Il patto di non concorrenza
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Cos’è il patto di non concorrenza – Torna all’indice ^
In sintesi, quindi, si ha perdita di chances quando un soggetto perde la possibilità di ottenere un certo beneficio a causa dell’azione o dell’omissione di un’altra parte.
Il patto di non concorrenza: quanto deve essere pagato al dipendente? – Torna all’indice ^
Per considerare valido il patto di non concorrenza, si stima in linea di massima che la somma da versare al dipendente non potrebbe essere inferiore al 30% della retribuzione annua.
Vi sono due possibilità di pagamento del patto di non concorrenza:
- una tantum al termine del rapporto di lavoro: la cifra corrisposta è considerata, in termini di tassazione, alla stregua del trattamento di fine rapporto e perciò non è soggetta agli obblighi contributivi
- con percentuale fissa o crescente in relazione alla retribuzione del lavoratore (di natura contributiva: concorre a formare la base per il calcolo del tfr).
In capo al lavoratore sussistono due obblighi ovvero il divieto di concorrenza ma anche l’obbligo di riservatezza; in caso di violazione, il dipendente incapperebbe in una responsabilità disciplinare ex art 2106 cod civ nonché al risarcimento danni al datore di lavoro (e alla richiesta di restituzione di quanto già corrisposto).
Responsabilità civile, quindi, ma anche penale per la protezione del segreto professionale e aziendale ex artt 621-623 cod pen.
Quando il patto di concorrenza è da considerarsi nullo? – Torna all’indice ^
- l’indicazione dell’oggetto (attività vietata) non è sufficientemente specificata oppure è eccessivamente esteso
- la delimitazione geografica è eccessiva (ad esempio un intero continente)
- manca l’indicazione del corrispettivo
In generale, il patto di non concorrenza è nullo quando il sacrificio imposto al lavoratore è eccessivo oppure non è ben identificato o ancora non è previsto alcun pagamento in suo favore oppure il corrispettivo assume i connotati di natura simbolica.
Perché il patto di non concorrenza si consideri valido, quindi, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- forma scritta;
- definizione dell’oggetto;
- durata predefinita;
- individuazione di un ambito territoriale di operatività;
- determinazione di un corrispettivo.
Se manca anche solo una delle predette caratteristiche, il patto e, conseguentemente, tutte le statuizioni in esso contenute, saranno da considerarsi nulle.
Bozza fac simile Patto di non concorrenza – Torna all’indice ^
Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge
tra
La ditta …………, con sede in …. via …. n. …., in persona del legale rappresentante ……………………………….(cod. fisc. ….);
e
il Signor …. nato a …. il …. residente in …. (cod. fisc. ……………)
premesso
che in data ………………… termina il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato esistente tra le parti.
si conviene e stipula il seguente patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 cod. civ. alle seguenti condizioni:
- il Signor………… si impegna a non esercitare la sua attività professionale di……… in favore di altre imprese concorrenti per la durata di ……. a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- Il Sig. ……. potrà quindi esercitare la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli richiamati al punto 1);
- Le province per cui è valida la limitazione oggetto del presente atto sono: ………..(elencare le province o la zona);
- A fronte del vincolo di non concorrenza così assunto dal Sig………., la ditta …….. .. corrisponderà a titolo di corrispettivo una somma pari a ………. (SE STABILITO IN PERCENTUALE ALLE RETRIBUZIONI LORDA ANNUA E’ OPPORTUNO SPECIFICARE QUALI VOCI RETRIBUTIVE ENTRANO A FARE PARTE DEL CORRISPETTIVO DEL COMPENSO DEL PATTO DI NON CONCORRENZA) con le seguenti modalità ……….e (INDICARE IL TERMINE DELLA CORRESPONSIONE);
- Il corrispettivo nella misura determinata nel presente contratto costituisce il risultato dell’esame svolto congiuntamente tra le parti, tenuto conto della diminuzione quantitativa e qualitativa di lavoro e di guadagno imposta al Signor ………., dal presente patto, anche in relazione all’efficacia spaziale e temporale dello stesso;
- In caso di inadempienza da parte del Sig. ……. agli obblighi sottoscritti con il presente atto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere, alla ditta ai sensi e per gli effetti dell’ 1382 cod. civ. a titolo di penale, quanto ricevuto per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno;
- Durante il periodo in cui avrà effetto il vincolo di non concorrenza, il Signor ………. fornirà alla ditta, a richiesta, informazioni complete e documentate sulla sua attività lavorativa. In caso di rifiuto o di comunicazioni non rispondenti al vero, il presente patto si intende espressamente risolto ai sensi e per egli effetti di cui all’ 1456 cod. civ.; il Signor ………. sarà pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., a restituire quanto ricevuto per effetto di detto patto, salva la prova del maggior danno;
- Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge.
Letto approvato e sottoscritto a ……….., lì …………………..
Sentenze sul patto di non concorrenza – Torna all’indice ^
– Con l’ordinanza n. 33424 del 11.11.2022, la Cassazione afferma che “la variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non comporta la nullità del patto stesso se il relativo importo risulta comunque determinabile in base a parametri oggettivi”.
