– Obbligati alla prestazione alimentare sono le persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità.

Diritto agli alimenti

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I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:

lo stato di bisogno oggettivo dell’alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);
l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
• la capacità economica dell’obbligato (tale da poter sopportare l’onere degli alimenti);
• il vincolo relazionale (individuato per legge).

Obbligati alla prestazione alimentare sono le persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l’alimentando secondo un vero e proprio ordine gerarchico in base all’intensità del vincolo (coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari).

Il contenuto dell’obbligazione alimentare viene determinato sulla base delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, al fine di creare un equilibrio tra le due situazioni, garantendo in ogni caso una vita dignitosa all’alimentando (vitto, alloggio, cure mediche).

L’adempimento dell’obbligo può consistere, alternativamente e a discrezione del creditore, in un’obbligazione in natura (ad es. accoglimento nell’abitazione dell’obbligato) oppure nella corresponsione di una somma periodica (in genere mensile) in denaro.

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