– Quali sono i rimedi nel caso di ritardo pagamento stipendio e TFR?

Ritardo nel pagamento stipendio e TFR: quali rimedi?

Introduzione – Torna all’indice ^

Entro quando deve essere pagato il TFR ovvero il Trattamento di fine rapporto e lo stipendio?

Quali sono i rimedi in caso di ritardo nel pagamento stipendio e TFR e cosa dice la normativa di riferimento?

Ricordiamo innanzitutto che sia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato per licenziamento che per dimissioni volontarie, il dipendente ha sempre diritto al TFR.

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, il versamento del TFR ritarda ad arrivare per problemi di liquidità dell’azienda presso la quale il dipendente ha lavorato. Pertanto, dobbiamo domandarci se esista un termine entro il quale il trattamento di fine rapporto deve essere pagato.

Per quanto concerne, invece, lo stipendio esiste una fonte normativa che stabilisce entro quanto tempo deve essere pagato? Cosa si può fare se l’azienda paga i lavoratori sempre in ritardo? Quali sono i rimedi nel caso di ritardo?

In questa guida dedicata ai ritardi nei pagamenti di TRF e stipendio scopriremo quali sono i rimedi, i termini entro i quali devono essere corrisposti e le procedure che il lavoratore può adottare.

guida ai rimedi per ritardo pagamento stipendio e TFR

Che cos’è il TFR? – Torna all’indice ^

Il TFR rappresenta quella somma di denaro che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, deve liquidare al dipendente quando si conclude il rapporto lavorativo per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni o per licenziamento. 

Il TFR, quindi, costituisce una quota dello stipendio trattenuta mensilmente ed accantonata secondo criteri indicati dalla normativa vigente, il cui pagamento viene quindi posticipato al termine del rapporto di lavoro (licenziamento, raggiungimento età pensionabile o dimissioni).

TFR: quando va pagato al lavoratore? – Torna all’indice ^

Il TFR è un credito che ogni lavoratore matura nel corso del rapporto lavorativo e presenta i caratteri della certezza e liquidità.

Quando termina il rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente il TFR (trattamento di fine rapporto) accantonato durante gli anni di servizio, ammesso che il dipendente non abbia preferito accantonarlo in qualche fondo pensionistico estraneo all’azienda.

Il TFR deve essere versato al lavoratore quando termina il rapporto di lavoro o nel diverso termine stabilito dal contratto collettivo nazionale.

I contratti collettivi nazionali possono, quindi, fissare una scadenza entro la quale il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del TFR. Se nel contratto non viene indicato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente il quantum spettante.

Ogni dipendente dovrà verificare che nel contratto collettivo nazionale di riferimento non siano previste apposite previsioni relative alle tempistiche di pagamento del Trattamento di Fine Rapporto.

Diversamente, il lavoratore maturerà il diritto alla corresponsione del TFR all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza (n. 4360/2023) con la quale ha chiarito importanti aspetti sul TFR.

In primo luogo i Giudici si sono soffermati sulla natura del TFR ribadendo che si tratta di una prestazione economica alla quale il lavoratore ha diritto di accedere quando cessa il proprio rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento, di dimissioni o al raggiungimento dell’età pensionabile.

Inoltre la Corte di Cassazione ha sottolineato nuovamente che il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto del rapporto di lavoro ed è, pertanto, un compenso con corresponsione differita il cui diritto nasce nel momento in cui tale rapporto termina.


Prima della fine del rapporto, non è possibile rinunciare al TFR  perché si tratterebbe di una rinuncia nulla per mancanza delloggetto, dal momento che è un diritto futuro e non attualmente esigibile.

Infine i giudici della Cassazione hanno sottolineato che il trattamento di fine rapporto rappresenta una retribuzione omnicomprensiva”, in cui vanno comprese tutte le somme che trovano causa nel rapporto di lavoro, a prescindere dalla stretta correlazione con l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

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TFR: Interessi e rivalutazione monetaria – Torna all’indice ^

In caso di ritardi nella corresponsione del TFR, il lavoratore potrà procedere nei confronti del datore di lavoro inviando una diffida a mezzo Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno per richiedere oltre all’importo del TFR, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati, cui aggiungere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente patiti (nei limiti di quanto allegato e congruamente provato).

