– Lo stalking è un reato punito dall’art. 612 c.p. che consiste nell’attuazione di condotte persecutorie ripetute.

Reato di stalking

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Lo stalking è un reato punito dall’art. 612 c.p. che consiste nell’attuazione di condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura.

Elemento costitutivo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero a costringerla ad alterare le “proprie abitudini di vita”.

Quanto al contenuto di tali condotte, a titolo esemplificativo, si sottolinea come la giurisprudenza abbia ritenuto, in questi anni, atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n. 32404/2010), come: l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. N. 32404/2010).

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