i delitti più gravi, la misura può essere disposta con controllo elettronico (“braccialetto elettronico”) che monitora costantemente la posizione dell’indagato. La distanza minima dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla vittima non può essere inferiore a cinquecento metri.

Se l’imputato rifiuta il consenso o il controllo non è tecnicamente fattibile, il giudice applica misure più gravi.

 

La violazione delle misure

La violazione delle misure di allontanamento costituisce reato autonomo punito con reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. In caso di trasgressione, il giudice può sostituire la misura con una più grave o, per violazioni gravi come la manomissione del braccialetto elettronico, disporre automaticamente la custodia cautelare in carcere.

Conseguenze della violazione delle misure

Gli ordini di protezioni civili

Il Codice Rosso ha introdotto gli ordini di protezione civili che consentono al giudice di ordinare la cessazione della condotta violenta, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento.

Il procedimento è sommario e urgente: in caso di urgenza, il giudice può adottare immediatamente l’ordine fissando l’udienza entro quindici giorni.

Le comunicazioni e gli obblighi informativi

Il sistema prevede automatismi comunicativi che garantiscono alla vittima costante informazione sullo status dell’autore del reato. L’art. 90-ter del Codice di procedura penale impone la comunicazione immediata di scarcerazione, cessazione delle misure detentive ed eventuali evasioni.

Per i reati del Codice Rosso, le comunicazioni sono automatiche senza necessità di richiesta.

 

Tempistiche del sistema

lI Codice Rosso ha introdotto tempistiche stringenti: il pubblico ministero deve valutare le misure cautelari entro trenta giorni dalla denuncia, il giudice deve decidere entro venti giorni dalla richiesta.

Ad esempio, nel caso di Maria, una donna che ha denunciato il suo ex compagno per maltrattamenti, il pubblico ministero ha potuto intervenire rapidamente, garantendo la sua protezione e permettendole di ricominciare a vivere senza paura.

Complessivamente, il sistema garantisce una risposta definitiva entro cinquanta giorni dalla denuncia, un termine significativamente ridotto rispetto ai tempi ordinari del processo penale.

 

L’estensione dei soggetti non conviventi

Una delle innovazioni più significative del Codice Rosso riguarda l’estensione della tutela ai soggetti non conviventi, superando la tradizionale limitazione della protezione ai soli rapporti familiari o di convivenza. L’art. 362-bis del Codice di procedura penale prevede espressamente l’applicazione delle misure urgenti di protezione quando i delitti sono “commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva”.

Questa formulazione normativa include esplicitamente le persone che sono state legate da relazione affettiva, anche se non conviventi, estendendo la protezione agli ex partner e a tutti i soggetti che abbiano intrattenuto rapporti sentimentali con l’autore delle condotte violente. La tutela si applica quindi anche nei casi di stalking perpetrato da ex fidanzati, ex amanti o da chiunque abbia avuto una relazione affettiva con la vittima, indipendentemente dalla durata o dall’intensità del rapporto.

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Il gratuito patrocinio senza limiti di reddito

Una delle innovazioni più significative del Codice Rosso riguarda l’accesso al gratuito patrocinio per le vittime di violenza domestica e di genere. L’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che “la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto“.

Per conoscere requisiti, ambiti e come presentare l’istanza, leggi la nostra guida al patrocinio a spese dello Stato.

Questa disposizione rappresenta una deroga eccezionale al regime ordinario del patrocinio a spese dello Stato, che normalmente è subordinato al rispetto di specifici limiti reddituali.

 

La Cassazione ha chiarito che la persona offesa di uno dei reati elencati può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla disposizione, come evidenziato dalla Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16272 del 28 aprile 2022.

