– In caso di sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione, l’appaltatore ha l’onere di inserire le sue riserve nello stesso verbale di sospensione

Diffide ad adempiere in caso di sospensione illegittima dei lavori

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In caso di sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione, l’appaltatore ha l’onere di inserire le sue riserve nello stesso verbale di sospensione, ove ritenga tale sospensione illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio; successivamente, egli dovrà inoltre iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, al momento della sottoscrizione, ripetendo quindi la medesima riserva sia nel verbale di ripresa che, soprattutto, nel registro di contabilità firmato.

Questo il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3555 depositata il 4 febbraio 2022 (Pres. Bisogni, rel. Marulli), sulla scorta di quanto già sostenuto sul punto nella precedente pronuncia n. 7479 del 2017.

Nella fattispecie, il ricorrente sosteneva che la riserva – avente ad oggetto la sospensione presuntamente illegittima – sarebbe stata apposta tempestivamente, essendo stata formalizzata nel registro della contabilità, dovendo dunque ritenersi tale adempimento idoneo e sufficiente.

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Domande frequenti

 
Quali sono le cause principali della sospensione dei lavori?
La sospensione dei lavori è un evento che può verificarsi in qualsiasi cantiere, ma che spesso causa gravi disagi e ritardi nella realizzazione dell’opera. Le cause principali possono essere molteplici e dipendono dalla natura del progetto, dalle modalità di gestione del cantiere e dalle normative vigenti.

Tra le cause più comuni di sospensione dei lavori si possono citare la mancanza di autorizzazioni o permessi necessari per l’avvio dell’opera, problemi legati alla sicurezza sul lavoro, difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, conflitti tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto e controversie legali.

In molti casi la sospensione dei lavori può essere considerata illegittima e comportare gravi conseguenze per il committente o per l’appaltatore.

Per questo motivo è fondamentale prestare attenzione alle normative e ai regolamenti che disciplinano la gestione dei cantieri ed evitare comportamenti negligenti o illegali che potrebbero causare danni irreparabili alla reputazione dell’impresa o compromettere la riuscita del progetto.

Quando il direttore dei lavori può sospendere i lavori?
La sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori è un atto che deve essere motivato e giustificato da circostanze oggettive e rilevanti.

Il direttore dei lavori può sospendere i lavori solo in caso di gravi problemi tecnici, di sicurezza o di violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore.

Inoltre, la sospensione deve essere proporzionata alla gravità del problema riscontrato e deve essere limitata al tempo strettamente necessario per risolvere il problema.

La sospensione illegittima dei lavori da parte del direttore dei lavori può avere conseguenze negative sull’esecuzione del progetto, sulle relazioni tra le parti coinvolte e sui costi complessivi dell’opera.

Pertanto, è estremamente importante che il direttore dei lavori agisca in modo responsabile e attento, evitando di sospendere i lavori senza una valida motivazione.

In caso di sospensione illegittima dei lavori, l’appaltatore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, compresi i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione stessa.

Tuttavia, per evitare dispute e ritardi nella realizzazione dell’opera, è sempre meglio cercare di risolvere eventuali problemi attraverso il dialogo e la collaborazione tra le parti coinvolte.

Quando può essere disposta la sospensione dell'esecuzione dei contratti?
La sospensione dell’esecuzione dei contratti può essere disposta solo in casi eccezionali e previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1462 del Codice Civile prevede che la sospensione dell’esecuzione possa essere ordinata solo nei casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta dell’adempimento.

È importante sottolineare che la sospensione deve essere giustificata e proporzionata alla situazione che l’ha determinata. In caso contrario, essa potrebbe essere considerata illegittima e comportare conseguenze negative per le parti coinvolte.

Inoltre, la sospensione può essere disposta solo con un provvedimento motivato del giudice o dell’autorità competente. Tale provvedimento deve indicare il motivo e la durata della sospensione, nonché le modalità per la sua cessazione.

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