– L’emergenza pandemica ha imposto forti limitazioni alle libertà personali
Emergenza coronavirus e genitori separati
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> per lavoro;
> per motivi di salute;
> per stato di necessità.
Nel silenzio della norma (che evidentemente è piuttosto generica) si pone il problema per tutti quei genitori separati / divorziati che esercitano il diritto di visita o prelevano i figli nei giorni in cui sono allo stesso affidati secondo lo schema del piano familiare.
E’ palese come, tale situazione possa essere foriera di varie criticità: in caso di controllo negli spostamenti, nei rapporti tra gli ex coniugi etc.
Vediamo come debbono essere interpretate le norme indicando quali comportamenti risultino essere legittimi.
La normativa di riferimento
Nel provvedimento in questione sono state imposte misure limitative della libertà di circolazione allo scopo di limitare il contagio da coronavirus COVID 19, in virtù delle quali a tutti i cittadini ed i residenti in Italia è fatto divieto di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Ulteriore norme ad integrazione del DPCM 9 2020 è il successivo DPCM 22.03.2020 ove viene statuito come, il “divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”.
Le prime indicazioni giurisprudenziali
Sul punto evidenziamo la statuizione che, in data 11.03.2020, il Tribunale Civile di Milano ha reso in seguito a ricorso d’urgenza presentato da una madre che chiedeva:
> il rientro immediato dei figli presso di sé;
> una limitazione del diritto di visita dell’altro genitore in conseguenza della restrizione di movimento imposta dal DPCM 9 2020.
Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano?
Il Tribunale, in modo del tutto condivisibile, conclude affermando come nessuna “chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.
I chiarimenti del Governo:
“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un comune all’altro.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e ne rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
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