Il diritto fatto valere in giudizio è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 5, c.c. a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Come si calcolano gli interessi sul TFR maturato? Vengono calcolati con la seguente formula:

I = TFR x K x T/365

Legenda:

  • I= Interessi
  • K= tasso di interesse legale stabilito periodicamente dal Ministero del Tesoro
  • T= Numero di giorni di ritardo
  • Il denominatore 365 vale sempre, anche per gli anni bisestili

Sul punto la Cassazione (cfr. Sentenza n. 12851/2003) ha sancito che il tempo di maturazione del diritto al Trattamento di Fine Rapporto coincide con il momento della cessazione del rapporto e, in caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria.

In ogni caso, è prassi aziendale corrispondere il TFR entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto. Ciò per consentire l’aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione.

Se alla cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda non è in possesso di tutti i dati necessari per il calcolo esatto del TFR, può differire il pagamento del solo rateo mancante e liquidare subito gli accantonamenti rivalutati.

E se il datore di lavoro non paga il TFR? Lazienda che non può pagare il Trattamento di Fine Rapporto dovrà versarlo con gli interessi.

Il lavoratore può tutelarsi presentando un ricorso per decreto ingiuntivo in Tribunale e, una volta che il provvedimento verrà notificato, il datore di lavoro avrà quaranta giorni di tempo per liquidare il TFR spettante.

In caso di mancato pagamento, il lavoratore può proporre istanza di fallimento se la stessa impresa presenta i requisiti dell’imprenditore commerciale (cfr. articolo 2195 Codice Civile).

Liquidazione del TFR in caso di fallimento dell’azienda o insolvenza – Torna all’indice ^

In caso di eventuale fallimento dell’azienda presso la quale il lavoratore ha svolto la propria prestazione lavorativa e lo stesso abbia scelto di ricevere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) all’interno dell’azienda stessa, i tempi necessari per ottenere la liquidazione si allungano.
Tuttavia, c’è una buona notizia: il dipendente non perde il diritto di ricevere la buonuscita.

Il lavoratore ha la possibilità di ottenere il TFR direttamente dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) grazie al Fondo di Garanzia a tutela dei dipendenti privati. Questo significa che, nonostante l’azienda fallisca, il lavoratore può comunque ricevere la somma dovuta.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul caso di fallimento dell’azienda con la  sentenza n. 16116/2023 stabilendo che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote del TFR maturate e accantonate, ma non versate al fondo di previdenza complementare, spetta al dipendente.

La sentenza in oggetto, quindi, chiarisce a chi spetta, tra dipendente e fondo di previdenza complementare, la legittimazione attiva ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare del datore di lavoro; il tutto è nato dall’accoglimento del  ricorso di un lavoratore, in considerazione dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore.

Ciò è possibile a meno che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del fondo, a cui nel caso spetta la legittimazione attiva.

Inoltre, è importante sottolineare che un lavoratore può ottenere il TFR anche se l’azienda non è fallita, ma il datore di lavoro risulta insolvente. In questo caso, la procedura si allunga ulteriormente, poiché è necessario coinvolgere un giudice che autorizzerà il pignoramento.

Pertanto, i tempi per ottenere il TFR possono variare a seconda delle circostanze, a volte potrebbero trascorrere alcuni anni prima che il lavoratore riesca a ottenere il trattamento di fine rapporto.

Liquidazione TFR in caso di decesso del dipendente – Torna all’indice ^

Quando un lavoratore muore prima di raggiungere l’età pensionabile, è importante comprendere cosa accade al suo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e quali sono i cambiamenti nei tempi di liquidazione.

In risposta a queste domande, facciamo riferimento all’articolo 2122 del Codice Civile, che riguarda l’indennità in caso di morte. Questo articolo stabilisce che il datore di lavoro deve versare il TFR agli eredi del dipendente deceduto.

Chi sono gli eredi in questo contesto?

  • Il coniuge
  • I figli
  • I conviventi che dipendevano economicamente dal defunto dipendente.

Nel caso in cui non ci siano parenti stretti ancora in vita, il TFR spetta ai parenti fino al terzo grado di parentela.

È importante sottolineare che anche gli eredi devono aspettare un certo periodo prima di poter ricevere il TFR come eredità. Questo perché i tempi si allungano a causa delle varie pratiche burocratiche che devono essere affrontate nell’ambito della successione.

