Il Diritto di visita dei nonni nei casi di separazione e divorzio: tutela dell’Interesse del minore e bilanciamento delle relazioni familiari
– La crisi del rapporto coniugale, che si manifesti attraverso la separazione o il divorzio, non comporta soltanto la riorganizzazione dei rapporti tra i coniugi, ma investe l’intera rete delle relazioni familiari, coinvolgendo inevitabilmente anche i legami tra i minori e i loro ascendenti.
La crisi del rapporto coniugale, che si manifesti attraverso la separazione o il divorzio, non comporta soltanto la riorganizzazione dei rapporti tra i coniugi, ma investe l’intera rete delle relazioni familiari, coinvolgendo inevitabilmente anche i legami tra i minori e i loro ascendenti.
In questo delicato contesto, il diritto italiano ha progressivamente riconosciuto e disciplinato il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, anche quando i genitori di questi ultimi abbiano cessato la convivenza.
Indice argomenti
Il fondamento normativo: l’articolo 317-bis del Codice Civile – Torna all’indice ^
Questa disposizione si inserisce armonicamente nel più ampio quadro normativo che tutela i diritti del minore, trovando ulteriore conferma nell’articolo 315-bis del codice civile, secondo cui “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti“. Analogamente, l’articolo 337-ter del codice civile stabilisce che il figlio minore ha il diritto “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale“.
L’Interesse del minore come criterio guida – Torna all’indice ^
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con fermezza che il diritto degli ascendenti non ha carattere incondizionato, ma è subordinato a una valutazione giudiziale orientata esclusivamente all’interesse del minore.
Come affermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025, tale interesse sussiste quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una proficua cooperazione con i genitori nell’adempimento degli obblighi educativi, contribuendo alla realizzazione di un progetto formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Il giudice non può limitarsi a riscontrare l’assenza di pregiudizio per il minore, dovendo invece accertare il preciso vantaggio derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo.
La valutazione giudiziale e i criteri di accertamento – Torna all’indice ^
La valutazione del giudice deve fondarsi su elementi concreti e non su mere presunzioni. La Cassazione civile con ordinanza n. 10250 del 16 aprile 2024 ha precisato che tale valutazione deve tenere conto delle condizioni psicologiche del minore, del contesto familiare complessivo e dell’eventuale coinvolgimento degli ascendenti in dinamiche conflittuali preesistenti.
Particolare rilevanza assume l’ascolto del minore, che costituisce adempimento necessario per i minori ultradodicenni o comunque capaci di discernimento, salvo che sia ritenuto in contrasto con il suo superiore interesse.
La Cassazione civile con ordinanza n. 29685 del 19 novembre 2024 ha sottolineato che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dai nipoti capaci di discernimento, dovendo il giudice individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
La gestione della conflittualità familiare – Torna all’indice ^
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione delle situazioni caratterizzate da elevata conflittualità tra genitori e ascendenti.
La giurisprudenza ha chiarito che la mera esistenza di una conflittualità non costituisce di per sé motivo ostativo al riconoscimento del diritto di visita, come affermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21895 del 11 luglio 2022.

Le modalità di esercizio del diritto – Torna all’indice ^
Quando il diritto di visita viene riconosciuto, il giudice deve definire con precisione le modalità di esercizio, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.
La Cassazione civile con ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025 ha evidenziato che la disciplina deve essere chiara e dettagliata, definendo puntualmente modalità di incontro, di persona o tramite apparati elettronici, in modo da favorire la spontaneità dei rapporti e al contempo inibire potenziali occasioni di conflitto.
La legittimazione processuale e i rapporti con i procedimenti di separazione – Torna all’indice ^
La Cassazione civile con ordinanza n. 3539 del 11 febbraio 2025 ha chiarito che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti minori in caso di condotte ostative da parte dell’altro genitore.
Tale legittimazione si distingue da quella prevista dall’articolo 317-bis del codice civile, che attribuisce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso un’azione autonoma da esercitarsi in un separato giudizio.
Gli ascendenti non possono infatti intervenire direttamente nel procedimento di separazione, poiché ciò introdurrebbe un ulteriore elemento di conflittualità potenzialmente eccentrico tra i coniugi.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 24 settembre 2015, ha confermato la ragionevolezza di questa distinzione, sottolineando che l’auspicato cumulo processuale del contenzioso relativo al diritto degli ascendenti con quello della separazione o del divorzio avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, dovendo assicurare tutela ad una sfera di affettività suscettibile di essere compromessa indipendentemente dalle vicende di crisi coniugale.
L’estensione del concetto di ascendente – Torna all’indice ^
La giurisprudenza ha inoltre ampliato la nozione di soggetti legittimati a invocare il diritto di visita. La Cassazione civile con ordinanza n. 34566 del 23 novembre 2022 ha stabilito che il diritto non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, purché si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile dalla quale quest’ultimo possa trarre beneficio.
Questa interpretazione estensiva trova fondamento nei principi desumibili dall’articolo 8 CEDU, dall’articolo 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli articoli 2 e 30 della Costituzione, che formano il nuovo quadro normativo di riferimento multilivello dal quale non si può prescindere nell’interpretazione della legge ordinaria nazionale.
Il riconoscimento europeo del diritto – Torna all’indice ^
Il diritto di visita dei nonni ha trovato riconoscimento anche a livello europeo. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definito il concetto di diritto di visita nel senso che esso comprende anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti minorenni, mentre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che il legame tra nonni e nipoti costituisce legame familiare tutelato dall’articolo 8 CEDU.

Considerazioni conclusive – Torna all’indice ^
Il diritto di visita dei nonni nei casi di separazione e divorzio rappresenta un istituto di particolare delicatezza, che richiede un attento bilanciamento tra le diverse posizioni soggettive coinvolte.
La normativa e la giurisprudenza hanno delineato un quadro che, pur riconoscendo il diritto degli ascendenti, subordina sempre il suo esercizio all’interesse superiore del minore, inteso non come mera assenza di pregiudizio, ma come concreto vantaggio derivante dal mantenimento di relazioni familiari significative.
L’evoluzione giurisprudenziale dimostra una crescente attenzione alla qualità delle relazioni piuttosto che alla loro mera esistenza formale, privilegiando la spontaneità dei rapporti e la capacità degli ascendenti di contribuire positivamente al progetto educativo del minore.
In questo contesto, il ruolo del giudice si configura come quello di un attento valutatore delle dinamiche familiari, chiamato a individuare soluzioni che, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, garantiscano primariamente il benessere e lo sviluppo armonico del minore.
La disciplina del diritto di visita dei nonni si inserisce così nel più ampio quadro della tutela dei diritti del minore, contribuendo a preservare quella rete di relazioni affettive che, anche nelle situazioni di crisi familiare, può continuare a rappresentare una risorsa preziosa per la crescita e la formazione della personalità del bambino.
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Lo Studio legale si occupa di tutti gli aspetti giuridici della famiglia con particolare riferimento alle procedure di risoluzione della crisi coniugale (separazione e divorzio), superando il tradizionale ruolo di assistenza per assumere una funzione di mediazione e tutela dei fondamentali interessi della prole.
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