– In caso di sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione, l’appaltatore ha l’onere di inserire le sue riserve nello stesso verbale di sospensione

Diffide ad adempiere in caso di sospensione illegittima dei lavori

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In caso di sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione, l’appaltatore ha l’onere di inserire le sue riserve nello stesso verbale di sospensione, ove ritenga tale sospensione illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio; successivamente, egli dovrà inoltre iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, al momento della sottoscrizione, ripetendo quindi la medesima riserva sia nel verbale di ripresa che, soprattutto, nel registro di contabilità firmato.

Questo il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3555 depositata il 4 febbraio 2022 (Pres. Bisogni, rel. Marulli), sulla scorta di quanto già sostenuto sul punto nella precedente pronuncia n. 7479 del 2017.

Nella fattispecie, il ricorrente sosteneva che la riserva – avente ad oggetto la sospensione presuntamente illegittima – sarebbe stata apposta tempestivamente, essendo stata formalizzata nel registro della contabilità, dovendo dunque ritenersi tale adempimento idoneo e sufficiente.

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