TFR e mancato preavviso – Torna all’indice ^

La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione TFR e mancato preavviso, emettendo la sentenza n. 1581 del 19.01.2023; i giudici hanno affermato che “l’indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del TFR, poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo, invece, riferibile ad un periodo non lavorato una volta intervenuto il recesso”.

La questione è nata a seguito ad un procedimento in cui veniva impugnato da un dipendente il proprio licenziamento chiedendo la condanna dell’azienda all’integrazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e del TFR sull’intero importo di detta indennità.

La Corte d’Appello, pronunciatasi sul caso, ha rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del recesso, accogliendo invece quella finalizzata all’ottenimento del TFR sull’indennità sostitutiva del preavviso.

La questione è passata alla Corte di Cassazione, la quale, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha rilevato preliminarmente che la natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata dei rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR, essendo mancato l’effettivo svolgimento della prestazione.

Per i giudici, quindi, in relazione a tale periodo il dipendente ha diritto solo al riconoscimento dell’ indennità sostitutiva, ma non anche all’inclusione della stessa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Pagamento dello stipendio: entro quando deve essere pagato? – Torna all’indice ^

Cosa fare se il dato di lavoro ritarda nel pagamento dello stipendio ai dipendenti? Può capitare che il datore di lavoro accumuli un ritardo di 1 o 2 mesi e la scusa è sempre la stessa: la mancanza di contanti in cassa.

Ma se il ritardo cagiona gravi problemi nel fare fronte alle spese di casa ed al pagamento delle obbligazioni assunte, cosa dice la normativa vigente a proposito del pagamento dello stipendio?

Anche se non esiste una normativa che stabilisce una scadenza univoca entro la quale il datore di lavoro è tenuto ad adempiere al suo dovere, bisogna fare riferimento ai CCNL (Contratti collettivi nazionali del lavoro).

È possibile fare immediatamente causa? Ecco quello che devi sapere sulle modalità di accredito del tuo stipendio.


La maggior parte dei CCNL prevede che lo stipendio debba essere corrisposto dal datore di lavoro entro il giorno 10 del mese successivo. È possibile che altri contratti collettivi prevedano anche termini diversi (come il giorno 27 del mese stesso).

Per il mese di dicembre e per la tredicesima, il pagamento della busta paga deve avvenire entro il 12 gennaio dell’anno successivo. È possibile che le parti, ossia il datore di lavoro e il lavoratore possano concordarsi su una scadenza diversa rispetto a quanto contenuto nel CCNL.

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Ritardo nel pagamento dello stipendio e dimissioni per giusta causa: quando è possibile? Torna all’indice ^

Il mancato pagamento dello stipendio al dipendente per un certo periodo di tempo potrebbe costituire giusta causa di dimissioni del dipendente stesso. 

Quando non è possibile avvalersi della giusta causa? La giurisprudenza, in linea generale, esclude la giusta causa di dimissioni quando il ritardo nel pagamento dello stipendio coincida con una situazione di grave crisi aziendale, tale da giustificare il ritardo per evento eccezionale.

Oltre al caso di breve ritardo nel pagamento degli stipendi causato da una grave crisi aziendale, si aggiunge il caso in cui il ritardo rientri in una prassi consolidata allinterno dellazienda e tollerata dai dipendenti.

La Cassazione (sentenza n. 29008/2020), infatti, sul punto ha escluso la sussistenza di una giusta causa di dimissioni in considerazione del fatto che il lavoratore era a conoscenza della prassi aziendale e laveva tollerata per anni.

La Corte di Cassazione, inoltre, si era espressa sul tema del ritardo nel pagamento dello stipendio e dimissioni del dipendente, emettendo la sentenza n. 6437 del 06 marzo 2020.

Con tale pronuncia i giudici avevano stabilito che “la norma pattizia, che prevede la sussistenza della giusta causa di dimissioni in caso di mancato pagamento degli stipendi, va interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, con la conseguenza che non può ritenersi meritevole di sanzione linadempienza della società che si protrae per un breve periodo di tempo”.


La maggior parte dei CCNL prevede che lo stipendio debba essere corrisposto dal datore di lavoro entro il giorno 10 del mese successivo. È possibile che altri contratti collettivi prevedano anche termini diversi (come il giorno 27 del mese stesso).