La Cassazione ribadisce che “il patto di non concorrenza deve essere oltre che proporzionato al sacrificio richiesto al dipendente – determinato o determinabile (ai sensi art. 1346 c.c.); la nullità del patto non può essere comminata solo perché il relativo importo è legato al lasso temporale coperto dal contratto, dovendosi invece arrivare a tale sanzione ove il corrispettivo previsto sia concretamente indeterminato o indeterminabile o, su un altro piano, sia iniquo o sproporzionato nel suo ammontare”.
- Con la pronuncia n. 4032/2022 la Corte di Cassazione ribadisce che “la risoluzione del patto di non concorrenza non può essere rimessa all’arbitrio del datore di lavoro”. Al datore di lavoro, quindi, non è consentito di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo o di far venir meno l’attribuzione patrimoniale stabilita a fronte del patto di non concorrenza.Ne consegue che le clausole che prevedano la facoltà unilaterale e discrezionale di recesso a favore del datore di lavoro, stipulate quindi nel suo esclusivo interesse, sono clausole nulle perché contrarie a norme imperative.
- Con la sentenza n. 22247/2021 la Corte affronta, invece, un argomento più controverso: la legittimità e validità di un patto di non concorrenza che veda il suo corrispettivo erogato in corso di rapporto e non alla sua scadenza. Secondo i Giudici di legittimità, dunque, è ravvisabile la nullità del patto di non concorrenza per violazione dell’art. 2125 c.c., solo qualora il corrispettivo non sia pattuito ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.Tale principio apre dunque alla possibilità di una valutazione ex post della congruità del corrispettivo. In tal caso è necessario prevedere una clausola contrattuale che determini un congruo livello del corrispettivo per il patto, rapportato ai concreti vincoli imposti al lavoratore e che, in caso di mancato raggiungimento dell’importo convenuto al termine del rapporto di lavoro, obblighi il datore di lavoro al versamento della differenza rispetto a quanto complessivamente convenuto.
Quindi un pagamento in forma mista, ovvero versamento di una somma durante il rapporto di lavoro, eventuale conguaglio al termine dello stesso.
Tre casi pratici di patto di non concorrenza – Torna all’indice ^
1- Modalità di corresponsione del patto di non concorrenza
All’interno del contratto di lavoro di un dipendente viene inserito un patto di non concorrenza della durata di tre anni con corresponsione dello stesso a rate in busta paga del valore di 200 euro al mese, senza specificare altro.
A fronte di tale esiguo corrispettivo, il lavoratore sarà comunque tenuto a rispettare il vincolo di non concorrenza per i tre anni successivi, con una sproporzione tra il sacrificio imposto dal patto e quanto percepito.
Tale sproporzione rende il patto di non concorrenza nullo perché è sostanzialmente indeterminato ( il suo ammontare non è fisso ma varia in base alla durata del rapporto di lavoro).
La giurisprudenza prevalente, infatti, ritiene validi i patti di non concorrenza che prevedono un’erogazione del corrispettivo in busta paga purché contemplino il pagamento di un “corrispettivo minimo garantito” adeguato, ossia di un ammontare che spetta al lavoratore in ogni caso, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
2- Validità territoriale del patto di non concorrenza
Un lavoratore presta servizio in un negozio che vende capi di abbigliamento solo a livello locale e sottoscrive un patto di non concorrenza della durata di tre anni (durata del vincolo massima per i lavoratori dipendenti standard – cinque anni solo per i dirigenti) esteso in tutta Italia.
Il patto vincola il lavoratore nel settore merceologico della vendita e distribuzione di prodotti tessili e affini .
Per verificare la validità del patto, di regola, i giudici compiono una valutazione in termini di ragionevolezza del vincolo. In linea di massima il patto sarà considerato nullo se, per la sua eccessiva estensione, non consente al lavoratore di reinvestire la propria professionalità.
Nel caso analizzato sarebbe opportuno limitare l’estensione territoriale del patto alla regione in cui opera l’impresa ed eventualmente anche a qualche altra regione limitrofa
3- Ammontare del patto di non concorrenza non determinato nel massimo
Viene corrisposto al lavoratore una somma mensile pari a 200 euro a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza dalla data di sottoscrizione del patto e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se questo patto risulta però essere indeterminato o indeterminabile nel suo massimo, questo potrebbe essere nullo con la conseguente libertà del lavoratore di iniziare un nuovo rapporto di lavoro altrove. Il lavoratore, infatti, durante il suo primo rapporto di lavoro in cui era presente il patto di non concorrenza potrebbe essere licenziato e/o dimettersi dopo un certo periodo.
Ne consegue che quest’ultimo non sa, effettivamente, l’ammontare del corrispettivo che percepirà a fronte di una rinuncia che, invece, è ben definita, sia nella sua durata, sia nel suo oggetto. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, quindi, il compenso percepito dal lavoratore potrebbe essere non congruo perché troppo basso rispetto alle rinunce contenute nel patto di non concorrenza stesso.
