Esecuzioni presso terzi
E’ una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi.
La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), dedicato al processo di esecuzione.
Come in qualsiasi espropriazione l’avvio della procedura esecutiva presuppone l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale …) e dell’atto di precetto.
Salvo le ipotesi di adempimento immediato previste dall’art. 482 c.p.c., per poter procedere al pignoramento occorre attendere che siano trascorsi almeno 10 giorni (ma non più di 90) dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.
A norma dell’art. 26 c.p.c., per l’esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili è competente il giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano le cose.
Per l’espropriazione forzata di crediti è invece generalmente competente il giudice (quindi il Tribunale) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
A questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso è competente il Tribunale del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 bis c.p.c.).
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