Tutela dei minori
Cosa succede quando il minore rimane senza genitori in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio perché deceduti, assenti, o dichiarati decaduti da tale responsabilità)?
In tali casi, la legge prevede l’istituto della tutela, attraverso il quale viene individuato un soggetto incaricato di provvedere all’amministrazione dei beni del minore e di prendersi cura della sua persona.
Tale soggetto è il tutore, cui si riferiscono gli artt. 343 e segg. del codice civile.
La nomina del tutore è fatta a cura del Giudice tutelare; questi viene informato di tale necessità dall’ufficiale di stato civile che abbia ricevuto la dichiarazione di morte del genitore oppure dal notaio che abbia riscontrato la relativa designazione nel testamento, o da un parente del minore o dallo stesso tutore designato.
Tra i principali compiti e prerogative del tutore ricordiamo:
• la cura personale del minore
• la rappresentanza del minore nel compimento degli atti giuridici
• l’amministrazione dei beni del minore
• la tenuta della relativa contabilità
Il tutore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Per alcuni particolari atti, invece, come ad esempio la vendita di beni del minore, egli deve ottenere l’autorizzazione del tribunale competente.
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