Disconoscimento paternità
La dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità è lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto nato fuori dal matrimonio può conseguire lo status di figlio naturale indipendentemente da un atto di volontà del padre o della madre.
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità si propone con ricorso ex articolo 737 codice procedura civile al Tribunale competente.
La prova può essere data con ogni mezzo (salva l’insufficienza, a tal fine, della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento).
Legittimato a promuovere l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità è il presunto figlio, finchè egli viva.
Vivente il figlio, dunque, nessuno può agire in sua sostituzione, posto che l’azione sia di natura personale. Per lui, l’azione è imprescrittibile.
L’azione di disconoscimento della paternità è un procedimento che si svolge in Tribunale ed è rivolto a fare accertare al giudice, attraverso indagini sul Dna, che il presunto figlio è stato concepito da persona diversa dal marito della madre.
L’azione di disconoscimento della paternità serve all’eliminazione dello stato di figlio attribuito dalla presunzione di paternità dello stesso nato con una donna sposata.
In seguito a questa azione, il bambino non si considera più figlio di colui che lo ha disconosciuto, il che non si considererà più tenuto a mantenerlo o a lasciargli i beni della propria eredità.
L’azione di disconoscimento della paternità è consentita in tre casi:
• Mancata coabitazione dei coniugi nel periodo presunto del concepimento.
• Impotenza del marito nel periodo di presunto concepimento.
• Adulterio della moglie o celamento della gravidanza e della nascita.
L’azione di disconoscimento della paternità deve essere esercitata massimo entro un anno.