Reati in materia di armi e stupefacenti
Non si può portare un’arma fuori dal domicilio, o del luogo dove è custodita e che risulta dalla denuncia fatta alle autorità, anche se detenuta legalmente, a meno che non ci sia espressa autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, vale a dire della questura.
Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14 maggio 2014 n. 19927, nei confronti di coloro che portano fuori della loro abitazione o delle appartenenze della stessa un’arma per la quale non è ammessa nessuna licenza, si applica la pena più grave dell’arresto da diciotto mesi a tre anni .
Il reato di detenzione abusiva di armi è disciplinato dall’articolo 697 del codice penale, a norma del quale, chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
L’illecito si può configurare sia se l’arma sia stata acquistata e non denunciata, sia se si è in possesso dell’arma in modo diverso, ad esempio, se una persona la eredita da un parente defunto.
L’art 73 dpr 309/1990 testo unico sugli stupefacenti, tra le varie condotte punisce anche quella di spaccio di droga.
L’inquadramento di un fatto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 73 ovvero nell’ambito dell’uso personale dipende da molteplici fattori.
Elementi da tenere in considerazione sono: la quantità della sostanza stupefacente, l’eventuale confezionamento in dosi, il rinvenimento o meno di strumenti idonei alla cessione ovvero alla pesatura (bustine di plastica, bilancino di precisione) o la qualità di tossicodipendente del soggetto.
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