– L’esecuzione forzata è l’attuazione in via coatta del diritto del creditore.

Esecuzioni mobiliari e immobiliari

 
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L’esecuzione forzata è l’attuazione in via coatta del diritto del creditore.

Si distingue in:

a) espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
b) esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare, e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

L’espropriazione forzata prende avvio con il pignoramento, che consiste nella ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato.

Le concrete modalità con cui si attua il pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata in cui esso si inserisce: mobiliare presso il debitore o presso terzi, immobiliare, di beni indivisi e contro il terzo proprietario.

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