Riassunto degli aspetti salienti

Il sistema dei provvedimenti urgenti del Codice Rosso si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

  • Tempestività: l’allontanamento d’urgenza consente l’intervento immediato della polizia giudiziaria, mentre l’obbligo di valutazione entro trenta giorni per il pubblico ministero e di decisione entro venti giorni per il giudice garantisce una risposta complessiva del sistema giudiziario entro cinquanta giorni dalla denuncia.
  • Efficacia: il sistema prevede un ventaglio articolato di misure che vanno dall’allontanamento precautelare alle misure cautelari ordinarie, integrate dal controllo elettronico e dagli ordini di protezione civili. Gli automatismi procedurali garantiscono continuità nella tutela e meccanismi sanzionatori specifici per le violazioni.
  • Estensione della tutela: l’inclusione esplicita dei soggetti non conviventi e degli ex partner nell’ambito di applicazione delle misure di protezione rappresenta una delle innovazioni più significative del Codice Rosso. La tutela si estende a tutte le persone che sono state legate da relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza, attraverso l’applicazione del reato di atti persecutori aggravato e delle relative misure cautelari.
  • Gratuito patrocinio senza limiti: il Codice Rosso ha introdotto una deroga eccezionale al regime ordinario del patrocinio a spese dello Stato, consentendo alle vittime dei reati specificatamente elencati nell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. n. 115/2002 di accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dalle loro condizioni reddituali. Questa innovazione rimuove ogni ostacolo economico che possa impedire alle vittime di violenza domestica e di genere di accedere alla giustizia, incentivando la denuncia e garantendo un effettivo sostegno legale. L’ammissione al beneficio è automatica per le persone offese dai reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori e altri delitti specificatamente elencati, senza necessità di dichiarare le proprie condizioni economiche.
I quattro pilastri del sistema dei provvedimenti urgenti

Perugia il 17.10.2025

Avv. Elisa Brizzi
Avv. Antonio Polenzani

Domande frequenti

Che cos'è il cosiddetto Codice Rosso legge 19 luglio 2019 n. 69 e cosa ha introdotto in Italia a proposito della difesa della parità di genere
Il Codice Rosso, introdotto con la legge 19 luglio 2019 n. 69, rappresenta un significativo avanzamento nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in Italia. Questa normativa ha accelerato i tempi di intervento delle autorità giudiziarie, imponendo una tempestiva presa in carico delle denunce di violenza entro tre giorni. Inoltre, ha introdotto nuovi reati come il revenge porn e l’aggravamento delle pene per crimini già esistenti.

Il Codice Rosso mira a garantire una risposta rapida ed efficace, rafforzando le misure di protezione per le vittime e promuovendo l’uguaglianza di genere attraverso un sistema giuridico più reattivo e sensibile.

Che cos'è il Codice Rosso della Legge Cartabia?
Il “Codice Rosso” è una misura legislativa introdotta in Italia con la Legge Cartabia, finalizzata a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Questo protocollo prevede un’accelerazione delle procedure giudiziarie, garantendo un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

Una volta segnalato un caso di violenza, le forze dell’ordine sono obbligate a informare il pubblico ministero entro 48 ore, permettendo l’avvio immediato delle indagini preliminari. L’obiettivo principale del Codice Rosso è prevenire ulteriori abusi, proteggere le vittime e garantire loro un accesso rapido alla giustizia, migliorando la reattività del sistema legale.

Infine, anche altri enti e organizzazioni possono essere coinvolti nel processo. Ad esempio, le associazioni o cooperative che offrono programmi di lavoro o volontariato collaborano spesso con l’UEPE per garantire che l’imputato possa seguire un percorso utile e formativo.

Chi è considerato persona offesa nel Codice Rosso?
Nel contesto del “Codice Rosso”, introdotto dalla Legge n. 69 del 2019 in Italia, la persona offesa è chi subisce reati di violenza domestica e di genere. Questa normativa velocizza le procedure giudiziarie per reati come maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, accordando priorità alle denunce delle vittime.

La persona offesa può essere il coniuge, il convivente o qualsiasi individuo legato da una relazione affettiva con l’autore del reato. È essenziale riconoscere la vulnerabilità della persona offesa per garantire protezione immediata e appropriata, sostenendo così una risposta tempestiva ed efficace da parte delle autorità competenti.

Avvocato Antonio Polenzani
Antonio Polenzani
L’Avv. Antonio Polenzani ha maturato la propria esperienza nei settori:

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– del Risarcimento danni da errore medico sanitario e circolazione stradale;

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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Legale esperto in diritto penale, conoscitore profondo della difesa processuale, reati contro la persona e il patrimonio, con esperienza pluriennale nella conoscenza delle indagini preliminari e strategie per la tutela dei diritti.

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