Cos’è l’esecuzione forzata presso terzi?
– E’ una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi.
Immagina, ad esempio, la storia di Marco, un piccolo imprenditore che ha visto i suoi beni pignorati a causa di un debito. La sua esperienza ci mostra quanto possa essere difficile affrontare una situazione del genere.
E’ una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi. Tuttavia, è importante considerare le conseguenze legali per il debitore, che possono includere la perdita di beni e l’impatto sulla propria situazione finanziaria.
Inoltre, il debitore ha la possibilità di opporsi all’esecuzione forzata attraverso specifiche difese legali, come l’eccezione di illegittimità del titolo esecutivo o la dimostrazione di un adempimento parziale.
Sei a conoscenza della normativa che regola il pignoramento presso terzi? Essa è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), dedicato al processo di esecuzione.
Ho avuto modo di assistere a diversi casi in cui la conoscenza di questa normativa ha fatto la differenza nell’esito della procedura, evidenziando l’importanza di una consulenza legale adeguata.
Come in qualsiasi espropriazione l’avvio della procedura esecutiva presuppone la notifica al debitore di un titolo esecutivo, che può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o una cambiale, insieme all’atto di precetto.
Salvo le ipotesi di adempimento immediato previste dall’art. 482 c.p.c., per poter procedere al pignoramento occorre:
- attendere che siano trascorsi almeno 10 giorni
- non superare i 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.
È importante sapere che durante questo periodo, i debitori possono esplorare opzioni per risolvere la loro situazione finanziaria e prevenire ulteriori complicazioni.
A norma dell’art. 26 c.p.c., per l’esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili è competente il giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano le cose.
Per l’espropriazione forzata di crediti è invece generalmente competente il giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
A questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso è competente il Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 bis c.p.c.).