– Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Unioni civili cosa sono

 
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Le unioni civili si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco:
• all’assistenza morale e materiale
• alla coabitazione.

La nuova disciplina prevede una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile, la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa.

La nullità si ha quando:

1. una delle due parti è già unita in matrimonio o ha già un’unione civile con altra persona;
2. una delle due parti è incapace;
3. c’è un rapporto di affinità o parentela tra le parti;
4. una delle parti è stata condannata definitivamente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Come nel caso del matrimonio civile, si prevede anche nelle unioni civili delle persone dello stesso sesso che il regime patrimoniale ordinario sia quello della comunione dei beni, a meno che le parti formino una convenzione patrimoniale, cioè un differente accordo sulla gestione delle sostanze economiche dei partner stessi.

Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.

In materia di diritto del lavoro, per quel che riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, l’art. 1, comma 17 della Legge Cirinnà riconosce il diritto al pagamento delle indennità di legge in caso di morte del lavoratore.

In caso di scioglimento dell’unione civile, come avviene in caso di divorzio, l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.

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