– Viene posta a tutela dello status del neonato, volta a contrastare l’attribuzione di uno status diverso da quello spettante per nascita alla persona.

Alterazione di stato

 
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L’alterazione di stato viene regolamentata dall’art. 567 c.p., posta a tutela dello status del neonato, volta a contrastare l’attribuzione di uno status diverso da quello spettante per nascita alla persona.

La norma, originariamente pensata quale delitto “contro la famiglia”, in un ordinamento dove la famiglia aveva un primario interesse di tipo pubblicistico, tutela il neonato dall’attribuzione di relazioni parentali fittizie.

L’articolo prevede nei due commi che lo compongono, due distinte ipotesi di alterazione dello stato.

Al primo comma è prevista l’alterazione dello status mediante sostituzione materiale di due neonati, senza dunque commissione di alcun falso; al comma secondo, invece, è previsto il caso di modifica dello stato del neonato conseguente a diverse ipotesi di false attestazioni all’ufficiale di stato civile al momento della formazione dell’atto di nascita.

Il reato di alterazione di stato si perfeziona nel momento in cui si realizza lo scambio del neonato ovvero, per la fattispecie di alterazione mediante falso, nel momento in cui si procede alla redazione dell’atto di nascita.
È dunque ipotizzabile il tentativo di alterazione dello stato ogni qual volta vengano posti in essere atti idonei e non equivoci volti alla sostituzione del neonato o alla alterazione dello stato mediante falsità.

L’alterazione di stato operata mediante sostituzione di neonato è punita con la reclusione da tre a dieci anni.
Il reato compiuto per mezzo di una falsa dichiarazione è sanzionata con la reclusione da cinque a dieci anni.

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