Risarcimento danni per incidenti stradali mortali
Se da un incidente stradale deriva la morte di una persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente dall’essere essi o meno gli eredi e semprechè per essi stessi il danno effettivamente esista. Il risarcimento spetta jure proprio e non jure hereditatis.
Il risarcimento del danno di ogni avente diritto deve essere stimato e quantificato non soltanto in base al presumibile reddito medio futuro del defunto se egli fosse rimasto in vita, bensì anche tenendo conto della parte del reddito stesso che egli avrebbe devoluto a ciascun avente diritto, in forza di obbligazioni o di disposizioni di legge in materia di alimenti.
Non sempre il reddito perduto nel caso di incidente stradale mortale può essere in concreto dimostrato; e allora, secondo la prassi consueta, l’accertamento della perdita viene fatto per tutti gli aventi diritto globalmente considerati, salvo addivenire alla ripartizione tra loro in base a concetti che questi esamineranno in privata sede.
In tutti i casi, per stabilire la quantità del reddito che il defunto avrebbe corrisposto ai congiunti, anche se sotto forma di alimenti e quindi determinare il risarcimento dei danni relativo, occorre esaminare le condizioni economiche di essi, quando non si tratti di moglie e di figli con i quali egli avrebbe avuto, senza dubbi di sorta, comunione di interessi. In caso di incertezza sull’ammontare dei redditi perduti, si ricade automaticamente nella necessità della determinazione equitativa.
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