Concordato preventivo
Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi di un’impresa. Si attua mediante la realizzazione di accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati sotto la protezione del tribunale.
Con la riforma del 2005, la concezione del concordato preventivo come “beneficio” per l’imprenditore è stata definitivamente superata.
Eliminati i requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché il requisito della meritevolezza, è dunque emersa la priorità dell’interesse dei creditori e, in quanto ad esso collegato, quello della conservazione dei complessi produttivi.
In tale ottica innovativa rispetto alla precedente disciplina, viene valorizzata l’autonomia delle pattuizioni concordatarie come strumento di risoluzione della crisi dell’impresa.
Tale crisi non si identifica in una vera e propria insolvenza, e correlativamente è stato ridimensionato il ruolo del giudice, non più in grado di apporre le proprie valutazioni di merito. Il giudice assurge invece al ruolo di “mero” controllore di legalità, e “terzo” chiamato a risolvere controversie.
L’ultimo intervento legislativo, il più recente d.l. 83/2015, convertito nella l. 132/2015, ha poi introdotto una novità significativa, superando parzialmente il monopolio del debitore nella presentazione della proposta di concordato, e segnando una sorta di ritorno al passato.
È introdotta infatti una soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari. La scelta è probabilmente frutto del fatto che il legislatore ha constatato una scarsa convenienza di molte proposte di concordato. Spesso queste si risolvevano in una liquidazione delle attività non diversa per tempi e risultati dalla procedura fallimentare.
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