– Gli obblighi di informazione e il cd. neoformalismo

Come opera la tutela del consumatore

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La definizione contratti del consumatore è utilizzata dall’ordinamento per identificare tutti quei regolamenti contrattuali in cui le parti non versano in una posizione di parità sostanziale, essendo l’una un consumatore e l’altra un professionista.

In risposta a questo squilibrio, l’Ordinamento appresta due forme di tutela:

• una cd. preventiva, volta a riequilibrare l’asimmetria informativa esistente tra le parti al momento della stipula del contratto;

• l’altra successiva, tesa, da un lato, a sanzionare il comportamento del professionista laddove illecito poiché violativo del precetto di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), codice del consumo, d.lgs. n. 206/05; dall’altro, volta a riequilibrare lo schema contrattuale nel caso in cui, nonostante l’assolvimento dell’onere informativo posto in capo al professionista, il contratto sia comunque viziato per la presenza di una o plurime clausole cd. vessatorie.

Gli obblighi di informazione e il cd. neoformalismo – Torna all’indice ^

Attraverso il neoformalismo l’Ordinamento garantisce al consumatore un’adeguata informazione circa le clausole negoziali applicate al contratto stipulato con il professionista, in linea agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Le disposizioni previste postulano, ai fini dell’efficacia del regolamento contrattuale, che la parte che non ha predisposto il regolamento, conosca, o debba conoscere secondo le regole di ordinaria diligenza, le clausole oggetto del contratto.

L’adempimento dell’obbligo informativo non sempre garantisce la simmetria negoziale tra professionista e consumatore, ben potendo il primo, redigendo lo schema contrattuale, approfittare della minor forza negoziale del secondo.

Da ciò deriva che la presenza di una clausola vessatoria, specie se contemplata dall’art. 36, co. 2, del codice del consumo, determina la nullità della clausola squilibrante.

L’azione inibitoria a tutela del consumatore – Torna all’indice ^

La tutela del consumatore, inoltre, è irrobustita per effetto degli artt. 37, 37bis, 140bis del codice del consumo e dell’art. 1 l. 198/09.

La disposizione di cui all’art. 37 contempla la cd. azione inibitoria attraverso cui le associazioni rappresentativa dei consumatori possono agire nei confronti del professionista che usufruisca di clausole vessatorie nella redazione dei modelli negoziali al fine di inibirne l’uso.

Si tratta di una forma di tutela cautelare sottoposta al requisito dell’urgenza.

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Avvocato Elisa Brizzi

Informazioni sull'Autore

Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
azioni e richieste risarcitorie per violazione del codice del consumo).

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