– Il fondo patrimoniale è uno strumento introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975

Il fondo patrimoniale per la famiglia

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Cosà è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare.

E’ disciplinato dagli art.. 167 e ss. c.c. ed è un istituto che permette ai coniugi o ad un terzo di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia.

Con il fondo patrimoniale viene pertanto costituito un “patrimonio separato” o “patrimonio destinato” la cui funzione è quella di “mettere al riparo” i beni conferiti destinandoli esclusivamente al soddisfacimento della famiglia.

fondo patrimoniale per la famiglia

Modi di costituzione del fondo

La legge italiana prevede la possibilità per i coniugi e i membri di un’unione civile, anche omosessuale, di costituire un fondo patrimoniale finalizzato a far fronte alle esigenze della famiglia, come stabilito dall’art. 167 del Codice Civile.

Inoltre, un terzo può costituire un fondo patrimoniale a tale scopo tramite atto tra vivi o testamento.
I beni che possono essere destinati a questo fondo patrimoniale includono beni immobili o mobili registrati, nonché titoli di credito.

Tuttavia, i diritti di proprietà o di godimento su questi beni possono essere conferiti solo mediante un atto pubblico, a cui partecipano i coniugi e, se del caso, il terzo che conferisce il bene.

Nel caso in cui un terzo conferisca il bene, la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.
La costituzione del fondo deve avvenire attraverso un atto pubblico al quale partecipano i coniugi e, se del caso, il terzo che conferisce il bene.

Nel secondo caso, la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.

Il fondo in oggetto è di proprietà comune dei coniugi, la cui amministrazione è regolamentata dalle disposizioni in materia di comunione legale. I frutti del fondo devono essere impiegati per le esigenze familiari.

Nel caso in cui siano presenti figli minori, l’autorizzazione del Tribunale è richiesta solo in situazioni di necessità o utilità comprovata, ai sensi dell’articolo 169 del Codice Civile.

Quali sono i benefici della costituzione di un fondo patrimoniale?

– i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;

– quando un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.;

– se il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

Il fondo tutela effettivamente la famiglia?

Con il nuovo D.L. n. 83/2015 del 27/06/2015 di riforma della giustizia, le cosa cambiano rispetto al passato, con l’introduzione dell’art. 2929 bis c.c. ., si vuole agevolare la procedura espropriativa contrastando le pratiche di quegli atti perpetrati con l’unico fine di arrecare un pregiudizio ai terzi creditori.

In sostanza il creditore che si sente pregiudicato, nelle proprie ragioni, da un atto di cessione dei beni del debitore (quindi anche la donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust) potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (Revocatoria).

Lo scioglimento del fondo

L’effetto giuridico del fondo patrimoniale previsto dall’articolo 171 del codice civile cessa al momento dell’estinzione del vincolo coniugale. Tuttavia, nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori, il vincolo del fondo patrimoniale rimane valido fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli stessi.

In tal caso, il Tribunale può decidere di affidare l’amministrazione dei beni del fondo al genitore affidatario o a un terzo, oppure assegnare direttamente ai figli una quota dei beni, sia in proprietà che in godimento.

La questione se sia consentito uno scioglimento consensuale del fondo patrimoniale ha suscitato alcune divergenze tra i Tribunali di merito e la dottrina.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17811/2014 ha chiarito che le cause di scioglimento di cui all’articolo 171 non sono da considerarsi tassative. Pertanto, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può avvenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi.

Nel caso in cui vi siano figli minori, non è possibile uno scioglimento consensuale da parte dei soli coniugi questo perché il fondo patrimoniale ha un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, compresi quelli dei figli minori che rappresentano i membri più deboli della stessa.

Di conseguenza, per lo scioglimento del fondo patrimoniale è necessario il consenso dei figli minori rappresentati da un curatore speciale autorizzato dal Tribunale, con il compito di tutelare la loro posizione in un ipotetico conflitto di interesse derivante dalla disposizione dei beni del fondo.

Tale disciplina è estendibile anche ai figli nascituri.

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Avvocato Elisa Brizzi

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Avv.to Elisa Brizzi

L’Avvocato Brizzi ha maturato una notevole esperienza nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento a successioni, donazioni, contrattualistica tra privati e imprese e nel campo della tutela dei diritti del Consumatore (controversie contro operatori telefonici –
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