– Circa il tema della prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro, che spesso fa la notizia, si sono manifestati alcuni interrogativi interpretativi in relazione alle prestazioni effettuate in virtù di un contratto d’appalto.

Appalto e subappalto: responsabilità solidale, tutela dei lavoratori e novità legislative

Ti Trovi in: Home 9 Diritto dell’Urbanistica, Edilizia e Bonus Edilizia 9 Analisi e tutela legale in caso di responsabilità dei vari soggetti di filiera

Introduzione – Torna all’indice ^

Il tema della prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, troppo spesso oggetto anche di cronaca, ha suscitato alcuni dubbi interpretativi in caso di prestazioni rese in forza di un contratto d’appalto.

A partire dal 2003, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, la disciplina giuslavoristica degli appalti è stata oggetto di un incessante processo di riforma e di adeguamento.

responsabilità solidale appalti

L’iter legislativo in tema di appalto e subappalto e tutela dei diritti dei lavoratori – Torna all’indice ^

La prima norma di legge dedicata alla salvaguardia dei «diritti degli ausiliari dell’appaltatore» è l’art. 1676 c.c., in base al quale «coloro che, alle dipendenze dellappaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire lopera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso lappaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».

L’azione del lavoratore si fonda su quattro presupposti:

– l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato presso un’imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita un’attività per compiere un’opera oppure offrire un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.);

  • l’esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
  • l’esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell’appaltatore o datore di lavoro (art. 2099 e segg. c.c.);
  • l’esistenza di un credito dell’appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell’opera o del servizio commissionatogli (art. 1657 c.c.)

Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l’esercizio di un’azione contro il committente, possano conseguire direttamente da quest’ultimo la minor somma fra quanto loro spetta in conseguenza del rapporto di lavoro e quanto è dovuto dal committente all’appaltatore in relazione al contratto d’appalto.

La responsabilità solidale del committente ed appaltante (o subappaltatore) – Torna all’indice ^

Uno degli interventi legislativi più significativi a tutela dei lavoratori impiegati negli appalti è stata la  “legge Biagi” (d.lgs 276/2003), la quale ha anche introdotto la responsabilità solidale tra committente ed appaltante o subappaltatore.

Lart. 29, comma 2, nella sua versione originaria, prevedeva che «in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dellappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

Nel silenzio della legge, il lavoratore poteva chiamare in causa, indifferentemente, il datore di lavoro e/o il committente, purché (quest’ultimo) entro il termine decadenziale.

La norma in questione ha subito ben otto interventi modificativi in 13 anni.

La modifica maggiormente significativa del regime della solidarietà negli appalti risale al 2012 con la legge Fornero e la nuova formulazione dell’art. 29, comma 2.

Tre le novità introdotte dalla legge Fornero:

  • il litisconsorzio necessario che imponeva al lavoratore intenzionato ad agire per il recupero dei propri crediti retributivi di convenire in giudizio tutti i soggetti della filiera dell’appalto legati dal vincolo di responsabilità solidale
  • il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (e degli eventuali subappaltatori)
  • la possibilità di derogare al regime di solidarietà in sede di contrattazione collettivaIn seguito sono state introdotte ulteriori modifiche con il D.L. n. 25/2017 sull’art 29, comma 2, il quale disponeva che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dellappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dellinadempimento.Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d

    imposta ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare lazione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

Il legislatore, quindi, ha  previsto una regola secondo cui, in caso di stipula di contratti di appalto o  subappalto, si attiva un vincolo di solidarietà tra appaltante e appaltatore  rispetto a tutti i crediti verso gli enti impositori, previdenziali e  assicurativi, limitatamente alle prestazioni di lavoro utilizzate per eseguire  il contratto di appalto.

Questa regola di responsabilità solidale tra  appaltatore e subappaltatore è generale e senza eccezioni.

Sulla base del principio di solidarietà viene stabilito che i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, operanti nell’azienda:

  • cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in linea con l’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori

Risarcimento danni ai lavoratori e subappalto: chi risponde? – Torna all’indice ^

Alle previsioni contenute nelle disposizioni di legge sopra menzionate si aggiunge un’ulteriore profilo di responsabilità solidale del committente introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sl quale il D.l. 17 marzo 2017, n. 25 non è intervenuto.

Il tema riguarda il risarcimento dei danni subiti dal dipendente dellappaltatore o del subappaltatore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte che non risulti già oggetto di indennizzo ad opera degli istituti assicurativi obbligatori per legge.

Lart. 26, comma 4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che «ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dellIstituto di previdenza per il settore marittimo.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dellattività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici».

Si tratta del c.d. “danno differenziale” al quale ha diritto (secondo l’orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza) il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Quando non vi è responsabilità solidale del committente con l’appaltatore? – Torna all’indice ^

Per capire quando non vi è responsabilità solidale del committente in tema di appalto, dobbiamo riferirci all’ art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, il quale trova la sua principale limitazione nell’ art. 1676 del codice civile.

In questo caso se il committente provvede ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore, viene preclusa ai i dipendenti di quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente.

Questo principio viene sostenuto ripetutamente anche dalla giurisprudenza, la quale sposa il presupposto cardine del principio di solidarietà ovvero la necessità che persista un debito del committente nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore.

In sintesi: quali sono i rischi per l’azienda committente nell’ambito di un appalto? – Torna all’indice ^

Il committente, come abbiamo visto in precedenza, non è esente dai rischi che potrebbero derivare dalla definizione di un contratto di appalto.

