– Approfondimento alla luce delle normative anti Covid-19

Smartworking nella Pubblica Amministrazione: nuove regole anti Covid-19

Alla luce delle recenti normative anti Covid-19 approfondiamo le nuove regole sullo smartworking nella Pubblica Amministrazione.

Concentriamoci sul DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre, entrato in vigore il 26 ottobre e con efficacia fino al 24 novembre 2020.

L’art. 3, comma 3, del DPCM 24 ottobre indica che nella Pubblica Amministrazione è incentivato il ricorso al lavoro agile in base alle modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione.

E’ necessario garantire la percentuale fissata nell’articolo 263, comma 1, del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020.

Il comma 5 dello stesso art. 3 raccomanda fortemente il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77″.

In questo focus, approfondiamo le nuove regole sullo smartworking nella P.A. analizzando il decreto 19 ottobre 2020 firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone.

Tale decreto ministeriale regolerà il lavoro agile per le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020.

Smartworking nella PA: decreto 19 ottobre 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. – Torna all’indice ^

Partiamo dal primo comma dell’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 77/2020, richiamato dal DPCM 24 ottobre 2020.

Nel primo punto dell’art. 263 si stabilisce che, per garantire la continuità dell’azione amministrativa e la rapida conclusione dei procedimenti, le Pubblica Amministrazione adeguano l’operatività degli uffici pubblici alle esigenze delle imprese e dei cittadini in fase di progressivo riavvio delle attività commerciali e produttive.

Fino al 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni organizzano l’erogazione dei servizi ed il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale ma non solo. Introducono soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza.

Le amministrazioni applicano il lavoro agile al 50% del personale se le mansioni svolte lo consentono.

Il decreto 19 ottobre 2020 firmato dal Ministro della Pubblica Amministrazione si basa su 3 principi necessari nel periodo emergenziale legato alla diffusione del Covid-19:

– lavoro agile;
– flessibilità del lavoro;
– modalità organizzative.

Lavoro agile/smartworking: le misure del decreto ministeriale – Torna all’indice ^

L’art. 1 del decreto 19 ottobre 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione riporta le misure inerenti il lavoro agile o smartworking disponendo indicazioni al suo utilizzo.
Al comma 1 viene indicato che il lavoro agile nella pubblica amministrazione rappresenta “una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa“.
Fino al 31 dicembre 2020 non serve alcun accordo individuale (di cui all’art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81) per accedere al lavoro agile (modalità semplificata).

Quest’ultimo può essere svolto sia in riferimento all’attività ordinariamente svolta in presenza dal dipendente sia ad attività progettuali (in alternativa o in aggiunta).

Tali attività progettuali sono individuate valutando la possibilità dell’effettivo svolgimento a distanza, anche in base alla necessaria strumentazione.

Di regola, il lavoratore in modalità agile può alternare giornate lavorate da remoto e in presenza (comma 3).

I dipendenti che lavorano in modalità agile non verranno penalizzati in termini di riconoscimento professionale o di progressione della carriera.

richiedi un appuntamento

Lavoro agile: artt. 5 e 6 – Torna all’indice ^

L’art. 5 stabilisce che il lavoro agile:

– viene svolto ordinariamente senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro (c.1);
– può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità (c.2) in base al tipo di attività svolta o esigenze organizzative definite dal dirigente;
– in assenza di fasce di contattabilità, al dipendente sono garantiti i tempi di riposo e disconnessione dai dispositivi tecnologici utilizzati per il lavoro (c.3).

L’art. 6 del decreto 19 ottobre 2020 è dedicato alla valutazione e monitoraggio.
Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della prestazione lavorativa alla specificità del lavoro agile.

Se necessario, rafforzeranno i metodi di valutazione basati sul raggiungimento dei risultati e sui comportamenti organizzativi.

Il dirigente è tenuto a monitorare e verificare le performance in modalità agile del lavoratore a livello quantitativo e qualitativo.

La valutazione è correlata ad una determinata periodicità in relazione ai principi del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni adottato dall’amministrazione pubblica.

richiedi un appuntamento

Smartworking nella Pubblica Amministrazione: modalità organizzative – Torna all’indice ^

Riguardo alle modalità organizzative del lavoro agile, l’articolo 3 del decreto 19 ottobre 2020 stabilisce che ogni dirigente è tenuto a:

– organizzare il proprio ufficio garantendo (su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale) lo svolgimento del lavoro agile ad almeno il 50% del personale che può svolgere il lavoro da remoto;

– adottare soluzioni per i lavoratori fragili che garantiscano lo svolgimento del lavoro agile, prevedendo anche una diversa mansione (che rientri nell’area di inquadramento) nonché lo svolgimento di formazione professionale specifica;

– adottare soluzioni che assicurino le attività di formazione anche al personale che lavora in presenza;

– favorire periodicamente la rotazione del personale per alternare in modo equilibrato lo svolgimento del lavoro in presenza e in modalità agile nel pieno rispetto delle misure sanitarie vigenti e secondo i protocolli di sicurezza;

– nel favorire la rotazione, dovrà considerare le espresse richieste dei lavoratori per accedere alla modalità agile, tenendo conto di alcuni criteri di priorità (stato di salute del dipendente o dei familiari, distanza tra casa e luogo di lavoro, eventuali figli di età inferiore ai 14 anni).

Per agevolare lo svolgimento dello smartworking, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali necessari.

E’ consentito, comunque, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, se l’amministrazione non è in grado di fornirne tempestivamente.

Considerando l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con il tipo di servizio erogato e l’organizzazione.

Smartworking nella Pubblica Amministrazione: chi sono i destinatari – Torna all’indice ^

I destinatari delle norme sul lavoro agile sono tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001.

Tra le principali amministrazioni pubbliche, ricordiamo:

– qualsiasi amministrazione dello Stato (anche scuole e istituti di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed istituzioni universitarie);

– amministrazioni ed aziende statali a ordinamento autonomo;

– Regioni, Province, Comuni;

– ogni ente pubblico non economico (nazionale, regionale e locale), comunità montane, relativi consorzi e associazioni;

– istituti autonomi case popolari;

– Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relative associazioni;

– aziende, enti ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Chiamaci per un appuntamento
 

Puoi usufruire dei nostri servizi di consulenza anche in video-chiamata.

Alcuni approfondimenti in ambito Diritto del Lavoro

Il licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa

Attuare condotte particolarmente disdicevoli e gravi sotto il profilo disciplinare da parte del lavoratore può comportare l’adozione di un provvedimento di licenziamento per giusta causa.

leggi tutto
error: © Studio legale Polenzani - Brizzi. Tutti i diritti riservati.