Oppure il datore di lavoro, non volendo più pagare il patto di non concorrenza, potrebbe licenziare un lavoratore piuttosto che un altro.
Perché il patto di concorrenza, in questo caso, non risulti nullo è fondamentale che la somma da corrispondere al lavoratore sia definita ab origine e, quindi, l’oggetto della prestazione è determinato o determinabile.
Nel caso analizzato, quindi, è possibile pattuire che il lavoratore percepisca, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la somma totale netta di € 10.000,00, da corrispondersi in rate mensili di € 200,00.
Qualora la somma, al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro in essere tra le parti, non sia stata ancora integralmente liquidata, dovrà essere versata insieme alle restanti spettanze di fine rapporto.
E se dovesse essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza? In questo caso il lavoratore potrebbe dover restituire gli importi percepiti perché versati come corrispettivo per un patto di non concorrenza poi dichiarato nullo.
Domande frequenti – Torna all’indice ^
Quando è nullo un patto di non concorrenza?
Questi sono: la limitazione geografica, temporale ed oggettiva del patto, la proporzionalità della contraprestazione economica offerta in cambio e l’assenza di abuso di posizione dominante da parte del datore di lavoro.
Se uno di questi elementi manca, il patto non ha validità legale e non può essere imposto al dipendente.
Inoltre, un patto di non concorrenza può essere considerato nullo anche se è contrario all’ordine pubblico o a buoni costumi, oppure se il lavoratore non è stato adeguatamente informato sul suo contenuto prima della sottoscrizione.
Cosa succede se non viene rispettato il patto di non concorrenza?
Inoltre, esiste un’altra possibilità: la dichiarazione di inefficacia del patto stesso. In questo caso, l’accordo stipulato viene considerato nullo, con l’obbligo di restituire tutti i vantaggi economici eventualmente ricevuti in precedenza.
La violazione può anche comportare l’inibizione temporanea all’esercizio dell’attività professionale in questione e/o alla conclusione di altri contratti simili.
Come liberarsi del patto di non concorrenza?
Uno dei modi più efficaci è quello di discutere con il datore di lavoro la possibilità di rivedere o annullare le condizioni stabilite nel contratto. Sebbene questa strategia possa risultare difficile da mettere in pratica, è importante ricordare che un datore di lavoro non può imporre condizioni vessatorie.
Un altro modo è quello di fare ricorso alle autorità competente in materia, come ad esempio il Tribunale del lavoro.
Infine, è possibile chiedere a un avvocato esperto in diritto del lavoro di fornire assistenza ed eventualmente farsi rappresentare in giudizio per contestare la validità del patto.
Riassunto – Torna al menù ^
- Cos’è il patto di non concorrenza:
- Regolato dall’articolo 2125 del codice civile.
- Accordi tra datore di lavoro e lavoratore.
- Il lavoratore si impegna a non svolgere attività concorrenziale in futuro presso un concorrente dell’azienda.
- Scopo: tutelare il know-how aziendale (dati, processi, clienti, ecc.).
- Il patto può essere sottoscritto durante la firma del contratto di lavoro o in seguito.
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Quanto deve essere pagato al dipendente:
- La somma da versare al dipendente dovrebbe essere almeno il 30% della retribuzione annua.
- Due modalità di pagamento: una tantum al termine del rapporto o con percentuale fissa o crescente in relazione alla retribuzione del lavoratore.
- Casi di violazione e conseguenze:
- Lavoratore deve rispettare il divieto di concorrenza e di riservatezza.
- Violazione comporta responsabilità disciplinare e risarcimento danni al datore di lavoro.
- Possibilità di responsabilità civile e penale per la protezione del segreto professionale e aziendale.
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Casi di nullità del patto di non concorrenza
- Nullità se oggetto, tempo, luogo o corrispettivo non sono ben specificati.
- Esempi di nullità: oggetto non specificato, delimitazione geografica eccessiva, mancanza di indicazione del corrispettivo.
- Caratteristiche necessarie: forma scritta, definizione dell’oggetto, durata predefinita, ambito territoriale, determinazione del corrispettivo.
- Mancanza di una qualsiasi delle caratteristiche rende il patto e tutte le sue statuizioni nulle.
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Bozza fac simile Patto di non concorrenza:
- Un esempio di come potrebbe apparire un patto di non concorrenza.
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Sentenze sul patto di non concorrenza:
- La variabilità del corrispettivo legato alla durata del rapporto non comporta necessariamente la nullità del patto.
- Il patto deve essere proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore.
- La risoluzione del patto non può essere rimessa all’arbitrio del datore di lavoro.
- Le clausole che prevedono facoltà unilaterali di recesso dal datore di lavoro sono nulle.
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Tre casi pratici di patto di non concorrenza:
- Modalità di corresponsione del patto di non concorrenza.
- Validità territoriale del patto di non concorrenza.
- Ammontare del patto di non concorrenza deve essere definito e determinabile.
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