Il committente, infatti, può essere coinvolto dalle conseguenze derivanti dal rapporto di lavoro tra l’appaltatore e i propri dipendenti.

Potrebbe, quindi, essere chiamato a rispondere, insieme all’appaltatore, degli obblighi assunti da quest’ultimo nei confronti dei propri dipendenti.

Duplice, quindi, è l’area di responsabilità del committente così come prevista dall’art. 1676 codice civile e dal decreto legislativo n. 276/2003:

  • Secondo l’articolo 1676 codice civile i lavoratori dipendenti dell’appaltatore possono agire direttamente nei confronti del committente per ottenere quanto è loro dovuto
  • Secondo quanto previsto dal d.lgs n. 276/2003 sul committente potrebbero materializzarsi due rischi ovvero obbligo di pagamento nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto e l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con i lavoratori impiegati nell’appalto.

Esempio di responsabilità solidale: Una recente ordinanza della Corte di Cassazione: In tali casi chi è chiamato a rispondere dell’eventuale infortunio? Il committente o l’appaltatore? – Torna all’indice ^

Con la recente ordinanza n. 375 del 10.01.2023 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto.

A parere della Suprema Corte, sicuramente sussiste la responsabilità dell’appaltatore a cui però si aggiunge anche quella solidale del committente, fatto salvo il caso in cui l’infortunio derivi da rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore.

Richiamando altre pronunce sul tema, la Corte ha ribadito che la responsabilità del committente trova il proprio fondamento sia nella scelta dell’impresa che nell’omesso controllo circa l’adozione da parte di questa delle misure generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto nei casi in cui la mancata assunzione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza il bisogno di eseguire particolari indagini e approfondimenti.

Il principio opera anche nel caso di subappalto.

La Corte di Cassazione ha anche aggiunto che qualora i lavori appaltati vengano eseguiti presso il committente, quest’ultimo è tenuto a rispondere del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2087 c.c., che gli impone di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l’integrità non solo dei propri dipendenti ma anche di quelli dell’appaltatore.

Si tratta di responsabilità ed adempimenti certamente molto onerosi per il committente.

Il primo fondamentale passo è quindi stipulare un contratto di appalto adeguato alle esigenze, che preveda specifici obblighi circa l’adozione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché adeguate tutele in caso di inadempimento.

Nel contratto bisognerà altresì prestare attenzione a bilanciare adeguatamente la necessità del committente di verificare la correttezza dell’operato dell’appaltatore rispetto all’autonomia organizzativa di quest’ultimo: ciò al fine di evitare possibili contestazioni in relazione alla genuinità dell’appalto.

Novità 2023: Codice degli appalti pubblici (D.lgs 36/2023) – Torna all’indice ^

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni sono divenute efficaci dal 1 luglio 2023.

Questo decreto, noto come il “Codice degli appalti pubblici”, si pone l’obiettivo di riorganizzare la materia dei contratti pubblici ma contiene anche importanti disposizioni sotto l’aspetto giuslavoristico e per il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Gli aspetti legati al tema dell’appalto, della responsabilità solidale e della tutela dei lavoratori sono i seguenti.

  1. a) La normativa prevede la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In particolare, l’affidatario è responsabile in solido:

  • dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
  • per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L’appaltatore si può ritenere liberato dalla responsabilità solidale quando:

  • il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa
  • su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

Vengono altresì introdotte Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” (articolo 57).

Questa disposizione prevede che nell’ambito degli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire:

le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

– la stabilità occupazionale del personale impiegato;

lapplicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Riassunto – Torna all’indice ^

  1. L’iter legislativo in tema di appalto e subappalto e tutela dei diritti dei lavoratori:
    • Descrizione dei presupposti che consentono ai lavoratori di agire contro il committente in caso di appalto.
  2. La responsabilità solidale del committente ed appaltante (o subappaltatore):
    • Spiegazione della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore o subappaltatore in caso di appalto di servizi.
    • Modifiche alla legge riguardo a questa solidarietà nel corso degli anni.
  3. Risarcimento danni ai lavoratori e subappalto: chi risponde?
    • Descrizione delle responsabilità del committente riguardo al risarcimento dei danni subiti dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore a seguito di infortuni sul lavoro.
  4. Quando non vi è responsabilità solidale del committente con l’appaltatore?
    • Spiegazione dei casi in cui il committente non è responsabile in solido dell’appaltatore.
  5. In sintesi: quali sono i rischi per l’azienda committente nell’ambito di un appalto?
    • Riassunto delle aree di responsabilità del committente secondo l’art. 1676 del codice civile e il decreto legislativo n. 276/2003.
  6. Esempio di responsabilità solidale: Una recente ordinanza della Corte di Cassazione: In tali casi chi è chiamato a rispondere dell’eventuale infortunio? Il committente o l’appaltatore?
    • Discussione di un caso recente della Corte di Cassazione che chiarisce la responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro.
  7. Novità 2023: Codice degli appalti pubblici (D.lgs 36/2023):
    • Introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle sue disposizioni relative all’appalto.
    • Specifiche clausole sociali nei bandi di gara e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
    • Requisiti per la liberazione del committente dalla responsabilità solidale.
Chiamaci per un appuntamento
 

Puoi usufruire dei nostri servizi di consulenza anche in video-chiamata.