Quali sono le azioni da intraprendere per far valere il diritto del lavoratore?Torna all’indice ^

Se lo stipendio viene pagato in ritardo per pochi giorni o per una sola mensilità, non c’è alcun motivo valido per dimettersi per giusta causa.È possibile intraprendere azioni legali quando il ritardato pagamento diventa una situazione che si ripete in maniera continuativa nel tempo
Ecco quali sono i passi da compiere affinchè si maturi il diritto di vedersi accreditato lo stipendio entro i termini prestabiliti:

  • sollecitare il datore di lavoro al pagamento dello stipendio mediante raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata);
  • inoltrare la lettera di diffida con preavviso di azioni legali, inviata con raccomandata A.R. o PEC;
  • passare alla conciliazione presso l’Itl (Ispettorato nazionale del lavoro) per sollecitare un’ispezione all’azienda e per tentare di definire la morosità con un incontro tra le parti;
  • passare alla richiesta del decreto ingiuntivo in Tribunale. Nei due mesi successivi, il decreto deve essere notificato all’azienda la quale ha quaranta giorni per fare opposizione oppure pagare. Nel caso in cui non adempia, si procede al pignoramento della stessa.

Si ricorda in tale sede che i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente per mezzo degli strumenti di pagamento elettronico oppure tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore o tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, a un suo delegato.

Quali rischi corre il datore di lavoro? – Torna all’indice ^

La legge (art. 5 Legge n. 4/1953) prevede che la mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga esponga il datore di lavoro alla sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 (oltre, ovviamente, all’obbligo di pagamento delle retribuzioni portate dal cedolino stesso).

Se il datore di lavoro reitera tale comportamento le sanzioni nei suoi confronti sono aumentate.

Ad esempio l’importo della sanzione varia da € 600,00 ad € 3.600,00 se la violazione riguarda almeno 5 dipendenti oppure un periodo di almeno 6 mesi ed aumenta da un minimo di € 1.200,00 ad un massimo di € 7.200,00 se la violazione riguarda almeno 10 lavoratori oppure un periodo di almeno 12 mesi).

La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Cosa succede se il datore di lavoro rinvia il pagamento degli stipendi? – Torna all’indice ^

Il dipendente, in caso di mancato ottenimento della retribuzione, può dimettersi per giusta causa, così come ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1713/2017.
Il dipendente ha diritto alla retribuzione, proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro (art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.) e deve essere regolarmente retribuito in una data ben precisa.

Dunque, esiste comunque un termine entro cui l’importo in busta paga va versato: il datore di lavoro ha l’obbligo di versare lo stipendio entro il mese successivo.

Tuttavia, potrebbero esserci dei ritardi nei pagamenti e se ciò copre un breve arco temporale (un paio di giorni), in via generale, il dipendente potrebbe avere pazienza, soprattutto se è a conoscenza delle difficoltà economiche in cui si trova il suo datore di lavoro.

Ciò premesso, i CCNL di categoria stabiliscono comunque il termine entro cui lo stipendio dev’essere pagato, con esplicita indicazione della data ultima entro la quale necessariamente il datore di lavoro è tenuto a pagare lo stipendio.

Sebbene la data vari a seconda del contratto, la maggior parte stabilisce il giorno 10 del mese successivo a quello lavorato. Dunque, una volta stabilito il termine preciso, il ritardo anche di un solo giorno, consente la giusta causa di recesso dal contratto, dal momento che il predetto termine diventa intollerabile per il dipendente.

Anche nel caso in cui quest’ultimo fosse a conoscenza di un eventuale crisi aziendale, ciò non giustifica il comportamento del datore di lavoro e le sue gravi inadempienze.

Al dipendente che si dimette in queste circostanze, spetta comunque l’assegno di disoccupazione dall’Inps e può chiedere non solo il versamento della retribuzione mancante ma anche il risarcimento del danno morale subito.

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Informazioni sull'Autore

Avv. Antonio Polenzani

Avvocato giuslavorista, si occupa di diritto del lavoro e previdenziale in ambito pubblico e privato. Grazie ad una rigorosa analisi delle dinamiche che caratterizzano il mondo del lavoro riesce a garantire una consulenza altamente professionale, fornendo soluzioni pragmatiche e soddisfacenti.

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